REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
In persona del giudice unico Dott. Gianluca Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 21544 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2010 posta in deliberazione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 1° ottobre 2014 vertente
TRA
LUCILLA MANZIA , elettivamente domiciliato in Roma, L.re Di Pietra Papa n. 21, presso lo studio dell’avv. Del Monte Daniel, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto introduttivo del primo grado di giudizio;
APPELLANTE
E
COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliata negli Uffici dell’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso l’avv. Americo Ceccarelli, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti;;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso provvedimento del Giudice di Pace di Roma depositato in data 16/7/2009, recante declaratoria di inammissibilità di ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all’udienza del 1° ottobre 2014 il procuratore dell’appellante ha concluso come da verbale da intendersi qui integralmente trascritto.

Motivazione

L’appellante ha proposto gravame avverso provvedimento del Giudice di Pace di Roma depositato in data 16/7/2009, recante declaratoria di inammissibilità di ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981 avverso cartella di pagamento in ragione dell’omessa notifica del presupposto verbale di accertamento di violazione al CdS.
L’ente convenuto si è costituito opponendosi all’accoglimento dell’appello.

Il gravame, pur da ritenersi ammissibile, non è apparso fondato nel merito e va respinto per le ragioni che seguono.
In ordine all’ammissibilità del ricorso, si afferma costantemente che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, ancorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del
verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti
sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ancorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la
mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora (cfr. Cass. 9617/14 ex multis).

Nel caso concreto il Giudice di Pace di Roma ha errato nel non distinguere - tra i motivi di opposizione fatti valere con il ricorso originario – quello concernente l’irregolarità
della notifica del verbale presupposto, che configurava propriamente le ragioni di opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981, dalle altre ragioni di opposizione.

Passando all’esame del merito della doglianza formulata in ordine all’omessa notifica del verbale posto a base della pretesa esecutiva, assume un valore dirimente la constatazione che nella notifica a mezzo posta l’avviso di ricevimento dell’atto spedito con raccomandata è stato consegnato al portiere dello stabile come attestato attraverso la crocettatura dell’apposito modello contenente le diverse ipotesi di notificazione.

Al riguardo, parte appellante richiama l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, a norma dell'art. 139 c.p.c., è nulla la notificazione effettuata mediante consegna di copia dell'atto al portiere dello stabile del destinatario qualora l'ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza dell'intimato senza certificare l'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto (Cass. SS.UU. 30.5.05 n. 11332, Cass. 11.5.98 n. 4739, 7.2.95 n. 1387, 17.10.88, n. 5637, 21.11.83 n. 6956), e ciò vale anche per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale, poiché l'inosservanza dell'ordine delle persone indicate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 quali possibili consegnatari dell'atto in caso di assenza del destinatario è causa di nullità della notificazione (Cass. SS.UU. 12.10.00 n. 1097, Cass. 19.11.94 n. 9836).
Va, tuttavia, immediatamente osservato che il predetto orientamento appare formulato con riferimento alla notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario, e non appare direttamente estensibile alla spedizione di un atto amministrativo per il tramite dell’ufficio postale da parte di un ente pubblico. In ogni caso, anche a prescindere dal rilievo che precede, la schematica e rigida organizzazione del modello di ricevimento di cui si discute in singole fattispecie, peraltro organizzate dall’alto verso il basso secondo un ordine che corrisponde al criterio di vicinanza al destinatario (le prime righe si riferiscono al destinatario quelle successive distintamente ai familiari conviventi, addetti alla casa e, quindi, al portiere), induce a ritenere che l’agente postale abbia consegnato il plico al portiere solo all’esito negativo della altre ipotesi stampigliate nelle righe superiori. Ne discende che, da un esame complessivo e sistematico del documento in esame, è possibile inferire la rispondenza dell’attività dell’agente postale ai criteri di ricerca del destinatario sopra richiamati.

Non merita diversa sorte la censura inerente l’applicazione della maggiorazione di cui all’art. 27 della L. n. 689/1981, stante l’espresso richiamo alla stessa contenuto nell’art.
206 Cod. Strada, come confermato da precedente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23631/2006), che questo giudice condivide e fa proprio.
Conclusivamente, l’appello proposto da Lucilla Manzia è risultato infondato nel merito e, conseguentemente, vanno respinti tutti i motivi di opposizione con conferma della cartella di pagamento n. 097 2009 00361363 52. In ordine al riparto delle spese di lite, nulla può essere riconosciuto relativamente al primo grado, stante la declaratoria di inammissibilità e la mancata evocazione dell’ente convenuto; relativamente al secondo grado, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio delle spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. come modificato dalla L. n. 263\05 (ratione temporis applicabile al presente giudizio) nel senso di richiedere che i giusti motivi di compensazione siano “esplicitamente indicati nella motivazione”, atteso che la declaratoria di inammissibilità del giudice di primo grado è stata riformata, che è necessario garantire una proporzione sostanziale tra il costo delle spese legali e l’entità della sanzione contestata e che l’ente convenuto è istituzionalmente dotata di un ufficio legale per la tutela delle proprie situazioni giuridiche.

PQM

II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge nel merito l’appello proposto da Lucilla Manzia e, conseguentemente, tutti i motivi di opposizione, con conferma della cartella di pagamento n. 097 2009 00361363 52. Così deciso in Roma addì 20 novembre 2014;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, 10 dicembre 2014
Il giudice
(Dott. Gianluca Sciarrotta)


 

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