Svolgimento del processo

Premessa.
***** srl ha proposto in data 6.2.2019 ricorso avverso la cartella di pagamento n. **********, notificatagli in data 8.1.2019, riferita a crediti di natura tributaria (ICI, IMU e tasse automobilistiche), in relazione a tre ruoli differenti.
Si tratta, in particolare, delle pretese relative ai seguenti ruoli:
1. 2018/012267, riferito all'accertamento n. 155-2010, notificato il 22.5.2015, per ICI 2010 e all'accertamento n. 156-2011, notificato il 22.5.2015, per ICI 2011;
2. 2018/012714, riferito all'accertamento n. 157-2012, notificato il 26.11.20l5, per IMU 2012 e all'accertamento n. 158-2011, notificato il26.11.2015, per IMU 2012;
3. 2018/014595, riferito a tassa automobilistica per l'anno 2016.

Il ricorrente, costituitosi in data 24.5.2019, eccepisce in primo luogo la decadenza dell'agente della riscossione dal potere di notificare la cartella di pagamento relativa agli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2010 e 2011, dal momento che la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (art.1.183 legge 296/2006); anche ove detti avvisi si considerassero effettivamente e ritualmente notificati nella data indicata in cartella (19.5.2015), quest'ultima avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2018; ne deriva che la notifica della cartella, avvenuta in data 8.1.2019, deve considerarsi tardiva.
La società ricorrente eccepisce inoltre che la cartella di pagamento deve considerarsi inesistente, essendo stata notificata attraverso una mail certificata spedita da un indirizzo pec sconosciuto ("notifica.acc.lazio@pec.agenziariscoss.ione.gov.it"), in quanto non risultante dai registri ufficiali né riferibile ali' agente della riscossione anche attraverso il ricorso a fonti aperte; cita in ausilio giurisprudenza della Corte di Cassazione e della CTP Roma (sent. 601 e 2799/2020) e CTP Perugia (sent. 379/2019).
L'indirizzo "notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it" utilizzato per la notifica della cartella impugnata non sarebbe oggettivamente e con certezza riferibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione, non risultando nell'elenco del Reginde - (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) - né nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione, né nella pagina della CCIAA, né in quella di INDICEPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Un ulteriore motivo di ricorso concerne la mancata consegna da parte dell'agente della riscossione dei ruoli, oggetto di espressa impugnazione unitamente a quella delle cartella di pagamento, così impedendo un controllo sulla correttezza del titolo esecutivo.
Chiede pertanto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in data 27.6.2019, chiede di ordinare la chiamata in causa dell' ente impositore Roma Capitale e di respingere il ricorso, con vittoria di spese.
Con memorie illustrative presentate prima dell'udienza la società ricorrente, nel ribadire quanto esposto in· ricorso, chiede - stante la mancata contestazione da parte del concessionario della riscossione - di applicare il noto principio di non contestazione e di accogliere il ricorso, senza che occorra estendere il giudizio ali' ente impositore, essendo state rilevate questioni di esclusiva pertinenza dell'ente riscossore.

All'udienza del13 ottobre 2020 la Commissione ha deciso come in atti.

Motivazione

Il ricorso è fondato.
La cartella di pagamento impugnata deve considerarsi inesistente, essendo stata notificata - come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente , attraverso una casella pec spedita da un indirizzo di posta certificata ("notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it") non risultante dai registri ufficiali Reginde o Indice P A, né riferibile all' agente della riscossione neanche attraverso il ricorso al sito web dell' Agenzia.
Come già ritenuto da altra recentissima sentenza di questa Commissione (sent. 601/38/20), dalla sentenza della CTP Perugia 379119 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17346/19, "la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi"; nel caso concreto, essendosi fornita la dimostrazione" che la cartella è stata spedita da un .indirizzo mail diverso da quelli contenuti nei puBblici elenchi, deriva che la notificazione dell'atto impugnato deve considerarsi inesistente.
Attesa la peculiarità della vicenda sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

PQM

accoglie il ricorso. Spese compensate.


Scarica copia del provvedimento: Sentenza CTP ROMA 9274/2020

 

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