REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Sonia Di Gesu, all'udienza del 24 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha emesso, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8910/2013 R.G. promossa
DA
C. E., rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Esposito, giusta procura a margine del ricorso;
- opponente -
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Livia Gaezza, per procura generale alle liti;
- opposti -
Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Zappalà, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. 293 2010 0039459412, n. 293 2010 0045084902, n. 293 2009 0116807327, aventi ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive, competenza anni 2008 e 2009.

Svolgimento del processo

Con il presente giudizio il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione a cartella di pagamento n. 293 2010 0039459412, n. 293 2010 0045084902, n. 293 2009 0116807327, aventi ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive, competenza anni 2008 e 2009.
Premessa la mancata notifica delle cartelle esattoriali, ha eccepito la mancanza del presupposto impositivo.
Deduce, al riguardo, che l’opponente nell'anno 2008 non era titolare del rapporto di lavoro né disponeva di poteri decisionali all'interno dell’azienda agricola in relazione alla quale erano state effettuate le dichiarazioni trimestrali, in quanto con decreto del 2 febbraio 2004 era stato disposto sequestro ex art. 2 bis L. n. 576/65 dei suoi beni, comprese tutte le attività ed imprese.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti opposte eccependo l’inammissibilità dell’opposizione e chiedendone, nel merito, il rigetto.
In particolare, l’INPS ha contestato le difese riguardanti la mancanza di titolarità dell’azienda in capo al ricorrente, il quale nel periodo in esame aveva effettuato e trasmesso la denunzia aziendale ed i modelli DMAG, sottoscritti dallo stesso.
Inoltre, ha evidenziato che la confisca era stata revocata - come dimostrato dalla documentazione prodotta dal medesimo opponente - ferma restando la mancanza di prova che tra i beni sottoposti a tale misura vi rientrassero anche i terreni e le aziende in relazione ai quali erano state effettuate le dichiarazioni trimestrali.
Il procedimento è stato rinviato all'udienza odierna per la decisione, stante l’elevatissimo carico del ruolo, avente oltre 3.000 procedimenti pendenti, la grave insufficienza dell’organico della Sezione, già dichiarata sede a copertura necessaria, e l’esigenza di definizione di procedimenti di più antica iscrizione.

All'udienza odierna i procuratori presenti hanno insistito nei rispettivi scritti difensivi; ritenuta la causa matura per la decisione, viene definita nei termini che seguono.

Motivazione

In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione giacché proposta oltre i termini di legge.
In proposito va ricordato che, secondo l’insegnamento della S. C., nella materia in esame, in relazione ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull’an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l’iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l’iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l’opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo.

Relativamente alle doglianze riguardanti il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica alla notifica della cartella di pagamento), l’opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99.

Infine, riguardo ai motivi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell’intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l’azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta il merito della pretesa creditoria, deducendo la mancanza del presupposto impositivo per non essere stato titolare dell’azienda e dei relativi rapporti di lavoro nel periodo in considerazione.
La domanda va, quindi, qualificata come opposizione a ruolo.
Il termine per proporre opposizione al ruolo va desunto dall’art. 24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999 secondo cui “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento […]”.
L’accertamento della tempestività dell'opposizione, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo dell’eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass. civ. n. 4506 del 27.2.2007).
Orbene.
Diversamente all'assunto attoreo, le cartelle di pagamento n. 293 2010 0045084902 e n. 293 2009 0116807327 sono state notificate, rispettivamente, in data 12/02/2011 e 08/6/2010.
Al riguardo va osservato che l’agente della riscossione ha prodotto due avvisi di ricevimento della raccomandata postale, attestanti il ritiro dell’atto da parte del “delegato al ritiro c/o Ufficio Postale”.
Pertanto, atteso che il destinatario dell’atto risulta avere delegato il ritiro dello stesso presso l’Ufficio Postale, si deve ritenere che la notifica ha raggiunto il proprio scopo, con conseguente sanatoria di eventuali nullità.
Alla luce di quanto esposto, alla data di instaurazione del giudizio il termine per proporre opposizione a ruolo era decorso con riguardo alle cartelle di pagamento n. 293 2010 0045084902 e n. 293 2009 0116807327.
Da tanto discende l’inammissibilità dell’opposizione a ruolo avverso le cartelle di pagamento n. 293 2010 0045084902 e n. 293 2009 0116807327.
Per effetto della superiore declaratoria è precluso l'esame dei motivi di opposizione.

Con riguardo alla cartella di pagamento n. 293 2010 0039459412, invece, a fronte dell’eccezione di omessa notifica, non è stata fornita la prova della regolare notificazione.
Ed invero, è stata versata in atti una relata di notifica in cui si da atto dell’irreperibilità del destinatario, cercato in P., via ____, e l’attestazione del deposito presso la casa Comunale di Catania.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “non è consentito procedere alla notificazione nelle forme previste per le persone irreperibili, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., se non quando risulti sul piano soggettivo l’ignoranza incolpevole del richiedente circa la residenza, domicilio o dimora del destinatario dell’atto e, sul piano oggettivo, l’avvenuto esperimento di tutte le indagini necessarie od opportune al fine di reperire i suddetti residenza,domicilio o dimora, indagini che non è sufficiente si fondino sulle risultanze anagrafiche, ma devono essere estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto” (Cfr. Cass. Civ. n. 14618/1009; Cass. Civ. n. 7964/2008).
Nella specie, considerate, da un lato, mancanza di prova dell’esperimento delle indagini necessarie al fine di reperire la residenza, dimora o domicilio del destinatario, e, dall’altro, quanto attestato dai certificati di residenza versati in atti, non appare dimostrato che si sia fatto legittimamente ricorso a tale forma di notificazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, in mancanza di prova della regolare notificazione della cartella di pagamento n. 293 2010 0039459412, l’opposizione che da tale atto è scaturita deve essere considerata tempestiva; pertanto, vanno esaminate le censure di merito.

La cartella di pagamento n. 293 2010 0039459412 ha ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive, competenza anno 2008.
Ciò posto, giova ricordare che l’opposizione a cartella di pagamento, ovvero ad avviso di addebito, come l’opposizione a verbale di accertamento, si configura quale giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e delle difese fatte valere dal ricorrente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ne consegue che in tali procedimenti, secondo le regole generali in materia di ripartizione dell’onere probatorio, incombe sull'Istituto previdenziale, per la sua veste sostanziale di attore, la prova dei fatti costitutivi dell’obbligo contributivo posti a sostegno della propria pretesa (Cass. sez. lav., 06/11/2009 n. 23600).
Nella specie, in applicazione dei principi in materia di onere probatorio, la pretesa creditoria avanzata dall’INPS non può trovare accoglimento per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato.
Invero, l’opponente ha contestato l’esistenza del presupposto impositivo, deducendo, al riguardo, che nell'anno 2008 non era titolare del rapporto di lavoro né aveva poteri decisionali all'interno dell’azienda agricola, in quanto con decreto del 2 febbraio 2004 era stato disposto sequestro ex art. 2 bis L. n. 576/65 dei suoi beni, comprese tutte le attività ed imprese.
A fronte di tali contestazioni, supportate dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, non sono stati acquisiti nel presente giudizio elementi al fine di supportare la pretesa creditoria dell’Istituto previdenziale.
Pertanto, posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e l’Inps, nella presente sede, non ha assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, non avendo fornito elementi adeguati a comprovare la fondatezza del proprio diritto, il rischio della riscontrata deficienza probatoria grava sull'Istituto medesimo.
Va, pertanto, dichiarata illegittima l’iscrizione a ruolo dei contributi IVS e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento n. 293 2010 0039459412, che, per l’effetto, annulla.

Le spese di lite vanno compensate in considerazione della parziale inammissibilità.

PQM

Definitivamente pronunciando sull’opposizione a cartella di pagamento n. 293 2010 0039459412, n. 293 2010 0045084902, n. 293 2009 0116807327, aventi ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive, competenza anni 2008 e 2009;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiara illegittima l’iscrizione a ruolo dei contributi I.V.S. e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento n. 293 2010 0039459412, che, per l’effetto, annulla;
Dichiara inammissibile l’opposizione avverso le cartelle di pagamento n.293 2010 0045084902 e n. 293 2009 0116807327;
Compensa le spese di lite.
Catania, 24 gennaio 2017
IL GIUDICE
dott.ssa Sonia Di Gesu


 

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