Commerciale
Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Difetto di motivazione - Requisiti
Il vizio di difetto di motivazione di cui all’art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 823, comma 2, n. 3, c.p.c., non è ravvisabile qualora gli arbitri abbiano dato effettivo
e argomentato conto delle proprie determinazioni, tanto in ordine all’an, quanto in ordine al quantum, delle pretese avanzate dalle parti.
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 846 del 11.06.2009