REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SICILIA SEZIONE 7
riunita con l’intervento dei Signori:
- DE MARIA MICHELE Presidente e Relatore
- MIRABELLI EUGENIO Giudice
- PALERMO RAFFAELE ALBINO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n.4251/2017
depositato il 06/06/2017
-avverso la pronuncia sentenza n. 139/2017 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CALTANISSETTA
contro:
V.G.
difeso da:
DURI DANISA
VIA TEVERE 114 93012 GELA
proposto dall’appellante:
AG. RISCOSSIONE CALTANISSETTA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
difeso da:
BIUNDO GIUSEPPE
VIA PITAGORA N.2 93012 GELA CL
Atti impugnati:
AVVISO DI INTIMAZIONE n°29220139000789337 IRPEF-ADD.REG. 2001
AVVISO DI INTIMAZIONE n°29220139000789337 IRPEF-ADD.COM. 2001
AVVISO DI INTIMAZIONE n°29220139000789337 IRPEF-ALTRO 2001

Motivazione

Con sentenza n. 139/02/17 del 14/2/2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta ha annullato l’intimazione di pagamento n. 29220139000789337 dell’importo di € 42.792,94 notificata dalla Riscossione Sicilia s.p.a. a V. G. sulla scorta della cartella di pagamento n. 290220100009893286 per Irpef dell’anno 2001.
In accoglimento dell’opposizione proposta, la Commissione ha rilevato la nullità della notificazione della cartella di pagamento presupposta stante che la stessa, notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., , non recava certezza della regolarità del procedimento applicato per difetto della spedizione della c.d. raccomandata informativa.

Avverso tale statuizione ha proposto appello la Riscossione Sicilia s.p.a. la quale censura l’avviso espresso dal primo giudice assumendo la regolare effettuazione di tutti gli adempimenti finalizzati al perfezionamento della notifica della cartella.

Ciò posto l’appello non ha pregio.
E’ noto che il procedimento di cui all’art. 140 c.p.c. configura mezzo sussidiario di notificazione al quale si ricorre nel caso della c.d. irreperibilità relativa del destinatario che non venga trovato all’indirizzo della propria casa di abitazione o dell’ufficio o dell’azienda per propria temporanea assenza.
Esso contempla a pena di nullità alcuni specifici ed inderogabili adempimenti consistenti nel deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e la spedizione al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento per avvisarlo dell’avvenuto deposito.


Nel caso di specie la notificazione della cartella esattoriale effettuata presso la residenza del V. sita in Gela , c/da Manfria non è andata
a buon fine a causa della irreperibilità (temporanea) dell’interessato.
A ciò ha fatto seguito il deposito dell’atto nella casa comunale e l’affissione del relativo avviso mentre non risulta che sia stata curata la spedizione della c.d. raccomandata informativa.
Ricorre in tale ipotesi un vizio di nullità idoneo ad inficiare irrimediabilmente l’iter di notificazione trattandosi dell’omissione di un passaggio cruciale strumentale a garantire la conoscenza dell’atto.

Come affermato dalla Corte di Cassazione , infatti, Le notifiche “ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all’art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l’art. 140 c.p.c., all’esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l’effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa (Cass. n. 6089 del 4/3/2020).

Merita pertanto conferma la decisione di primo grado la quale, sulla scorta del rilevato omesso adempimento, ha ritenuto viziata la notificazione dell’atto presupposto con conseguente inefficacia dell’intimazione di pagamento impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi E 1.500,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Danisa Duri.

PQM

La Commissione, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 139/02/17 del 14/2/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta.
Condanna la Riscossione Sicilia s.p.a. al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.500,00 disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Danisa Duri.
Così deciso in Caltanissetta addì 20 luglio 2020
Depositata in segreteria in data 21.09.2020


 

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