REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Valeria Di Stefano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 10193/08 promossa da R.S.M.E. contro INPS SCCI Serit Sicilia (contumaci) avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale, osserva quanto segue:

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria il giorno 30.12.2008 la ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n.293____ emessa dalla SERIT Sicilia S.p.A., per conto dell'INPS, notificata il 24.11.2008 con la quale si intimava il pagamento della domma di € 7921,28 richiesta per contributi commercianti relativi al periodo 202-2007.
Contestava vizi formali della cartella e deduceva l'inesistenza del credito atteso la cartella derivava da una errata iscrizione di ufficio effettuata dall'INPS alla gestione commercianti in relazione alla qualità di socio della società semplice M.R.
Rilevava di non avere prestato attività commerciale essendosi limitata a investire il capitale.
Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella opposta.
I convenuti omettevano di costituirsi.
All'udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale di cui si e data pubblica lettura.

Motivazione

I motivi di opposizione relativi alla regolarità della procedura e ai vizi formali della procedura esecutiva integrano un'opposizione agli atti esecutivi (Cassazione civile, sez. I, 3 aqosto 2001, n. 10711; Cassazione civile, sez. I, 18.7.2005 n. 15149). La legittimazione passiva spetta alla Serit Sicilia s.p.a.
Per quanto attiene, di contro, ai motivi relativi al merito della pretesa contributiva e alla regolarità del ruolo, unico legittimato passivo è l'ente previdenziale, mentre sussiste la posizione di litisconsorte necessario in capo alla società di cartolarizzazione.
La domanda proposta dall'opponente va qualificata come opposizione a ruolo in relazione al merito della pretesa e come opposizione agli atti esecutivi in relazione ai dedotti vizi formali della cartella.
L'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile siccome tardivamente proposta oltre il termine di 20 giomi prescritto dall'art. 617 c.p.c.
L'opposizione a ruolo è fondata.
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale viene promossa l'impugnazione avverso il ruolo, cioè avverso un atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito.
Ne deriva che l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) è gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
L'allegazione e la prova circa la sussistenza dei presupposti determinanti l'insorgenza delle omissioni contributive attribuite all'opponente - solo sinteticamente indicate nella cartella esattoriale impugnata - incombe sull'ente impositore che non ha assolto a detto onere.
II credito oggetto della cartella opposta si fonda sulla iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti come socio della società di persone.
La L 662/96 obbliga i soci che partecipino con abitualità e prevalenza all'attività della societa sono obbligati al versamento dei contributi previdenziale nella gestione dei commercianti.
La L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, dispone: "A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'lnps, e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 2, lett. a), e gli
incaricati alla vendita a domicilio. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatavi di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualltà e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione del socio alla gestione commercianti riguarda esclusivamente coloro che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Nella fattispecie in esame non vi è prova alcuna della partecipazione della ricorrente all'attività della società
Per le ragioni sopra esposte l'opposizione va accolta.
La ricorrente ha inoltre prodotto altra sentenza del tribunale di Catania relativa alla stessa fattispecie, per periodi diversi, nella quale l'INPS ha comunicato lo sgravio della pretesa. Va, pertanto, dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo delle somme richieste.
Le spese, in considerazione della complessità della materia trattata e alle oscillazioni della giurisprudenza vanno compensate per metà ponendo la restante metà a carico dell'INPS.

PQM

II giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 10193/08 RG cosi statuisce:
dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dalla sede I.N.P.S. di Catania con la cartella esattoriale opposta n 293____;
compensa per metà le spese processuali e condanna l'INPS a pagare la restante metà che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e CPA
Catania 24.1.2012
Il Giudice del lavoro
Dott. Valeria Di Stefano


 

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