REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI BLASI Antonino - Presidente -
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18059-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
MAGNUM INDUSTRIALE SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO CRAVETTO giusta delega in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 25/2008 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 09/06/2008,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 25/02/08, depositata il 9.6.2008, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cuneo n. 140/02/2005 che annullava l'avviso di liquidazione relativo alla registrazione del lodo arbitrale in data 13/5/2003 presso il Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, a seguito del contratto stipulato tra Magnum Industriale s.p.a. e Laforza International s.r.l., a seguito di avvenuta conciliazione giudiziale della controversia.
Proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:
a) violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando come, nel caso di specie, la conciliazione giudiziale non aveva avuto ad oggetto l'impugnazione del lodo, avendo le parti solamente rinunciato ad avvalersi del lodo;
b) contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo la CTR rilevato che le cause definite dalla conciliazione giudiziale avevano ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti con cui il giudice delegato aveva rigettato l'istanza di insinuazione al passivo, proposte dalla società intimata, non essendosi pronunciato sulla validità o efficacia del lodo arbitrale.
La società intimata si è costituita con controricorso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 2.10.2014, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivazione

Il ricorso è fondato.
I motivi di ricorso, stante la loro connessione logica, vanno esaminati congiuntamente.
La conciliazione giudiziale avvenuta tra le parti non è relativa alla procedura arbitrale che ha portato l'emanazione del lodo (rep. n. 1771/2002), ma alle due successive controversie pendenti tra le parti presso il Tribunale di Alba (Rg. n. 691/04 e 692/04).
Il lodo in questione è, invece, divenuto definitivo senza essere mai stato riformato da un provvedimento giudiziario, nè da un provvedimento conciliativo o sostitutivo dell'atto giudiziario.
L'insinuazione al passivo del fallimento Laforza International s.r.l. non ha avuto effetti non a seguito della inesistente riforma del Lodo ma per i vizi procedurali dell'insinuazione al passivo, rilevati dal giudice delegato, che hanno indotto le parti a conciliare i relativi giudizi.
Sussiste, pertanto, il presupposto dell'imposta di registro, essendo stato reso esecutivo il lodo arbitrale, non avendo alcuna rilevanza al riguardo la successiva conciliazione giudiziale tra le medesime parti relativa ad altro giudizio sotto nell'ambito della procedura fallimentare.


Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 prevede il conguaglio o il rimborso dell'imposta di registro soltanto nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'autorità giudiziaria, che costituisce il presupposto dell'imposta, sia stato ritualmente impugnato e il giudizio di impugnazione si sia concluso con sentenza passata in giudicato o con conciliazione giudiziale o extragiudiziale, ma pur sempre con riferimento al giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
Non rilevano, invece, ai fini del pagamento o del rimborso dell'imposta di registro, le vicende successive ed estrinseche al provvedimento in questione, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione, che ne possano far venir meno l'efficacia.

Il presupposto dell'imposta di registro nel caso di specie è costituito dall'esistenza del lodo reso esecutivo con decreto del Tribunale, divenuto definitivo per mancata impugnazione e non può ritenersi in alcun modo venuto meno a seguito di conciliazione che definisce giudizi del tutto estranei alla validità del lodo.

La CTR, quindi, erroneamente ha ritenuto che a fronte di una conciliazione con cui la parte rinuncia ad avvalersi di un lodo esecutivo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, non sia dovuta l'imposta di registro sul lodo, in quanto anche se la conciliazione giudiziale intervenuta tra le parti, in via di mero fatto, aveva quale oggetto anche la rinuncia ad avvalersi del lodo, non era interna al giudizio sulla validità del lodo stesso, dovendo essere interpretato il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 nel senso che sono rilevanti solo le conciliazioni o le sentenze passate in giudicato che definiscono il giudizio sul lodo a seguito del impugnazione dello stesso, esulando dal disposto di cui all'art. 37 cit. la diversa conciliazione con cui vengono definite controversie diverse dalla validità del lodo.

In conclusione, il ricorso va accolto, cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, rigettato il ricorso originario della società con compensazione delle spese dell'intero giudizio, stante la particolarità della questione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società. Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.