REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Felice Alberto D’Onofrio, II sezione civile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. *** – 201515 r.g.
TRA
(Omissis) rapp. ta e difesa da sé stessa e dall’ (Omissis), in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione, ed el.te dom.ta presso lo studio di questo ultimo sito in Marano di Napoli, alla via (Omissis)-
CONTRO
Equitalia Sud spa, in persona del l.r. p.t, el.te dom.ta in Napoli, alla via (Omissis) presso lo studio dell’Avv. (Omissis) che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e di risposta opposta
E
Comune di Napoli, in persona del sindaco p. t.
-opposto-contumace-
E
Ente Autonomo Volturno srl (già SEPSA spa),in persona del l.r. p. t. , el.te dom. to in Napoli, al (Omissis), presso lo studio dell’ Avv. (Omissis) che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla copia notificata dell’ atto di opposizione ex art 615 c.p.c.
-opposto-
oggetto : opposizione a preavviso di fermo
Conclusioni : come da verbali ed atti di causa

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’opponente sopra epigrafato impugnava il preavviso di fermo del 24-10-14 relativo alla vettura tg. ***** per l’ importo complessivo di euro 4753,94. Incardinatosi il contraddittorio si costituivano Equitalia Sud e Eav srl che impugnavano l’opposizione chiedendone il rigetto, precisate le conclusioni di cui a verbale, all’ udienza del 15-06-15 la causa veniva assegnata a sentenza

Motivazione

In via preliminare va esaminata a controversa questione della giurisdizione in tema di fermo amministrativo ed necessario, alla luce della peculiarità della materia trattata, svolgere un breve excursus riepilogativo della giurisprudenza e della legislazione. Sul punto va osservato che in data antecedente alla entrata in vigore del D.L 248/06 conv. con mod. in l.n. 296/06, dopo un intenso dibattito sulla natura del fermo amministrativo, era prevalso l’orientamento che lo configurava come un atto funzionale all’espropriazione forzata e quindi mezzo di realizzazione del credito dell’amministrazione e pertanto da impugnarsi dinanzi al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi (Cass. Sez. Unite n. 857/07,14701/06,2053/06, Cons. Stato n. 4689/05, Gdp Napoli 24-01-05). Il fermo, rientrava nella competenza del giudice ordinario, e si configurava non come atto esecutivo ma come atto preliminare all’esecuzione, non avendo precluso la giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme al codice della strada, l’ esperimento delle opposizioni di cui all’ art. 615-617 cpc (Cass. Sez. Unite n. 16217/01). L’art. 35 comma 26 quinquies del citato D.L , tuttavia, aggiungeva all’art. 19 comma 1 dlgs 546-92 ,che enumerava gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, anche il fermo di beni mobili registrati di cui all’ art 85 dpr n. 602/73. L’innovazione introdotta dalla norma e le conseguenti interpretazioni riaprivano il dibattito, che era stato chiuso dalle citate decisioni delle SS.UU, intorno alla giurisdizione. Parte della giurisprudenza, tenuto conto della formula adottata dal legislatore, riteneva che la norma individuasse la giurisdizione delle commissioni tributarie non con riferimento alla materia della controversia, ma in relazione all’ organo competente ad adottare la sanzione. Ne conseguiva che, essendo il fermo irrogato da un ufficio finanziario, la giurisdizione, secondo il predetto orientamento si radicasse dinanzi alle commissioni Tributarie anche nel caso di infrazioni diverse da quelle riguardanti tributi. Questa interpretazione , peraltro , veniva confortata dalla Suprema Corte( Cass. S.U n. 13902-07, 2888-06, 24398/07). L’altro orientamento riteneva ,invece, alla luce della mancata modifica dell’ art. 2 comma 1 dlgs 546/92, che il giudice tributario doveva limitarsi a conoscere dei soli crediti di natura tributaria e di conseguenza la sua giurisdizione si limitasse al solo provvedimento di fermo fondato su tributi. Ebbene, le SS.UU della Suprema Corte con l’ ord. n.14831-08, hanno, risolto il contrasto giurisprudenziale attraverso un interpretazione costituzionalmente orientata della norma , alla luce delle sentenze della Corte Costituzione n. 61/08 e 130/08( secondo le quali la giurisdizione delle commissioni tributarie era da ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto)enunciando il principio che “la giurisdizione delle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui all’ art. 86 dpr n. 602/73, appartiene al giudice tributario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.2 comma 1 e 19 , comma 1, lettera e –ter), dlgs n. 546 del 1992, solo quando il provvedimento impugnato concerna la riscossione di un tributo (Cass. Sez. Un. Ord. n. 14831/08)”. Va, peraltro evidenziato che secondo la predetta ordinanza, il fermo amministrativo per espressa volontà del legislatore non rientrava nella sfera tipica dell’espropriazione forzata ma si configurava come una procedura alternativa. Successivamente la Cass. a Sez. Unite con la sent. n. 20931-11 affermava che la competenza per l’impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dall’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (o anche, come nella specie, di un semplice “preavviso”, istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate alle società di riscossione), relativo a crediti non di natura tributaria fosse in base all’art. 9, comma 2, cod. proc. civ., inderogabilmente del Tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione. Infine, con la recente sentenza n.21914-14 la Suprema Corte ha precisato che l’ opposizione al preavviso di fermo si configura ai sensi dell’ art 615 comma 1 cpc, laddove si fondi sulla mancata notificazione dei verbali e delle cartelle e sul decorso del termine di prescrizione. E pertanto la competenza spetta al Giudice di Pace avuto riguardo ai criteri per materia individuati dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l’opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo. Sulla stessa linea l’ ordinanza della Suprema corte n. 3283 -2015 che ribadisce che anche l’ opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell’agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. Conclusivamente, alla luce della citata giurisprudenza, va affermato che, qualora l’opponente non muova specifiche contestazioni al preavviso di fermo, ma lamenti con opposizione ex art 615 comma 1 cpc la mancata notificazione della cartella e dei verbali prodromici, eccependo l’intervenuta prescrizione ex art 28 l. 689-81, la competenza in materia di sanzioni amministrative avverso il preavviso di fermo si radichi dinanzi al Giudice di Pace ai sensi degli art 6-7 dlgs 150-11.

In ordine alla controversa questione dell’ interesse ad agire va osservato che la S. C. ha costantemente osservato che è pacifica in giurisprudenza la possibilità di proporre opposizione avverso il preavviso di fermo . Ed invero la Suprema Corte (Sez Un.11087-10, Sez Un. 19672-09 e 14831-08 Sulla stessa linea la Cass. sent. n.5590/08, ) ha più volte riconosciuto la possibilità di proporre opposizione avverso il preavviso di fermo e la sussistenza del relativo interesse ad agire ex art 100 cpc. In ordine alla titolarità del rapporto controverso va rilevato che sia la giurisprudenza del legittimità che quella di merito hanno costantemente affermato la legittimazione passiva esclusiva del concessionario quando la domanda attiene alla fase della riscossione e quella dell’ ente impositore qualora si contesti la debenza del credito (ex plurimis Cass. 4169/07,24735/07). Peraltro è pacifico in giurisprudenza che (ex plurimis Cass., Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012) il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore. Va osservato che è pacifico in giurisprudenza che (ex plurimis Cass., Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Cass. 2803-10) il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore. E dunque vanno esaminate le contestazioni dell’opponente il quale ha contestato la documentazione prodotta in fotocopia. Sul punto va osservato che non è sufficiente la generica impugnazione ad evitare la valorizzazione della fotocopia. Ed infatti in primo luogo va osservato che non avrebbe dovuto limitarsi ad una generica impugnazione bensì specificare le ragioni della contestazione Cass. n. 1247/00), in secondo luogo il disconoscimento di una scrittura prevista dall’art 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertarne la conformità all’ originale anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni ex plurimis Cass. n. 7522/07,2419/06 Cass. n. 866/00).


Ebbene le notificazioni delle cartelle ***, ****, **** risultano effettuate rispettivamente in data 16-06-14 e 12-05-14, 16-06-11 al portiere dello stabile, tuttavia, non risultano validamente eseguite perchè non è espressamente riportato nella relata la menzione dell’assenza delle altre persone abilitate a ricevere l’atto ex art. 139 cpc (ex multis Cass. n. 6021/07; 6101/06; Sez. Un. N. 11322/05 ) ed inoltre manca l’annotazione della spedizione della raccomandata ex D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31 (la quale ha aggiunto un ulteriore comma al citato art. 7 l. 890-82, secondo cui, se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata – c.d. CAN). Sul punto la Suprema Corte ha affermato (ex plurimis Cass. n. 21725 del 04/12/2012 ) che in tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del sesto comma dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008 la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata. Parimenti la notificazione della cartella n. **** risulta eseguita a mezzo posta in data 19-03-11 a mani di familiare convivente. Anche in questo caso non vi è prova della spedizione della successiva raccomandata di avvenuta notifica. E come affermato in giurisprudenza la mancata comunicazione prevista dalla legge comporta la nullità della notificazione (ex plurimis Cassazione civile sez. III, 04 dicembre 2012, n. 21725). Pertanto alla luce del principio del recupero della tutela sanzionatorio e degli art dell’art 201 cds e 28 l 689-81 va annullata l’iscrizione al ruolo esattoriale.

Va rigettata, di contro, l’opposizione alla cartella **** avendo la Sepsa dimostrato la rituale notificazione del verbale e dell’ ordinanza ingiunzione e documentato il rigetto dell’ opposizione proposta dalla opponente dinanzi al Giudice di Pace di Napoli con proc. rg. …-09 conclusosi con sent. N. …-10. E dunque non sussiste nè decadenza nè prescrizione, il cui termine ordinario decennale ex art. 2946 – 2953 c.c. inizia a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza ex art 2935 cc. Si ravvisano le ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. ,considerata la complessità della controversia, la peculiarità delle questioni trattate, il contrasto giurisprudenziale esistente , l’accoglimento parziale della opposizione per compensare le spese tra le parti

PQM

pronunciando definitivamente sulla causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, cosi provvede:
– accoglie parzialmente l’opposizione ed annulla il preavviso di fermo del 24-10-14 relativo al veicolo tg.(*) limitatamente alle cartelle n.*****
– annulla l’ iscrizione al ruolo limitatamente alle cartelle n.****
– rigetta l’ opposizione relativa alla cartella n. ***
– compensa le spese tra le parti costituite
Napoli , 22 giugno 2015
Il Giudice di Pace
Avv. Felice D’Onofrio


 

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