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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZIONE 38
riunita con l'intervento dei Signori:
- MORSILLO ANDREA Presidente e Relatore
- MAURO PELLEGRINI GIANLUCA Giudice
- PERINELLI ANTONIO - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.12876/2018
depositato il 13/09/2018
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N.0972_______ IVA - ALTRO 2014
contro
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA
proposto dal ricorrente
_________.
difeso da:
PROIETTI TOPPI GIAN LUCA
VIA VINCENZO TANGORRA 9 00191 ROMA RM
Svolgimento del processo
La ricorrente impugna la cartella esattoriale emessa per €.19.964,58 in materia di omesso o carente versamento Iva per l'anno 2014 ed il relativo prodromico avviso di accertamento le cui copie asserisce di aver richiesto all'ufficio in data 20/04/2018 senza, peraltro, che gli fosse consegnata copia della cartella impugnata.
Eccepisce di non aver mai ricevuto la notifica degli atti de quibus e si riserva di eccepire, all'esito dell'eventuale deposito degli atti impugnati, il difetto di sottoscrizione degli stessi, la carenza del potere di firma del dirigente che ha sottoscritto il ruolo e l'inesistenza giuridica del ruolo per delega non conforme alla legge.
Contesta, poi, il calcolo degli interessi per difetto di motivazione e chiarezza, nonché la richiesta di pagamento dell'aggio richiesto dall'ufficio in contrasto con la normativa comunitaria.
Resiste l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rilevando che la cartella impugnata risulterebbe regolarmente notificata per pec ed eccependo la carenza di legittimazione passiva "in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'Ente impositore, essendo demandata all'Ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione", chiedendo, in via pregiudiziale, disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, quale ente creditore, nonché dichiarasi l'inammissibilità del ricorso per tardività.
Motivazione
Il ricorso è fondato; in effetti l'ufficio ha depositato in atti copia della relata della pec del 15/2/2018 con cui ha notificato dall'indirizzo pec "notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it" la cartella per cui è lite.
Peraltro detto indirizzo non è oggettivamente e con certezza riferibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione, non risultando nell'elenco del Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) - nè nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione. né nella pagina della CCIAA, né in quella di INDICEIPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni, con la conseguenza che la cartella de qua non risulta regolarmente notificata; le doglianze della ricorrente, pertanto, meritano accoglimento, non avendo parte resistente dimostrato di aver correttamente e tempestivamente notificato la cartella per cui è lite. Attesa la peculiarità della vicenda sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Roma, 25/11/2019
Depositata in segreteria il 17/01/2020
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
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