LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20642-2011 proposto da:
C.S., M.D. quale titolare della Ditta CS, ;
- ricorrenti -
contro
FONDIARIA - SAI SPA ;
- resistente -
e contro
T.G.;
- intimato -
avverso il provvedimento R.G. 9228/09 del Tribunale di Ancona - Sezione Distaccata di Osimo del 15.2.2011, depositato il 16/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. Andrea Scaldaferri.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Tommaso Basile che si riporta alla relazione scritta.

Motivazione

Rilevato che con ordinanza depositata il 16 febbraio 2011 il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, ha disposto la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del procedimento instaurato nel settembre 2009 da M.D. nella qualità di titolare della Ditta CS e da C.S. nei confronti dell'avv. T.G. e della Fondiaria - SAI per risarcimento danni da colpa professionale, sino alla definizione del distinto giudizio tra i medesimi attori e F.C., la quale aveva proposto appello contro la sentenza, emessa dal Tribunale di Macerata nei suoi confronti, di condanna, a titolo di risarcimento danni da reato, al pagamento di Euro 171.000 in favore della ditta CS e di Euro 134.800 in favore del C., somme che costoro ritenevano di non poter più riscuotere (per sopravvenuta assenza di cespiti aggredibili), a causa della condotta dell'avv. T.; che avverso detta ordinanza di sospensione M.D. e C.S., con atto spedito per la notifica il 9 e 10 agosto 2011, hanno proposto regolamento necessario di competenza, cui resiste Fondiaria - SAI con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c., nella quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso perchè proposto oltre il termine previsto dall'art. 47 c.p.c., comma 2, in subordine rigettarlo; che l'intimato T. non ha svolto difese; che il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso;
rilevato che i ricorrenti, sull'assunto di non aver ricevuto alcuna comunicazione, neppure via telefax, della ordinanza in questione (della quale avrebbero preso conoscenza soltanto il 12 luglio 2011, a seguito di un controllo in Cancelleria per mancanza di notizie sullo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 dicembre 2010), deducono la tempestività del ricorso, in quanto proposto nel termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. applicabile in tali casi;
che tuttavia dalle copie fotostatiche, prodotte dalla difesa di Fondiaria - SAI, del biglietto di cancelleria e dei rapporti di trasmissione a mezzo fax risulta che l'ordinanza in questione è stata comunicata mediante fax inviato il 4 aprile 2011 alle tre distinte utenze dei difensori delle parti con esito positivo ("OK");
ritenuto che, come già affermato da questa Corte in una recente pronuncia (Sez. 1 n. 5168/12), la comunicazione a mezzo fax rientra, a norma dell'art. 136 c.p.c., u.c. - nel testo introdotto dal D.L. n. 273 del 2005 nella specie applicabile -, tra le modalità di possibile comunicazione alla parte del biglietto di cancelleria, peraltro non condizionata - come statuito dalla successiva modifica di cui alla L. n. 183 del 2011, nella specie inapplicabile - dalla impossibilità di procedere alla consegna diretta o alla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata;
che inapprezzabili, quindi, si mostrano le considerazioni contenute nel ricorso con le quali si pone in discussione, in generale, l'idoneità allo scopo dell'uso del telefax: una volta dimostrato l'inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario (corrispondenza che nella specie non è in discussione), è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli, incombendo quindi sul medesimo dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenute ricezione;
ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, perchè proposto oltre il termine previsto dall'art. 47 cod. proc. civ. decorrente dalla avvenuta comunicazione;
che la novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo procedimento.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6A-1 sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2013


 

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