REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 14
riunita con nntervento dei Signori:
o RAMPELLO FLAVIO Presidente
o PUGLISI ADRIANA Relatore
o PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3935/2017
depositato il 01/06/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n• 29320170014129519 IRES-ALTRO 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n• 29320170014129519 IVA-ALTRO 2013
contro:
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
difeso da:
PRINCIPATO LEA
VIA FEDERICO CICCAGLIONE N. 70 95124 CATANIA
proposto dal ricorente:
P . IN LIQUIDAZ.
difeso da:
CASTALDO GIUSEPPE
VIA CARNAZZA 43 95037 TREMESTIERI ETNEO CT

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 1.6.2017 la P. srl proponeva ricorso per l'annullamento della cartella esattoriale n.____ per IRES e IVA 2013 eccependo preliminarmente la nullità della notifica avvenuta tramite PEC ma non notificando l'originale bensì una copia informatica priva di firma digitale; nel merito contestava la pretesa per difetto di motivazione con riferimento al calcolo degli interessi e delle sanzioni nonché per mancata notifica dell'avviso bonario non rientrando la fattispecie nell'ambito dell'art. 36 bis del DPR 600/73.
Si costituiva la SERIT contestando le eccezioni circa il difetto di notifica attesa la regolarità via pec ed essendosi la società costituita ritualmente, sanando così eventuali vizi e chiedendo di chiamare in giudizio l'Agenzia.
Si costituiva l'Agenzia eccependo la regolarità del proprio operato nonché della notifica e contestando nel merito le eccezioni.
Alla udienza del 1.12.2017 la vertenza viene discussa e definita.

Motivazione

Ritiene la Commissione di esaminare in via preliminare la questione circa l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica della cartella in quanto sarebbe avvenuta da parte della SERIT via pec avvalendosi del mezzo telematico attraverso l'invio, però, di una copia informatica della cartella in formato "pdf" priva della firma digitale e della
attestazione di conformità.

La giurisprudenza tributaria è quasi unanime nel ritenere che la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione ".pdf" anziché ".p7m" atteso che non solo l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico. ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto, è garantita solo attraverso l'estensione del file ".p7m". Infatti, con la notifica via PEC in formato "pdf, non viene prodotto l'originale della cartella, ma solo un copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale. Solo l'estensione ".p7m" del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta "busta crittografica" contenente al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma. (Sentenza del 31/07/2017 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia -Comm. trib. prov.le Milano, sez. XII, 24/02/2017, n. 1638- Comm. trib. prov.le Bologna, sez. I, 02/02/2017, n. 204).
La Commissione milanese con la decisione n. 1638/17 perviene alla dichiarazione di nullità per la mancata sottoscrizione digitale del documento informatico così come definito dall'articolo 20 CAD il quale poi, al comma 1 bis prevede che "l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21".
L'articolo 21 CAD prevede poi che il documento informatico digitalmente sottoscritto, oltre a garantire l'identificabilità del suo autore e, soprattutto, la sua l'integrità e immodificabilità ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile e quindi fa piena prova fino a querela di falso.
Per la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la notifica tramite PEC della cartella esattoriale, sarebbe stata legittima ove la stessa cartella, allegata quale documento informatico, fosse risultata firmata digitalmente; la mancanza della sottoscrizione digitale della cartella può desumersi dal fatto che il file allegato alla PEC è munito solo di estensione ".pdf' mentre, ove il file fosse stato firmato digitalmente, avrebbe aggiunto all'estensione ".pdf' anche quella ".p7m" e quindi il file, dopo il nome, avrebbe riportato l'estensione ".pdf.p7m".
Occorre quindi distinguere il documento informatico dalla copia informatica del documento cartaceo.
Il documento informatico è definito come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Le regole tecniche ne individuano le caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità necessarie per soddisfare il requisito della forma scritta e, di conseguenza, attribuirgli valore probatorio. Il documento è informatico, non solo se redatto e formato con idonei applicativi software, ma anche se risulta dall'acquisizione della copia per immagine di un documento analogico o della copia informatica di un documento analogico. Analogamente il documento è informatico se ricevuto per via telematica o su supporto informatico. Il documento informatico va poi memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione. Una volta formato, il documento deve essere "chiuso" attraverso l'utilizzo di processi o strumenti informatici al fine di renderlo immodificabile durante le fasi dì tenuta, accesso e conservazione V anno quindi eliminati tutti gli eventuali elementi dinamici presenti quali codici eseguibili e macroistruzioni in grado, una volta attivati, di modificare il contenuto documentale. L'immodificabilità di un documento informatico redatto digitalmente, e quindi la sua chiusura, viene ottenuta con la sua sottoscrizione con firma digitale o con firma elettronica qualificata da parte dell'autore, l'apposizione di una validazione temporale, il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa, la memorizzazione su sistemi di gestione documentale con politiche di sicurezza o il versamento ad un sistema di conservazione da parte del gestore.

Alla luce , quindi, delle superiori considerazioni e della più recente giurisprudenza in merito, ritiene questa Commissione che sia fondata l'eccezione di parte ricorrente e quindi vada dichiarata la nullità della notifica della cartella n. 293 2017 0014129519 e quindi della cartella stessa.
In considerazione delle questioni giurisprudenziali esaminate e della alternanza delle decisioni in merito, si ritiene equo compensare le spese.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sez.14, in accoglimento del ricorso proposto dalla srl P. dichiara la nullità della notifica e della cartella n. 293 201700141295 19.
Compensa le spese
Catania, 1.12.2017
Depositato in segreteria il 26.01.2018


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.