Commerciale
Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Difetto di motivazione - Requisiti
Il difetto di motivazione di cui all’art. 829, comma 1, n.5, c.p.c. (in relazione all’art. 823, comma 2, n. 3, dello stesso codice), è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata (nello specifico, parte attrice ha lamentato nella propria doglianza non già un difetto di comprensibilità della decisione per come motivata, ma una carenza di convincente argomentazione, contrapponendo alla decisione del Collegio Arbitrale elementi probatori a suo giudizio non considerati, o non adeguatamente valutati dagli arbitri).
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 324 del 02.03.2009