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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25910 Anno 2019
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: GORI PIERPAOLO
Data pubblicazione: 14/10/2019
ORDINANZA
sul ricorso 19115-2018 proposto da:
LA G. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CAPPUCCILLI;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SAN MASSIMO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1556/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOUSE, depositata il 15/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO GORI.
Svolgimento del processo
Rilevato che:
- Con sentenza n. 1556/1/17 depositata in data 15 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale del Molise accoglieva l'appello proposto dalla società La G.Srl avverso la sentenza n. 246/2/15 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso aveva rigettato il ricorso della contribuente contro l'ingiunzione di pagamento per ICI 2003;
- In particolare, la CTR riformava la decisione di primo grado, ritenendo l'ingiunzione non correttamente notificata, e dichiarava irripetibili le spese di lite per la mancata costituzione in giudizio dell'appellato Comune di San Massimo (CB);
- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un unico motivo, che illustra con memoria. Il Comune non si è difeso, restando intimato.
Motivazione
Con un unico motivo dedotto - chiaramente identificabile come proposto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.91, comma 1, e dell'art.92, commi 1 e 2, cod. proc. civ., per aver la CTR compensato le spese di lite "in quanto il Comune non si è costituito in questa fase di giudizio";
- La censura è fondata. Va ribadito che: "Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c." (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019, Rv. 652795 - 01);
- Nel caso di specie, accolto l'appello della contribuente, la CTR doveva regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio, e il provvedimento in dispositivo "nulla sulle spese" viene motivato valorizzando unicamente il fatto che l'appellato non si è costituito ("in quanto il Comune non si è costituito in questa fase di giudizio"), elemento irrilevante ai fini del regolamento delle spese di lite. La sentenza è così confliggente con il principio di diritto sopra richiamato e, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR del Molise, in diversa composizione, affinché si attenga all'enunciato principio e provveda alla liquidazione delle spese di tutti i gradi di merito, oltre a quelle del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte:
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Pubblicata in data 14.10.2019
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