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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. PROTO Cesare Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16862/2011 proposto da:
M.D.;
- ricorrente -
contro
S.C.;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 427/2010 della Corte D'Appello di Brescia del 28.4.2010, depositata il 10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. Cesare Antonio Proto;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonietta Carestia.
Motivazione
Considerato in fatto e in diritto:
che il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., all'avvocato del ricorrente;
che, infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 2, ma nella specie la ricorrente aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 183 del 2011, art. 25;
ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell'art. 136 c.p.c., comma 3;
che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del consigliere relatore.
PQM
La Corte di cassazione rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013
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