REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Dl CATANIA SEZIONE 16
riunita con l'intervento dei Signori:
- BASSO GIOVANNA Presidente
- CAVALLARO SALVATORE ETTORE Relatore
- LA ROSA ALESSANDRO COSIMO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso n. 4878/2017
depositato il 5/07/2017
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IVA-ALTRO 1996
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF-ALTRO 1996
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF-ALTRO 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IRAP 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IRAP 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IVA-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IRAP 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IVA-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IRAP 2003
contro:
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA SP.A.
difeso da:
AVV G. L.L
proposto dal ricorrente:
A.G.
difeso da:
AVV. ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA C.P. ROMEO N.28 95126 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 5.06.17 alla Riscossione Sicilia S.p.A, A. G. ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 29320169025642223 notificata il 5.04.17 sulla base delle cartelle di pagamento nn. 29320010099875613, 29320020050646345, 29320030121817511, 29320040060719625, n. 29320060111832686 e 29320070003479581, a dire del ricorrente mai notificate.
Questi i motivi:
- Nullità dell’intimazione per omessa notifica degli atti presupposti;
- Decadenza dell’ente impositore dal diritto al recupero dell’imposta ex art. 25 D.P.R. 602/73;
- Prescrizione del credito successiva alla presunta data di notifica delle cartelle.

La Riscossione Sicilia S.p.A. si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando la regolarità del proprio operato, allegando copia delle retate di notifica relative alle cartelle impugnate nonché dei successivi atti interruttivi della prescrizione.

Motivazione

Il ricorrente ha impugnato l’intimazione in oggetto sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento per gli anni in contestazione.
Orbene, si osserva che come specificato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità ”è pienamente legittimo impugnare l’atto presupposto unitamente all'atto successivo. Infatti “in materia tributaria, la nullità dell’atto consequenziale notificato (nella specie, avviso di mora) per l’omessa notifica di un atto presupposto (nella specie, cartello di pagamento) può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo volere il vizio derivante dall'omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente lo pretesa tributaria” (ex multis, Cass. SS.UU. 16412/07).

In tal senso “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di uno sequenza ordinato secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifico funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Pertanto, la mancata notifica di un atto presupposto, ... , determina la nullità per vizio procedurale dell’atto consequenziale (pur ritualmente notificato)” (Cassazione civile SS.UU., 04 marzo 2008, n. 5791).

Nel caso in esame quanto dedotto dal ricorrente risulta smentito dalla parte resistente con riferimento alla cartella n. 29320040060719625 per IRAP anno 2000, laddove la Riscossione ha dato prova producendo copia della relata, della notifica della suddetta cartella avvenuta in data 5.01.05, con deposito presso la Casa Comunale e successiva spedizione della raccomandata informativa.
In ragione di ciò, non risultando nemmeno decorso il termine di prescrizione decennale - trattandosi di IRAP - stante la successiva notifica dell’ulteriore atto interruttivo concernente il preavviso di fermo n. 29320080002852828000 del 16.10.08 e considerato che l’intimazione è stata notificata il 5.04.17, il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento aIl’IRAP anno 2000, non avendo il ricorrente impugnato nei termini di legge la cartella regolarmente notificata.

Quanto agli ulteriori atti impugnati, la Commissione rileva l’irregolarità della notifica delle cartelle n. 29320010099875613 relativa ad lva anno 1996, avvenuta in data 7.06.01 nelle mani di un addetto alla casa, n. 29320060111832686 per IVA-IRAP-IRPEF anno 2002, notificata il 5.01.07 al padre del ricorrente, n. 29320070003479581 per IVA-IRAP-IRPEF anno 2003, notificata il 29.05.07 alla madre, e n. 29320020050646345 per IRPEF anno 1996, notificata il 25.09.02 e con esse l’illegittimità di tutti gli atti successivi, in ragione dell’assenza di prova della spedizione delle raccomandate informative successive alla consegna degli atti come prescritto dall’art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 (ex multis nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, Cass. n. 2868/2017; Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 17233/2018).

Quanto infine alla cartella n. 29320030121817511 per IVA-IRAP-IRPEF anno 1999, si rileva l’intervenuta prescrizione del credito, atteso che nonostante sia stata fornita la prova della corretta notifica della cartella, effettuata l'11.11.03 personalmente al ricorrente, risulta in questo caso decorso il termine decennale rispetto alla notifica dell’intimazione impugnata avvenuta il 5.04.17, nonostante la documentata spedizione e ricezione il 23.10.06 del preavviso di fermo n. 29320040025189120000, idoneo ad interromperne il decorso.
Sul punto è bene precisare che “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cc.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e cosi via. Con la
conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art 2953 c.c, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (Cassazione civile sez un. 17 novembre 2016 n 23397).


Il ricorso va dunque parzialmente accolto con compensazione delle spese del giudizio.

PQM

La Commissione in accoglimento parziale del ricorso lo dichiara inammissibile con riferimento alla cartella di pagamento n 29320040060719625, diversamente accoglie il ricorso ed annulla l’intimazione impugnata relativamente alle cartelle n. 29320010099875613, 29320020050646345, 29320060111832686, 29320070003479581 e n. 29320030121817511.
Spese compensate.
Catania, 25.03.19
Depositata in segreteria 8.04.2019


 

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