REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI SEZIONE 1
riunita con I'intervento dei Signori:
CORRADINI GRAZIA Presidente
CONTINI MICHELE Relatore
MANCA GIORGIO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.348/2014
depositato il 13/03/2014
- avverso CARTELLA Dl PAGAMENTO n.____ IVA-ALTRO 2005
contro:
EQUITALIA CENTRO S.P.A.
- avverso CARTELLA Dl PAGAMENTO n.____ IVA-ALTRO 2005
contro:
EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. CAGLIARI
difeso da:
L.G.
proposto dal ricorrente:
M. A.
difeso da:
MAMELI LUISELLA

All'udienza del 30.5.2016 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente A. M.;
Voglia codesta Onorevole Commissione
dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità della cartella esattoriale n._______
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.

Nell'interesse di Equitalia Centro s.p.a.- resistente:
Chiede che codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale voglia rigettare il ricorso presentato dal sig. A.M. per infondatezza dello stesso; con condanna al pagamento delle spese ed onorari.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato ad Equitalia Centro s.p.a. in data 6.03.2014, A. M. ha impugnato la cartella esattoriale n._____ avente ad oggetto varie tipologie di tributi ("Registro imp. valore aggiunto - interessi; registro imp. valore
aggiunto - sanz. pecuniaria; registro imp. valore aggiunto; registro interessi tasse e imp. lnd.; registro imposte sostit. bollo") per I'anno d'imposta 2005 e per la somma complessiva di euro 15.818,33.
Il ricorrente ha dedotto, come unico motivo di impugnazione, che la cartella esattoriale in esame è stata notificata tramite un soggetto che non era un "ufficiale della riscossione", non avendo I'autorizzazione del Prefetto di Cagliari ai sensi dell'art. 42, terzo comma, del D.Lgs. n. 112/1999.

Equitalia Centro s.p.a. si è genericamente costituita in giudizio, senza presentare specifiche controdeduzioni sul motivo di doglianza sopra indicato.
Il ricorso è stato discusso in udienza pubblica, nel corso della quale è comparso il solo rappresentante del ricorrente.
Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

Motivazione

Il ricorrente ha dedotto un solo motivo di doglianza: la cartella esattoriale n.____ è stata notificata tramite un soggetto privo della qualificazione giuridica di "ufficiale della riscossione", non essendo titolare dell'autorizzazione del Prefetto di Cagliari ai sensi dell'art. 42, terzo comma, del D.Lgs. n. 112/1999.
Indi, I'inesistenza e/o nullità della relativa notificazione.

Il ricorso merita accoglimento.
In via preliminare, tuttavia, deve essere disattesa I'eccezione del ricorrente, esposta nella successiva memoria difensiva, secondo cui a fronte della comparsa di costituzione generica della resistente, le asserzioni del ricorrente devono ritenersi non contestate ai sensi dell'art.115 c.p.c.
Nel caso di specie, la resistente Equitalia Centro s.p.a. si è limitata a richiedere tout court il rigetto del ricorso. E "nelprocesso tributario, il principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del giudizio
tributario comporta che la mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né determina il restringimento del "thema decidendum" ai soli motivi contestati"
(cfr Cass. n. 13834 del 18 giugno 2014).

Ciò premesso, la cartella esattoriale n.______ è stata notificata da Equitalia Centro s.p.a. in data 18 febbraio 2014 direttamente tramite la persona di "A.M.", come si evince dalla dicitura riportata nel frontespizio della relata di notifica.
A seguito di apposita istanza da parte del Difensore del ricorrente, la Prefettura di Cagliari ha formalmente indicato che "A.M" non era un soggetto abilitato e autorizzato ai sensi dell'art. 42, terzo comma, del D.Lgs. n. 112/1999 quale "ufficiale della riscossione".
ln tal senso, cfr. nota prot. 13955/Gab. del 26 febbraio 2014 della Prefettura di Cagliari.
È pacifico che, a seguito della modifica del disposto dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, gli Agenti della Riscossione possano procedere "direttamente" alla notifica delle cartelle di pagamento, seppure utilizzando specifici soggetti abilitati ovvero il servizio postale.
Sul punto, infatti, occorre premettere che i soggetti preposti alla notifica delle cartelle esattoriali sono tassativamente previsti dall'art. 26 del D.P.R. n.602/1973, rubricato appunto "notificazione della cartella di pagamento":
"La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, I'ufficio o l'azienda".

Nel caso di specie, il soggetto che ha effettuato la relativa notifica dell'atto non era un "ufficiale della riscossione", essendo privo della necessaria autorizzazione prefettizia e, pertanto, non abilitato all'esercizio di tali funzioni.
In tal senso, cfr. Cass. n. 2035 del 30 gennaio 2014.
Per la sua chiarezza, si riporta parte dell'iter motivazionale della suddetta pronuncia:
"Va a tale proposito rammentato che questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di contenzioso tributario, (ma il principio riveste una portata generale applicabile anche al caso di specie) che nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione
dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento/quest'ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario. (Cass.17723/06- Cass. 13812/07).
Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un servizio di posta privato. Gli agenti postali di tale servizio non rivestono infatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la conseguenza le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni".


Al riguardo, peraltro, la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria (cfr. Cass. n. 1615 del 28 gennaio 2016).
Il ricorrente, infatti, non ha dedotto alcun altro motivo di doglianza e, in particolare, vizi propri della impugnata cartella esattoriale.
Indi, la sua riproposizione (ad esempio) nei termini ordinari di prescrizione.

Il ricorso deve essere, dunque, accolto e, conseguentemente, annullata la notifica della cartella esattoriale n._____.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo

PQM

In accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Equitalia Centro s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 3.305,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Commissione tributaria Provinciale, il 30.5.2016.
Depositata in segreteria il 20 giugno 2016


 

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