REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al N. 11875/2013 R.G., avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
PROMOSSA DA
P. A. A., con il patrocinio dell’Avv.to ESPOSITO ORAZIO STEFANO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA CARMELO PATANE’ ROMEO 28 CATANIA
RICORRENTE
CONTRO
S.C.C.I. SPA- SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS , con il Patrocinio dell’Avv.to VAGLIASINDI RICCARDO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA ISTITUTO SACRO CUORE C/O UFFICIO LEGALE INPS 22 95125 CATANIA
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (GIA’ SE.RI.T. SICILIA S.P.A.) , con il Patrocinio dell’Avv.to PRINCIPATO LEA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA F CICCAGLIONE 70 95125 CATANIA
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , con il Patrocinio dell’Avv.to VAGLIASINDI RICCARDO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA ISTITUTO SACRO CUORE C/O UFFICIO LEGALE INPS 22 95125 CATANIA
RESISTENTE/I

All’udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all’esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c.

Motivazione

Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Nel merito, il ricorso è fondato-.
Riscossione Sicilia ha prodotto una relata di notifica della cartella dalla quale si evince che essa è stata effettuata in data 26.01.2009 non all’indirizzo di residenza del ricorrente (in ________), bensì in via ________, abitazione nella quale il ricorrente non risiede dal 7.06.1999 come comprovato dal certificato di residenza storico versato in atti.
La notifica è pertanto nulla e comunque improduttiva di effetti interruttivi.

Ne discende che i crediti opposti risultano prescritti per inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Invero, la cartella ha ad oggetto crediti relativi al periodo 2003-2006-2007, mentre il ricorso è stato proposto in data 9.12.2013 e non risultano utili atti interruttivi.
Le spese seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c.. nei confronti dell’INPS, mentre per il resto possono compensarsi, tenuto conto che il concessionario è privo di legittimazione passiva avuto riguardo al merito della pretesa.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del concessionario e per l’effetto rigetta il ricorso nei confronti della predetta parte;
ACCOGLIE, per il resto, il ricorso e, per l’effetto:
- ANNULLA gli atti opposti;
- CONDANNA l’INPS al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente-opponente, che si liquidano in €.1600 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge, disponendone la distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- COMPENSA, per il resto, le spese processuali;
Così deciso e pubblicato, in Catania, 17/01/2018
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO


 

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