Commerciale
Lodo - Impugnazione per nullità - Cessata materia del contendere - Delibera assembleare - Sostituzione
Nel caso di sostituzione della delibera impugnata con altra successiva, il giudice dell’impugnazione può entrare nel merito della seconda deliberazione, indipendentemente
da un’espressa e autonoma impugnazione della stessa, limitandosi però a una delibazione di legittimità formale e non già a un sindacato di merito intrinseco,
implicante un accertamento non devoluto, per la delicatezza dell’accertamento dell’esistenza effettiva di un conflitto di interessi (la Corte ha dichiarato la cessata
materia del contendere per la sostituzione ex art. 2377, ult. comma, c.c., della delibera oggetto del lodo arbitrale impugnato, con successiva delibera assunta dalla società.
Sono stati assorbiti tutti gli altri motivi di gravame).
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 1739 del 14.11.2007