Civile Ord. Sez. 6 Num. 27485 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Data pubblicazione: 20/11/2017

ORDINANZA
sul ricorso 28912-2016 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. Direzione Regionale Lazio C.F. 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE n.39, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE VARI', che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
C. A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO n.7, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TOZZI,
che lo rappresenta e difende;
- controricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
contro
REGIONE LAZIO, CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2840/35/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 11/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Svolgimento del processo

Equitalia Servizi di Riscossione spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C. A. (che resiste con controricorso), dell'Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all'udienza di discussione), della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Roma (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2840/35/2016, depositata in data 11/5/2016, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria notificato per il mancato pagamento di diverse
cartelle, alcune delle quali riferibili a debiti tributari, - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente, fondato anche sulla mancata rituale notifica delle cartelle prodromiche, effettuata ai sensi dell'art.26 comma 4 DPR 602/1973, a mezzo "di deposito affisso all'Albo del Comune", senza osservare le modalità prescritte dall'art.140 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità relativa, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012. I giudici di primo grado avevano ritenuto rituali le notifiche delle cartelle, effettuate sulla base della normativa all'epoca vigente, solo successivamente dichiarata incostituzionale.
In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, nella specie, la declaratoria della Consulta di parziale illegittimità costituzionale dell'art.60 lett. e DPR 600/1973 era pienamente operante non trattandosi di "rapporti esauriti", essendo il contribuente venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento, per la prima volta, in occasione della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria, e non era contestato "né che il
contribuente versava in una situazione di irreperibilità relativa, né che le cartelle di pagamento" fossero state notificate senza osservare il disposto di all'art.140 c.p.c..
A seguito di deposito di proposte ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ed il controricorrente C. hanno depositato memorie ed il Collegio ha disposto la redazione con motivazione semplificata.

Motivazione

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973, 140 c.p.c., 21 d.lgs. 546/1992, avendo la C.T.R. ritenuto inesistente la notifica delle cartelle di pagamento, effettuata invece ritualmente sulla base della normativa all'epoca vigente.

2. La censura è infondata.
Invero le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito. Possono, peraltro, legittimamente ritenersi "esauriti" i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge (Cass. n. 10761 del 10/05/2006).

Pertanto, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati dalla norma dichiarata incostituzionale sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto (Cass., n. 10528 del 28/04/2017; Cass. 16047/2017).
Nella specie, la possibilità di impugnare l'atto presupposto esclude che il rapporto, inteso nel suo complesso di atti prodromici e successivi, possa definirsi esaurito, come correttamente affermato dai giudici della C.T.R..
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore antistatario del controricorrente C., liquidate in complessivi C 2.500,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali, nella misura del 15%.
Ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso, in Roma, il 26/10/2017.
Pubblicata in data 21.11.2017


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.