Commerciale
Lodo - Impugnazione per nullità - Mancata sottoscrizione - Libertà della forma
Quanto al profilo della nullità del lodo per violazione dell’art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 823, comma 2, n. 6, c.p.c., qualora manchi la sottoscrizione del lodo vige il principio di libertà della forma, non essendo stata per esso dettata alcuna disciplina particolare, come invece dagli articoli 51 e ss. della L. 89/1913 per i notai (nel caso di specie, ha precisato la Corte, il provvedimento impugnato integra pienamente il requisito della sottoscrizione del lodo, dato che reca nella sua intestazione l’indicazione della data di riunione in conferenza personale del collegio arbitrale, per la pronuncia del lodo e che la lettera di trasmissione dell’ordinanza di liquidazione delle spese contiene l’esplicito riferimento al lodo “depositato in data odierna”).
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 1505 del 03.10.2007