REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - rel. Presidente -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13153-2013 proposto da:
ALENIA AERMACCHI S.P.A., (società incorporante ALENIA AERONAUTICA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati MORRICO ENZO e VALERIA COSENTINO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell'avvocato VACCARO PAOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati GARZILLI MASSIMO, FRANCESCO LAURI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5752/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/11/2012 r.g.n. 9082/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;
udito l'Avvocato GROSSI MONICA per delega verbale MORRICO ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Nola I.D. esponeva di avere ottenuto una sentenza (n. 3436/06) dichiarativa del licenziamento intimatogli dalla s.p.a. Alenia Aeronautica e di avere, in data 2 novembre 2006, chiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 nel testo allora vigente. Poichè l'indennità era stata corrisposta solo il 23 gennaio 2007, lo I. chiedeva la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni corrispondenti al periodo 2 novembre 2006 - 23 gennaio 2007, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Rigettata la domanda dal Tribunale, con sentenza del 28 novembre 2012 la Corte d'appello di Napoli riformava ed accoglieva integralmente la pretesa dell'attore, parlando di obbligo di reintegrazione che si estingue solo con l'effettivo pagamento dell'indennità sostitutiva e di risarcimento del danno realmente sopportato dal lavoratore a causa dell'inadempimento di quest'obbligo, pari all'ammontare delle retribuzioni perdute.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Alenia Aermacchi mentre lo I. resiste con controricorso. Memoria della ricorrente.

Motivazione

Con unico motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, nel testo anteriore alla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1 affermando l'estinzione del rapporto di lavoro nel momento in cui il lavoratore opta per l'indennità sostitutiva, e la misura eccessiva di un risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute, nel caso di ritardo nella corresponsione dell'indennità.

Contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, la doglianza è ammissibile perchè specifica e diffusamente argomentata. Essa è anche fondata.
Come hanno stabilito le Sezioni unite di questa Corte con sentenza 27 agosto 2014 n. 18353, in caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale (nella specie, quello dell'art. 18 cit.), opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista nel cit. art. 18, comma 5, il rapporto di lavoro, con comunicazione al datore di tale scelta, si estingue anche se non è intervenuto il pagamento dell'indennità, senza che permanga - per il periodo successivo, in cui la prestazione lavorativa non è dovuta nè può essere pretesa - alcun obbligo retributivo. Ne consegue che l'obbligo di pagamento dell'indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi del datore di lavoro, con l'applicazione dell'art. 429 cod. proc. civ., salva la prova del maggior danno, a carico del lavoratore.

La sentenza impugnata, non conforme a questa massima, deve essere cassata.
Non sono necessari ulteriori accertamenti di merito poichè nella domanda introduttiva di questo processo il ricorrente non prospettò elementi di fatto idonei a far ravvisare un danno diverso dagli interessi legali e dalla svalutazione della somma dovuta (art. 429 c.p.c., comma 3). Il danno corrispondente alle retribuzioni perdute non è dovuto, per quanto sopra detto. E' perciò possibile decidere nel merito con la condanna di cui all'art. 429 cit.
Il contrasto di giurisprudenza composto dalle Sezioni unite giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, condanna la datrice di lavoro s.p.a. Alenia Aermacchi a pagare all'attuale controricorrente rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c., comma 3, dal giorno della dichiarazione di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione fino all'effettivo pagamento della stessa. Spese compensate per l'intero processo.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2016.


 

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