TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, doTt.ssa Caterina Musumeci, all'udienza di discussione del 12.07.2012, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 9457/07 R G. Lavoro, promossa
DA
G. L., F. G., F. G. V., C. L., B. G., D. S. D., F. R., e altri, rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti L. S. e L. G.;
RICORRENTE
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio Provinciale di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. Emilio Grasso;

Oggetto: maggiorazione servizio prestato ex art. 63 legge n. 312/1980.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., le ricorrenti in epigrafe indicate convenivano in giudizio il MIUR, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ufficio Scolastico Provinciale di Catania; premesso di essere insegnanti in servizio presso scuole speciali o equiparate, chiedevano il riconoscimento della maggiorazione di cui all'articolo 63 della legge numero 312/80, anche con riferimento ai servizi prestati presso scuole speciali o equiparate, certificati in atti, dopo la pubblicazione della legge numero 312/80, con ogni conseguente statuizione; in via subordinata, chiedevano la declaratoria della non manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, con conseguente disposizione di rinvio dell'esame della suddetta eccezione; condannare gli enti resistenti al pagamento delle spese di lite.
Con memoria depositata il 27 marzo 2009, si costituivano in giudizio gli enti resistenti eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia riservata alla giurisdizione della Corte dei Conti; nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto con vittoria delle spese di lite.
In difetto di attività istruttoria, autorizzato il deposito di note, all'udienza odierna la causa, previa
discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e didiritto della decisione.

Motivazione

In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dal MIUR, dall'U.S.R. e dall'U.S.P., di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta al giudice contabile; la predetta eccezione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Oggetto della controversia è la domanda delle ricorrenti, insegnanti in servizio, volta a conseguire la maggiorazione del servizio prestato presso le scuole speciali o equiparate anche in datasuccessiva all'anno 1980.
Ed invero, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie simile a quella in esame, "E' devoluta alla cognizione del giudice ordinario, e non della Corte dei Conti, la domanda proposta dai dipendenti di un'azienda munictpale nei confronti di quest'ultima (e dell'Inail) per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo della 1egge 257/92 (moltiplicazione per il coefficiente di 1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni), trattandosi di domanda avanzata da lavoratori (necessariamente ancora) in attività di servizio, così che, in considerazione della persistenza di un rapporto di lavoro, non può legittimamente dirsi dedotto in giudizio un rapporto pensionistico "stricto sensu", ovvero una pretesa attinente alla misura della pensione, solo tali deduzioni determinando, per converso, la necessaria devoluzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti." - Sez. U, Sentenza n. 207 del 01/04/1999.
Peraltro proprio con riguardo alla domanda oggetto del presente giudizio, il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza n. 3106 del 24.05.2006 ha precisato che "La pretesa dell'attribuzione del beneficio di cui all'art. 63 l. 11 luglio 1980 n. 312, ai fini del trattamento di quiescenza, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento alla determinazione dell'anzianità utile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, spettando alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia relativa all'esatta determinazione del trattamento pensionistico."

Nel merito, la domanda proposta dalle ricorrenti è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
L'articolo 63 della legge numero 312/1980, in tema di "Maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità" prevede quanto segue: "Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi, sino, alla entrata in vigore della presente legge. Il predetto beneficio è riconosciuto agli stessi fini al personale docente delle scuole carcerarie."
L'interpretazione letterale della superiore disposizione permette di escludere il diritto vantato dalle ricorrenti; ed invero, il beneficio richiesto, della maggiorazione del servizio prestato nella misura di un terzo, è riconosciuto esclusivamente sino alla data entrata in vigore della legge.
Parimenti va disattesa l'eccezione sollevata dalle ricorrenti, di illegittimità costituzionale della norma per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; ed invero, la ratio perseguita dall'art. 63 è, infatti, quella di remunerare, rispetto al personale assegnato ad altre scuole e fruitore dello stesso trattamento giuridico ed economico, il maggiore impegno e la maggiore qualificazione del dipendente statale, direttivo, docente e assistente educativo, che abbia prestato servizio presso una scuola statale che assolva particolari finalità, comprovabili da un programma di studi differenziato e dalla specializzazione del personale.
La norma ha carattere eccezionale rispetto alla regola generale per la quale la misura del trattamento di pensione si determina con riferimento agli anni di servizio effettivo e non suscettibile, proprio in quanto tale, di applicazione analogica.

L'efficacia della norma limitata al servizio prestato sino alla data della sua entrata in vigore trova la sua giustificazione nel quadro degli interventi normativi che l'hanno preceduta, volti al riconoscimento del diritto allo studio degli alunni portatori di handicaps nonchè del diritto degli stessi alla piena integrazione scolastica, con conseguenti riflessi sulle scuole aventi particolari finalità (cfr. legge n. 517 del 1977), sia in termini sopravvivenza che di consistenza numerica.
Dette argomentazioni consentono di ritenere manifestamente infondata l'introdotta questione dell'illegittimità costituzionale.
Sulla base delle superiori considerazioni, la demanda proposta dalle ricorrenti va rigettata.
Avuto riguardo alla particolarità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

PQM

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalle ricorrenti in epigrafe indicate contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
rigetta la domanda;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 12/07/2012
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Caterina Musumeci


 

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