REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO PETITTI - Presidente -
Dott. FELICE MANNA - Consigliere -
Dott. VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18911-2014 proposto da:
____, domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTà 20, presso lo studio dell'avvocato MAURO VAGLIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 8, presso l'AVVOCATURA DI ROMA CAPITALE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIEMO FRIGENTI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.2486/2014 del TRIBUNALE DI ROMA, DEPOSITATA IL 30.01.2014.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI

Motivazione

____ propone ricorso per cassazione contro il Comune di Roma - Roma Capitale, che resiste con controricorso ed Equitalia Sud spa, che non svolge difese, avverso la sentenza del Tribunale di Roma 30.1.2014 che ha respinto l'appello avverso la sentenza del GP di Roma che aveva in parte dichiarato inammissibile l'opposizione perchè proposta fuori termine, fatta eccezione per la cartella per la quale non era stata provata la notifica, respingendo per il resto l'opposizione anche per l'esclusione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 legge 689/1981.

La sentenza argomenta che non costituiva oggetto dell'appello la validità della notifica delle cartelle avendo la parte in primo grado ammesso la ricezione, richiama i rimedi esperibili avverso cartella esattoriale e conferma la tardività dell'impugnazione perchè la notifica delle cartelle al più tardi era avvenuta il 16.11.2001 mentre l'opposizione risultava passata per la notifica il 12.4.2002.

Il ricorrente denunzia 1) violazione degli artt. 22 e 23 l.689/1981, 617 cpc, 615 I cpc perchè costituisce fatto incontestabile che i verbali di accertamento, presupposto delle cartelle, non sono stati a lui notificati per cui non vi era alcun termine decadenziale; 2) omesso esame di fatto decisivo per l'illegittimità delle maggiorazioni.

Ciò premesso si osserva che la sentenza impugnata, alle pagine sei e sette, statuisce che le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui all'art. 22 della legge 689/1981 in parte nella opposizione agli atti esecutivi e che il primo giudice "ha dichiarato inammissibile la opposizione avverso le cartelle in cui la ragione di opposizione era basata sulla notifica del verbale di accertamento per essere stata proposta la opposizione non nel termine di cui all'art. 204 bis che la parte recuperava per effetto della cartella di pagamento".

Ma è appena il casi di rilevare che una opposizione a cartella basata sulla mancata notifica dell'atto presupposto non va qualificata come recuperatoria ex art. 22 della legge 689/1981 ma come opposizione all'esecuzione per inesistenza del titolo per cui non era configurabile il termine indicato.

Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma, altra sezione.
Roma 17 dicembre 2015.
Depositato in cancelleria il 25 febbraio 2016


 

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