Tribunale di Firenze
Seconda sezione
In nome del Popolo Italiano
all’udienza del 11/06/2014 il giudice dott. Niccolò Calvani nella causa n°_____ tra le parti:
Ricorrente: UNIONE DEI COMUNI F. e V., con l’avv. ______
Resistente: C. C., con l’avv. ______
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Svolgimento del processo

L’Unione dei Comuni di F. e V. propone appello contro la sentenza n._____ pronunciata dal Giudice di Pace di ________ nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa promosso dall’avv. C. C.
Nel primo grado di giudizio l’avv. C. aveva proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. _____, elevato dalla Polizia Municipale di _____ in data 17/1/12 per ritenuta violazione dell’art. 126 bis co. 2 del Codice della Strada, poiché quale proprietario del veicolo targato _____, ometteva di comunicare i dati del conducente che in data 27/8/11, alla sua guida, aveva commesso infrazione al CdS.
Il GdP ha accolto l’opposizione ritenendo che il termine di 60 giorni per la comunicazione dei dati del conducente non potesse decorrere in pendenza di giudizio di opposizione, poiché, nel caso in cui quest’ultimo si concludesse con l’annullamento della sanzione, l’obbligo di comunicare i dati identificativi del conducente non avrebbe alcuna giustificazione e si tradurrebbe in una indebita violazione della “privacy”.
Con l’appello il Comune denuncia la violazione / falsa applicazione della legge (art. 126 bis CdS) da parte della sentenza di primo grado, dal momento che la collaborazione chiesta al proprietario del veicolo integra condotta totalmente distinta rispetto a quella del conducente che ha commesso la prima infrazione, e la sua mancata prestazione è sanzionata in via del tutto autonoma, qualunque sia l’esito della eventuale opposizione proposta contro il primo verbale - che, nella fattispecie, era peraltro già stata respinta dal GdP.
L’appellante afferma l’infondatezza anche degli altri motivi di opposizione, presentati dall’avv. C. ma non esaminati dal GdP (inesistenza della notifica del verbale impugnato; omessa indicazione dell’agente verbalizzante; insufficiente indicazione del veicolo; difetto di motivazione concernente il mancato riconoscimento di un giustificato e documentato motivo della mancata comunicazione dei dati richiesti).
L’avv. C. chiede il rigetto dell’appello perché infondato.

Motivazione

L’art. 126 bis CdS afferma che, quando sia rilevata un’infrazione che comporta decurtazione di punti dalla patente, ma non sia stato identificato il conducente che l’ha commessa, il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all’organo di polizia che procede i dati personali e della patente del conducente, pena l’applicazione della sanzione che è stata irrogata nella fattispecie.
L’omessa comunicazione dei dati integra un illecito amministrativo proprio, che è totalmente svincolato dalle vicende che possono interessare l’illecito (cd. presupposto) relativo alla prima infrazione rilevata (Cass. 17348/07).
Ne segue che il fatto che l’illecito presupposto sia sub judice, per essere stato opposto il relativo verbale avanti al GdP, non fa venir meno l’obbligo del proprietario di prestare la collaborazione richiesta.

Se poi risulterà che il conducente non ha commesso alcuna infrazione, nessuna sanzione sarà applicata in relazione all’illecito presupposto (ma riconosciuto non sussistente); ma ciò non riguarda il proprietario, il quale è comunque tenuto a fornire le informazioni chieste, e, se non lo fa, viola a sua volta la legge e ne deve rispondere; con l’ulteriore annotazione che l’illecito da mancata comunicazione dei dati si perfeziona alla scadenza del termine previsto (60 giorni) per rispondere alla richiesta di informazioni, e non alla definizione dell’eventuale ricorso amministrativo o giurisdizionale contro la contestazione dell’illecito presupposto.
L’appellato cita lo stesso art. 126 bis, come modificato dal dL 164/06, laddove afferma che l’autorità che ha accertato la violazione presupposta ne dà notizia all’anagrafe nazionale entro 30 giorni dalla definizione della contestazione, laddove la contestazione è da considerare definita ove siano conclusi i procedimenti amministrativi o giudiziali di opposizione; è però evidente che tale termine, con relativo dies a quo, riguarda appunto la violazione presupposta commessa dal conducente e non quella presupponente, ascritta al proprietario.

Quanto agli ulteriori motivi di opposizione si osserva quanto segue.
1) Infondata è l’eccezione di inesistenza della notifica del verbale, asserita dall’opponente quale conseguenza della mancata indicazione, nella relata di notifica, dell’ufficio postale che ha effettuato il servizio, del nome e dell’indirizzo del destinatario, del numero di registro cronologico, della sottoscrizione del funzionario di PA che ha curato la notifica e del sigillo dell’ufficio postale: tali elementi, infatti, sono tutti contenuti nell’avviso di ricevimento dell’atto, fatta eccezione del nominativo del funzionario che appare a stampa in calce al verbale stesso.
2) La mancata indicazione del nome dell’agente accertatore, del quale è però indicato il numero di matricola, non è causa di invalidità del verbale. Non vi è motivo di ritenere né che la conoscenza del nome dell’agente sia condizione indispensabile per la difesa del soggetto sanzionato, né che la ricerca di tale nome sia per lo stesso soggetto impossibile o estremamente gravosa, essendo al contrario facilmente eseguibile anche in sede giudiziale.
3) L’errata indicazione, nel verbale, della marca del veicolo (Fiat anziché Alfa Romeo) non rende l’atto nullo, posto che il dato realmente identificativo del veicolo stesso è la sua targa, correttamente riportata.
4) L’appellato afferma infine di aver comunicato all’autorità amministrativa la sua impossibilità di sapere chi fosse alla guida della sua macchina al momento dell’accertata infrazione, e che ciò costituirebbe giustificato motivo di mancata comunicazione dei suoi dati identificativi.
Se così fosse, la norma sarebbe priva di pratica applicazione: qualunque proprietario di automobile richiesto di comunicare i dati del conducente potrebbe eludere l’obbligo imposto dalla legge limitandosi a dire di non sapere o non ricordare chi fosse alla guida.
Laddove il proprietario del veicolo è responsabile verso la collettività della circolazione del suo veicolo, pertanto deve essere in grado di sapere chi e quando lo ha utilizzato ed è tenuto a comunicare i dati del conducente se a ciò richiesto (Cass. 12842/09).
L’appello deve perciò essere accolto, con riforma della sentenza di primo grado e rigetto dell’opposizione proposta da C.
Poiché la questione relativa all’art. 126 bis CdS ha dato luogo a insistente dibattito sia in giurisprudenza che in dottrina, si compensano le spese di ambedue i gradi di giudizio.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando in grado di appello, in riforma della sentenza n. ____ pronunciata dal giudice di pace di ___ in data ____, rigetta l’opposizione proposta da C. C. e conferma il verbale di accertamento opposto;
compensa tra le parti le spese del processo.
Firenze, 11 giugno 2014
Il giudice
dr. Niccolò Calvani


 

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