REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Presidente -
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -
Dott. TALERICO Palma - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere -
Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.V.;
avverso l'ordinanza n. 1184/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 19/11/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
sentite le conclusioni del PG Dott. Piero Gaeta che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Udito il difensore Avv. Antonietta Greco per sost. dell'Avv. ______ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 17-19 novembre 2015, il Tribunale di Catanzaro, investito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava l'istanza di riesame presentata da M.V. avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla corte di assise di appello di Catanzaro in relazione al delitto di omicidio pluriaggravato di M.A.
Il tribunale disattendeva la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare, ritenendo che l'interrogatorio di garanzia non fosse prescritto quando la misura veniva applicata dopo l'assoluzione in primo grado e la condanna in appello.
Quanto alle esigenze cautelari, rilevava che quelle di tutela sociale si ricollegavano ai gravi precedenti del M., tra cui una condanna non definitiva per l'omicidio di M.A. e di S.A., e per l'appartenenza alla cosca mafiosa facente capo a G.A.N., diffusa nel territorio nazionale. Vi era inoltre pericolo di fuga, attesa la condanna alla pena di anni 30 di reclusione.

2. Avverso quest'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento. Deduce:
2.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 292 e 294 c.p.p., art. 300 c.p.p. comma 5, art. 302 c.p.p., art. 5 e 6 CEDU. Violazione del diritto al contraddittorio e di difesa per omesso interrogatorio di garanzia. I difensori ribadiscono la necessità di procedere all'interrogatorio in conseguenza del ripristino di una misura cautelare applicata in precedenza e successivamente revocata. In questo caso, la misura può essere rinnovata solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il tribunale non aveva motivato su questo aspetto ed il mancato contatto tra l'indagato ed il magistrato competente in materia cautelare, finalizzato a consentire l'ingresso delle argomentazioni difensive nella fase delle indagini caratterizzata dalla preminenza della figura del pubblico ministero, aveva pregiudicato il diritto di difesa ed era lesivo dei diritti garantiti dalla convenzione CEDU.
2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c), art. 275 bis c.p.p., comma 1, art. 292 c.p.p., art. 300 c.p.p., comma 5, art. 309 c.p.p., La motivazione con cui il tribunale aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari era apodittica e infondata. Non vi era motivazione sulla attualità del pericolo, inteso come certezza o comunque alta probabilità di commissione di altri reati. Priva di fondamento era la segnalazione del procuratore generale sul punto che la cosca G.A. era diffusa sul territorio nazionale, circostanza che il tribunale aveva fatto propria senza valutare le istanze della difesa.

Anche relativamente al pericolo di fuga non era stato valutato il requisito della attualità, avendo il riesame valorizzato solo la pena irrogata. Non era stato considerato il comportamento del ricorrente che, dopo essere stato scarcerato, era tornato a _____, presentandosi ai carabinieri e rispettando gli obblighi connessi alla libertà vigilata. La misura imposta non era adeguata e proporzionata, atteso che lo stesso requirente in caso di non accoglimento della richiesta principale aveva avanzato istanza di obbligo di dimora. Infine non era stata valutata la richiesta difensiva di arresti domiciliari con procedura di controllo, nè erano stati esposti i motivi per cui non erano stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. Il ricorrente richiama i vincoli costituzionali e sovranazionali che circondano l'applicazione delle misure cautelari personali.

Motivazione

Il ricorso non ha fondamento.

1. Relativamente al primo motivo, l'ordinanza impugnata ha rilevato che dagli atti del processo non risultava che M. fosse stato in precedenza sottoposto a misura cautelare per l'omicidio di Ma., dal quale era stato assolto in primo grado. Anzi, dagli atti ricavava che l'imputato era stato "chiamato a risponderne a piede libero" per essere stata la misura cautelare emessa per reati diversi. Su questo aspetto, il ricorso omette ogni confronto, limitandosi ad affermare apoditticamente che "in questo caso ci troviamo dinnanzi ad una misura cautelare già applicata in precedenza e poi caducata". Invece, per quanto emerge dall'ordinanza, si è in presenza di una applicazione di una misura coercitiva nuova, basata su nuove e diverse esigenze cautelari, i cui stessi referenti applicativi ex art. 274 c.p.p., sono a loro volta nuovi (fatto per cui vi è stata condanna di merito).

La questione sollevata dal ricorrente è stata già esaminata e disattesa dalla giurisprudenza di questa Corte in cui è stato chiarito - in una situazione analoga a quella di specie - che nel caso di riapplicazione, ai sensi dell'art. 300 c.p.p., comma 5, di misura cautelare nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e poi condannato in appello per lo stesso fatto, non sussiste, per difetto dei relativi presupposti, l'obbligo di effettuazione dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p. (Cass., Sez. 1, 20 aprile 1998, Fiandaca). Anche se i due istituti, interrogatorio di garanzia ed esame dibattimentale dell'imputato, non sono del tutto sovrapponibili e svolgono anche funzioni diverse, non è possibile sostenere che abbia una maggiore valenza difensiva l'interrogatorio di garanzia rispetto alla completezza della istruttoria dibattimentale; anzi è vero esattamente il contrario, nel senso che soltanto la fase dibattimentale consente all'imputato di dispiegare nella misura massima possibile la sua difesa su tutti gli aspetti della contestazione.

Non vi è quindi alcuna ragione, quando l'istruttoria sia stata completata, una ulteriore occasione difensiva ad hoc, costituita dall'interrogatorio di garanzia, che non aggiungerebbe alcuna significativa garanzia rispetto a quanto derivante dal contesto del giudizio ("L'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., anche quando eccezionalmente precede l'adozione del provvedimento cautelare ex art. 302 c.p.p., è finalizzato a consentire all'imputato o indagato di rappresentare al giudice gli elementi di fatto o di diritto contrari alla configurabilità del presupposti di cui agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.. Quando la misura è applicata dopo che si è instaurata la fase di giudizio - e ancor di più quando il giudizio di primo grado è concluso - la citata esigenza di per sè è soddisfatta in quanto la funzione che deve svolgere tale interrogatorio è assorbita dalla pienezza del contraddittorio e dalla immanente presenza dell'imputato che caratterizzano la sede processuale del giudizio, a prescindere da quale sia il rito utilizzato (ordinario od abbreviato) per pervenire alla decisione sul merito. (Sez. 6, n. 12287 del 26/02/2004 - dep. 15/03/2004, Di Mauro, Rv. 228476).

Del resto la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 32 del 1999, precedente alla modifica dell'art. 294 c.p.p., ed alla individuazione della dichiarazione di apertura del dibattimento come momento finale per procedere all'interrogatorio di garanzia, aveva precisato che l'adempimento del dovere di interrogare immediatamente l'arrestato presupponeva che non fosse ancora instaurata la fase del giudizio che, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e per l'immanente presenza dell'imputato, assorbiva la stessa funzione dell'interrogatorio previsto dall'art. 294.

2. Anche il secondo motivo è infondato. Il tribunale del riesame ha indicato le specifiche ragioni che imponevano la misura di massimo rigore richiamando i gravi precedenti penali, la condanna irrogata, le condanne non definitive per duplice omicidio, l'appartenenza alla cosca mafiosa G.A.
Anche se il tribunale non ha richiamato la presunzione di pericolosità, si è al cospetto di reato che implica un vincolo di appartenenza permanente ed attuale a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità - per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice -, vincolo che solo la misura più severa risulta in grado di interrompere. Avendo il tribunale ritenuto, con motivazione logica, sussistenti le esigenze di cautela che imponevano la custodia di cautela, non è conducente ai fini difensivi che il Pm, per il caso di non accoglimento della richiesta principale, avesse avanzato una istanza subordinata per l'applicazione di una misura non custodiale.

In conclusione, risultando infondato in tutti i profili dedotti, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2016.


 

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