Civile Ord. Sez. 1 Num. 17280 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: CIRESE MARINA
Data pubblicazione: 02/07/2018

sul ricorso 26470/2013 proposto da:
L. R., L. F., entrambe in qualità di eredi di L. A. e M. I., elettivamente domiciliate in Roma, Via Ovidio n.32, presso lo studio dell'avvocato Alliegro Michele, rappresentate e difese dall'avvocato Lotito Pier Francesco, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti -
contro
Comune di Borgo San Lorenzo, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n.12, presso lo studio dell'avvocato Molino Claudia, rappresentato e difeso dall'avvocato Cecchi Alessandro, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente -
avverso la sentenza n. 971/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2018 dal cons. CIRESE MARINA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con decreti n. 686-687 dell'11.9.1973 e n. 850 del 9.11.1973 il Comune di Borgo San Lorenzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale Toscana, disponeva l'esproprio in favore del Comune di alcune porzioni di tre fondi di proprietà di A. L. determinando altresì l'indennità di esproprio.
Il L. proponeva opposizione alla stima dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze che con sentenza n. 901 dell'1.7.1988, accertava il quantum nella maggiore somma di L. 143 al mq.
Interposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, la Corte di Cassazione con sentenza n. 2034 del 1992 cassava la sentenza
rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello demandando alla stessa la verifica della natura edificatoria o agricola dei fondi, quale
presupposto per l'individuazione della disciplina oggettivamente applicabile con la conseguente determinazione dell'indennità di esproprio.

Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, la Corte con sentenza n. 1263 del 17.10.1995 accertava la natura edificatoria dei fondi di proprietà di parte attrice e determinava l'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 5 della I. 359 del 1992 nella media tra il valore di mercato ed il reddito dominicale rivalutato. Su tale importo veniva determinata la rivalutazione Istat sull'assunto che si trattasse di credito di valore.
Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Comune di Borgo San Lorenzo che contestava la misura dell'indennità liquidata nonché il maggior danno da svalutazione monetaria.
Con sentenza n. 9665 del 20.9.1996 la Corte di Cassazione, ritenuta nuova e quindi inammissibile la domanda di rivalutazione monetaria
in quanto afferente ad un credito di valuta, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Bologna.
Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, la Corte con la sentenza n. 268 del 2002, ritenuta l'irrilevanza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992 proposta dal L. e rigettata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria, determinava in L. 20.918.700,00 l'indennità di esproprio spettante al L.
Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il L; la Corte con sentenza n. 15736 del 12.5.2006 rigettava l'eccezione di
incostituzionalità dell'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992 ed in accoglimento del secondo motivo di ricorso condannava l'amministrazione comunale a rifondere al L. le spese di lite nella misura della metà compensandole per la restante parte.
Il L., sulla base della qualificazione dell'indennità di esproprio come credito di valuta, con atto di citazione in data 22.9.2004 conveniva in giudizio l'amministrazione comunale dinanzi al Tribunale di Firenze che con sentenza n. 3121 del 2008 rigettava la domanda (in accoglimento dell'eccezione di giudicato).

Avverso detta pronuncia I.M., R. L. e F. L., in qualità di eredi ab intestato di A. L. proponevano appello. La Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 971 del 20.6.2013 rigettava il gravame sull'assunto che la domanda di rivalutazione monetaria fosse ormai coperta da giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. per effetto delle sentenze intercorse in relazione al procedimento per l'accertamento dell'indennità di esproprio dovuta dal Comune.
Avverso detta pronuncia M., R. L. e F. L., in qualità di eredi ab intestato di A. L. proponevano ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva con controricorso il Comune di Borgo San Lorenzo.
Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte.
Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivazione

Con il primo motivo di ricorso rubricato come "violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., insussistenza di cosa giudicata ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. in ordine alla domanda di risarcimento danni per svalutazione monetaria da debito di valuta" parte ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe rigettato l'appello proposto ritenendo che la domanda volta ad ottenere la rivalutazione monetaria fosse coperta da giudicato.

Con il secondo motivo rubricato "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., insussistenza della domanda di risarcimento danni per svalutazione monetaria da debito di valuta" parte ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe rigettato l'appello non valutando che la domanda volta ad ottenere la rivalutazione monetaria aveva riguardo ad un credito di valuta.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente correlate, sono infondate.
Dalla disamina delle fasi processuali del presente giudizio in precedenza compiuta emerge che con sentenza n. 268/2002 la Corte d'Appello di Bologna in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 9665/2007, ha riconosciuto al L. gli interessi legali per il ritardo nel deposito della maggiore somma liquidata a titolo di indennità di esproprio mentre ha respinto la domanda relativa alla rivalutazione monetaria qualificandola come richiesta di risarcimento del danno da ritardo nel pagamento di un debito di valuta ("Nulla compete a titolo di svalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta, come ha statuito la Suprema Corte, e non avendo il L. fornito alcun elemento di prova in ordine all'effettiva sussistenza e consistenza di un maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.").
Del pari risulta che detta sentenza è passata in giudicato poiché non impugnata sul punto dal L.

Ciò premesso, la richiesta volta ad ottenere la rivalutazione monetaria da ultimo introdotta dal L. ed oggetto della pronuncia della Corte d'Appello di Firenze n. 971/13 oggi impugnata, al di là della diversa qualificazione, è la medesima su cui sia è già pronunciata la Corte d'Appello di Bologna ed è pertanto coperta dal giudicato formatosi a seguito del passaggio in giudicato di quest'ultima.

Peraltro va rilevato che "In tema di obbligazioni pecuniarie ed in ipotesi di ritardato pagamento, la richiesta degli interessi moratori e
quella di risarcimento del maggior danno - di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. - trovano comune origine e presupposto nell'inadempimento colposo del debitore. Ne consegue che, salvo che il danneggiato abbia, nel primo giudizio, precisato di limitare la sua pretesa risarcitoria alla sola prima voce riservandosi di agire separatamente per il ristoro dell'altra e la controparte non abbia sollevato contestazioni al riguardo, le relative pretese, riferendosi ad una situazione giuridica unitaria, non sono frazionabili processualmente ed il giudicato formatosi sulla domanda di interessi moratori, che costituisce appunto pronuncia sul diritto al
risarcimento del danno per inadempimento di obbligazione pecuniaria, preclude la possibilità di chiedere in un successivo giudizio il maggior danno."
(Cass. 3187/2003).

Ed inoltre "Nel caso in cui un soggetto, facendo valere il suo diritto al risarcimento del danno, chieda, senza alcuna specificazione o riserva, la condanna del convenuto al pagamento di una determinata somma, l'azione comprende, per la sua genericità, tutto il credito esercitabile, sicché è da escludere che, dopo la formazione del giudicato al riguardo, il medesimo soggetto possa azionare di nuovo lo stesso diritto per ottenere il pagamento di altre somme in relazione a voci di danno non considerate da tale giudicato, come è invece consentito qualora il creditore abbia fin dal primo momento delimitato l'oggetto della sua domanda a determinate voci, restando in tal caso quelle ulteriori fuori dell'oggetto del primo giudizio, e del conseguente giudicato"(Cass. n. 19976/2005).

Da quanto fin qui esposto emerge che, come correttamente statuito dalla Corte territoriale, la domanda volta ad ottenere la rivalutazione monetaria non poteva più essere avanzata dal L.
Ne deriva l'infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.
La regolamentazione delle spese del giudizio segue la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 5000,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Pubblicata in data 2 luglio 2018


 

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