Commerciale
Natura arbitrato - Requisiti - Casi di impugnazione
L’impiego reiterato della nozione “giudizio”, da introdurre con una domanda e in funzione della soluzione di contestazioni o di vertenze non composte amichevolmente, nonché l’espressa previsione del potere arbitrale di regolare le spese del giudizio stesso, depongono in favore della natura rituale dell’arbitrato. Per contro, la previsione che tale giudizio sia reso dagli arbitri, quali amichevoli compositori di una controversia, senza l’osservanza di formalità di procedura, secondo equità e inappellabilmente, vale soltanto a fondare la qualificazione accessoria dell’arbitrato come giudizio di equità, non regolato dalle forme del processo civile, ma solo dal principio della difesa e del contraddittorio e non soggetto a impugnazione per errores in iudicando.
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 9 del 09.01.2008