REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LAZIO SEZ. STACCATA DI LATINA SEZIONE 18
riunita con l'intervento dei Signori:
FALASCINA FRANCO Presidente
SCALISI ANTONINO Relatore
COLETTA GIUSEPPE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5236/2016
depositato il 20/06/2016
- avverso la sentenza n.1098/2015 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia di FROSINONE
contro:
_____________
difeso da:
LEONI LORIS
CORSO DELLA REPUBBLICA N.21 03100 FROSINONE

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FROSINONE

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO N________ IRES-ALIQUOTE 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO N________ IVA-ALIQUOTE 2011

Svolgimento del processo

Fatti di causa
La società ____ con ricorso del 29 settembre 2015 opponeva la cartella di pagamento ed il ruolo in essa indicato n._____comunicata a mezzo PEC il 12 giugno 2015 relativa ad IVA, IRES emessa da Equitalia Sud spa per conto dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Frosinone per un importo complessivo di €.56.498,50 ivi compresi sanzioni ed interessi e compensi di riscossione relativi al modello unico per il periodo di imposta 2011 a seguito degli esiti di controllo automatico ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 e/o dell'art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972.

La contribuente chiedeva in via pregiudiziale la dichiarazione di nullità della cartella se i ruoli non fossero risultati sottoscritti dal Dirigente abilitato, eccepiva la nullità della notifica effettuata mediante PEC, la nullità della cartella per omessa ricezione della comunicazione di irregolarità in violazione dell'art. 36 bis del DPR. N. 600 del 1973 e art. 6, comma 1 e 5 della legge n. 22 del 2000, nullità dell'atto per omessa indicazione del dettaglio del calcolo degli interessi.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone che ribadiva la legittimità del proprio operato, faceva presente che l'accertamento era stato sottoscritto dal capo Team dell'Area Controllo in quanto munito di regolare delega e a sostegno della fondatezza del proprio operato chiedeva dl rigettare il ricorso di parte con la condanna del
ricorrente alle spese del giudizio.

La Commissione Tributaria provinciale di Frosinone con sentenza n. 1098/02/15 accoglieva il ricorso e compensava le spese. Secondo la CTP di Frosinone l'accertamento tributario era illegittimo perché non sottoscritto dal Direttore Provinciale.
Avverso questa sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate per un motivo e cioè per errata valutazione dei fatti e degli atti di causa rilevanti ai fini della decisione nonché violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli art. 42 del DPR 600 del 1973, 12 del DPR n. 602 del 1973, 36 bis del DPR n. 600 del 1973 ed art. 54 bis del DPR 633 del 1972. L'appellante ha contestato ogni altra eccezione avanzata dalla contribuente e non esaminata dalla CTP di
Frosinone perché ritenuta assorbita.
Si è costituita la società ____ contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 16 marzo 2017, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, dopo la discussione, ha riservato la decisione.

Motivazione

Il Collegio nella Camera di Consiglio, udito il relatore, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dalla parte appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno la pretesa erariale, sciogliendo la riserva, così decide:
L'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone è fondato per le ragioni di cui si dirà.

1.- In via preliminare va rigettata l'eccezione avanzata dalla ______ di inammissibilità dell'appello per essere stato sottoscritto da soggetto carente dei poteri di rappresentanza, e quindi per manifesta violazione degli artt. 11, 18 comma 3 e 4, 53 e 61 del D.Lgs 546 del 1992.

Come ha già chiarito la Corte di cassazione che si condivide (Cass.: n. 874 del 15/01/2009) In tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura; ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell'atto d'appello dall'ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorché recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dall'ufficio e ne esprima la volontà".
Nel caso in esame l'atto di appello risulta, correttamente, firmato dal Capo Team Ufficio Legale delegata dal Direttore Provinciale.

2. E' fondato l'unico motivo di appello con il quale l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Frosinone, lamenta il fatto che la CTP di Frosinone non abbia considerato che l'art. 1 comma 5ter del Dl n.106 del 275 introdotto dalla legge di conversione n. 156 del 2006 specifica che i ruoli sia pur non tributaria si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti eseguita anche in via centralizzata dal sistema informatico dell'amministrazione creditrice. Il legislatore fiscale, insomma, chiarisce l'Ufficio finanziario, attraverso la cd validazione ha previsto una procedura Informatica che può essere legittimamente compiuta per via centralizzata volta a conferire piena garanzia di autenticità del ruolo formato dall'Ufficio impositore che viene successivamente trasmessa per via telematica al destinatario; perché come ha specificato, puntualmente, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1449 del 20/01/2017, che si condivide: A) "In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo) nei soli casi in cui sia prevista dalla legge mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la
cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione"
(Sez. 5, Sentenza n. 26053 del 30/12/2015, Rv. 638460).

B) "L'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso. Va, comunque, rilevato che essendo incontestato che nel caso di specie il ruolo sia stato emesso secondo la procedura della cosi detta "validazione informatica", tale forma deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso come previsto dalla norma di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 4, d,P.R. 602/1073 di cui all'art. 1, comma 5 ter, dl. 106/2006, secondo la quale la prima disposizione appunto si interpreta (...) nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice."
Ora, nel caso in esame, risulta dalla cartella di pagamento (pag. 2 della cartella) ogni elemento utile riferibile al ruolo, che per ciò stesso risulta validato telematicamente, l'esatta indicazione (ruolo n.2015/250014), la provenienza (Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone), la sottoscrizione (il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo
_____, le modalità di come quel ruolo si sia formato (a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 67/1973 e/o 54 bis del DPR n. 633 del 1972), l'esecutività (reso esecutivo in data 5 dicembre 2014), sufficiente per essere posto a presupposto della cartella di pagamento, quale atto esecutivo del ruolo.

3. Posto che la CTP di Frosinone ha ritenuto di non dover esaminare perché assorbiti, dall'accoglimento del primo motivo, ogni altro motivo del ricorso, e considerato che i motivi del ricorso sono stati riproposti, dalla contribuente con l'atto di controdeduzioni (pag. 8 controdeduzioni), correttamente, perché essendo la stessa società totalmente vittoriosa in primo grado, non doveva proporre appello incidentale, vanno esaminati i motivi del ricorso originario ed il primo motivo relativo alla notifica della cartella di pagamento è fondato.

Va qui premesso che l'articolo 38 del D.L. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/10 (pur non considerando le novità introdotte dal D.L. n. 159/15, in vigore dal 1' giugno 2016, che rendono obbligatoria, per l'ente di riscossione, la notifica mediante PEC, per alcune categorie di soggetti), ha innovato la formulazione dell'articolo 26 DPR n. 602/73, introducendo la specifica previsione della notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata. Se la notifica della cartella viene effettuata mediante PEC, la prova della stessa, si deve intendere assolta con la trasmissione del messaggio di Posta Elettronica Certificata e con la consegna dello stesso, vigendo le norme previste dall'articolo 6 DPR n. 68/05, che affermano che, nel momento in cui viene emessa dal gestore la ricevuta di avvenuta consegna, ciò equivale per il mittente alla prova - legale - che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario.
Tuttavia, come pure ha chiarito la Ragioneria Generale dello Stato: la Pec da piena prova della data di invio e di ricezione di una email, ovvero, la certificazione del testo contenuto nel messaggio certificato, ma essa non garantisce, ai documenti trasmessi in allegato, la stessa efficacia probatoria degli originali. Per far si che questi ultimi possano essere considerati atti "originali" è necessario apporre la firma digitale sul documento. In pratica, le copie informatiche dei documenti vengono equiparate agli originali da cui sono tratte solo se ad esse è apposta o associata la firma digitale di persona idonea ad attestare la conformità agli originali.

Ora, nel caso in esame, non vi è prova che gli allegati fossero muniti di firma digitale. - Equitalia non si è costituita e, dunque, non ha provveduto a depositare gli atti da cui sarebbe risultato la regolarità della notifica e conclusivamente non vi è prova che gli allegati siano stati regolarmente notificati. La mancanza della firma digitale sugli allegati non integra gli estremi di una semplice irregolarità della notifica da poter essere sanata con la costituzione del contribuente, in giudizio, perché non è neppure messo in discussione che la notifica sia stata effettuata, ma rende nulla la notifica stessa perché manca la prova dell'integralità dell'allegato.
Mutatis mutandis sarebbe come se il contribuente, piuttosto che ricevere la cartella di pagamento in originale, ne ricevesse solo una semplice fotocopia.

In definitiva pur fondato I'appello va rigettato perché va accolto il ricorso originario anche se per una ragione diversa da quella per la quale è stato accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e per l'effetto la cartella di pagamento va annullata per nullità della notifica dell'atto impugnato. La particolarità delle questioni trattate e comunque la parziale
soccombenza sono ragioni sufficienti per compensare le spese del presente giudizio.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. staccata di toting rigetta Fappello e compensa le spese.

Articolo di commento


 

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