LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Alida Montaldi Presidente
Doti. Gisella Dedato Consigliere
Dott. Immacolata Panettieri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 52440 del molo generale per gli affari civili non contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 17.10.2014 nel procedimento R.G.5250/2014, per il quale è stata riservata la decisione all'udienza del 28.01.2016 e vertente la modifica delle condizioni di separazione
TRA
D.D., elettivamente domiciliata in Roma, alla via ____ c/Studio Avv. C.C., rappresentata e difesa dall'avv. G.F., come da procura a margine del ricorso per la modifica delle condizioni della separazione
RECLAMANTE
E
M.G., elettivamente domiciliato in Livorno, alla via _____ presso lo studio dell'avv. M.D., che lo rappresenta e difende come da procura in calce della memoria di costituzione
RECLAMATO
Con la partecipazione del P.G. in sede

Svolgimento del processo

D.D. ha presentato ricorso per la modifica delle condizioni di separazione consensuale omologata in data 18.08 - 02.09.2011, in forza delle quali, il signor M.G. era tenuto a corrispondere mensilmente la somma di Euro 650,00 oltre 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie M. e T., chiedendo che fosse posto a carico del marito un assegno pari ad Euro 800,00 mensili, quale contributo al mantenimento delle figlie ed un assegno pari ad Euro 500,00 per il proprio mantenimento.
A sostegno delle proprie difese adduceva di essere disoccupata; di aver, successivamente alla separazione, lasciato la casa nella quale viveva in ____ e di essersi trasferita, unitamente alle figlie, in ____, a casa del compagno non potendo più pagare il canone locativo pari ad Euro 725,00, Aggiungeva, inoltre, che il padre aveva diradato le visite con le figlie.

M.G., nel contestare il ricorso, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e nel merito contestava la domanda chiedendone l'integrale rigetto.

Il Tribunale, ha respinto l'eccezione di incompetenza e, nel merito, ha rigettato la domanda con condanna della D. alle spese di lite, in favore del M., liquidate in Euro 2,000,00 oltre accessori di legge.
Il Tribunale, ha ritenuto che la D., avendo lasciato la casa tenuta in locazione in ___ per trasferirsi con le figlie in ___ presso l'abitazione del compagno, tra l'altro senza concordare alcunché con il padre delle minori, è da considerarsi come obiettivo miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente, piuttosto che un peggioramento idoneo a giustificare un mutamento degli accordi sottoscritti nel 2011, considerato il venir meno del pagamento del canone locativo pari ad Euro 725,00.
Inoltre, rileva il Tribunale, che la D. non ha depositato la dichiarazione sostitutiva e la documentazione richiesta nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza dinanzi al G.d., pertanto, tale condotta è comunque valutabile ex artt. 116 e 118 c.p.c.

D.D. ha proposto reclamo avverso il decreto testé citato, deducendo che il Tribunale non ha correttamente valutato l'avvenuto mutamento delle condizioni economiche della reclamante, in peius, e dell'odierno reclamato in melius; che la mancata produzione dei documenti relativi alle sue condizioni economiche, in primo grado, era da imputarsi alla mancata comunicazione del decreto presidenziale da parte della cancelleria; che non sono state valutate le richieste di modifica delle condizioni di separazione in merito alla visita del padre alle figlie.
M.G. ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto del reclamo.
La Corte ha chiesto alle parti di aggiornare la documentazione fiscale e all'udienza del 28.01.2016 si è riservata la decisione.

Motivazione

Si deve premettere che la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione giudiziale ovvero con il decreto di omologazione è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti; tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156, ultimo comma, c.c., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall'art. 9 L. n. 898/70 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti al sopravvenire di "giustificati motivi".

La legge, in particolare, non attribuisce al procedimento ex art. 710 c.p.c. natura di revisio prioris instantiae e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, però, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni economiche, determinandone un significativo squilibrio. In conclusione, nel procedimento ex art. 710 c.p.c. non si può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, è necessario verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Giova, altresì, premettere che la rideterminazione del contributo dovuto dal coniuge onerato va effettuata con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, e, a tal fine, necessita di considerazione anche l'evoluzione delle condizioni economiche delle partì nel corso del giudizio.

Ciò detto, preliminarmente si evidenzia come la doglianza della ricorrente, circa la valutazione del Tribunale in ordine al mancato deposito della documentazione richiesta e la conseguente valutazione ai sensi degli artt. 116 e 118 c.p.c., sia assolutamente infondata e, pertanto va rigettata.
Difatti il difensore ha provveduto a notificare alla controparte il decreto presidenziale, contenente la data di fissazione dell'udienza e l'indicazione della documentazione richiesta, unitamente al proprio atto introduttivo e, pertanto, appare provata la effettiva conoscenza, da parte del difensore, del contenuto del citato decreto presidenziale.

Nel merito, si osserva come la reclamante non ha provato il mutamento in peius delle proprie condizioni economiche rispetto al momento della separazione, che appaiono migliorate rispetto alle condizione in cui versava all'epoca dell'avvenuta separazione.
Ed invero, dagli atti emerge il suo trasferimento stabile presso l'abitazione dell'attuale compagno, in ____, e pertanto, per ammissione della stessa, non è più gravata dall'onere dell'affitto relativo all'abitazione in ___, il cui canone mensile ammontava a circa Euro 725,00.
Né la dichiarazione circa il suo stato disoccupazionale, così come già dichiarato all'epoca della separazione, rappresenta situazione apprezzabile ai fini della modifica ex art. 710 c.p.c.
E' da rigettare, pertanto, la richiesta della reclamante di un assegno di mantenimento di Euro 500,00 a carico del M. stante l'assenza dei presupposti per la concessione dello stesso, non sussistendo situazioni modificative in peius che giustifichino una modifica delle condizioni di separazione. Tra l'altro è da aggiungere che, per giurisprudenza consolidata e condivisa nei principi di diritto da questa Corte (Cass. 03.04.2015 n. 6855; Cass. 11.08.2011 n. 17195), un rapporto stabile e continuativo di convivenza more uxorio può valere, di per sé ad escludere il presupposto per il riconoscimento di un assegno di mantenimento.

Con riferimento al reddito del M., si condividono le conclusioni cui è giunto il Tribunale considerato che non si rinvengono giustificazioni all'istanza di modifica proposta poiché l'onere posto a carico del padre in favore delle figlie, di Euro 650,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, appare già commisurato alla sua capacità reddituale.
Parimenti è da rigettare la richiesta di affido esclusivo delle minori, formulate unicamente con la memoria difensiva di replica autorizzata, non ricorrendone i presupposti.
Per i motivi esposti, deve rigettarsi il reclamo proposto dalla D. con condanna alle spese di giudizio.
La Corte rileva che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte della reclamante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da D.D. nei confronti di M.G., così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna D.D. al pagamento delle spese di lite, in favore di G.M., che liquida in complessivi Euro 4.200,00, oltre oneri di legge.
3) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte della reclamante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso in Roma l'1 marzo 2016.
Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2016.


 

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