Civile Ord. Sez. 6 Num. 168 Anno 2019
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DORONZO ADRIANA
Data pubblicazione: 07/01/2019

ORDINANZA
sul ricorso 9895-2016 proposto da:
S.A.F.I. SOCIETA' AGRICOLA E FORESTALE ITALIANA SAS, C L) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA SUD SPA;
- intimata -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETÀ' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1267/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Svolgimento del processo

Rilevato che:
il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta dalla S.A.F.I. S.a.S. Società Agricola e Forestale Italiana contro la cartella di
pagamento avente ad oggetto contributi previdenziali, sul presupposto che essa fosse stata regolarmente notificata e ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione;

la Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto da S.A.F.I. S.a.s., ha annullato la cartella e ha dichiarato prescritto il credito relativamente ai contributi del 2004 e dovute all'Inps solo le somme inerenti al credito contributivo relativo all'anno 2005; ha poi condannato la società al pagamento della metà delle spese di entrambi gradi del giudizio e ha compensato la restante metà;
contro la sentenza la società propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo al quale resiste l'Inps depositando procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
Equitalia sud S.p.A. non svolge attività difensiva;
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Motivazione

Considerato che:
Con l'unico motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cod.proc.civ., nonché la carenza,
illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ. e lamenta che, nonostante
fosse risultata totalmente vittoriosa in appello, era stata condannata sia pure pro quota al pagamento delle spese del giudizio
; la stessa censura muove per quanto riguarda la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, anch'esse compensate nella misura della metà e poste a suo carico nella restante metà, nonostante fosse risultata parzialmente vittoriosa in quel giudizio;

il motivo, nella parte in cui censura la statuizione sulla compensazione presenta un evidente profilo di inammissibilità, riscontrabile nel rilievo
che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso per cassazione (pag. 2), - in cui nell'esposizione dello
svolgimento del processo si dà atto del rigetto dell'opposizione da parte del tribunale, - la parte non trascrive né il contenuto della sentenza di primo grado né i motivi di appello, sicché l'assunto secondo cui essa sarebbe risultata parzialmente vittoriosa nel primo giudizio e totalmente vittoriosa in quello di appello non è supportato da specificità e autosufficienza, in violazione del disposto dell'art. 366, comma 1°, n. 6, cod.proc.civ.;
al contrario, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la società è rimasta soccombente nel giudizio di primo grado («il tribunale rigettava il ricorso proposto dalla S.A.F.I. S.a.S.») e, invece, parzialmente vittoriosa nel giudizio di appello, considerato che la devoluzione aveva riguardato l'intera controversia, ossia l'annullamento dell'unica cartella di pagamento, comprensiva dei contributi relativi all'anno 2004 e 2005, e l'accoglimento del motivo di gravame è rimasto limitato al credito relativo all'anno 2004 (pagina 2 della sentenza);

sulla base di tali presupposti, è infondata la censura nella parte in cui si contesta la decisione della Corte territoriale di compensare le spese di lite, risultando tale decisione sorretta sotto il profilo motivazionale dal parziale accoglimento della domanda considerato altresì l'esito
complessivo della lite (pag. 3);
il complesso argomentativo consente pertanto di ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione, alla stregua di quanto imposto dall'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. b) D.L. 22/6/2012, n. 83, conv. con mod. nella L. 7/8/2012, n. 134, nella
lettura che ne hanno dato le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenze n. 8053 e n. 8054 del 07/04/2014), dalla quale esorbita ogni questione di sufficienza della motivazione; né si riscontrano illogicità o contraddittorietà tali da impedire di individuare
il percorso logico giuridico seguito dalla corte territoriale, peraltro neppure evidenziate;

sotto il profilo della violazione di legge, deve ricordarsi che la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza
integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla
reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.);a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata anche in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento
(Cass., 22 febbraio 2016, n.3438; Cass., 10 novembre 2015, n. 22871; Cass., 23 settembre 2013, n. 21684);
peraltro dalla formulazione della norma succitata si ricava il principio per cui il giudice, potendo compensare in tutto o in parte le spese, anche in difetto di soccombenza reciproca, a fortiori non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la
misura delle spese poste a carico della parte soccombente; rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti, con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità
(Cass. n. 289/66; in tal senso Cass., 10 maggio 2016, n. 9390 e Cass., 31 gennaio 2014, n. 2149);
il principio affermato dalla Corte territoriale è dunque in linea con precedenti di questa stessa Corte (v. anche Cass., 22 febbraio 2016, n.
3438);

deve aggiungersi che in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è
limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente
vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi
(da ultimo, Cass. ord., 31/3/2017, n. 8421);

il motivo è invece fondato sotto il profilo della violazione di legge nella parte in cui la Corte ha posto l'onere delle spese processuali - sia pure limitatamente alla metà — a carico dell'opponente;
vanno qui richiamati i principi già espressi da questa Corte secondo cui l'appellante, che si è vista riconoscere come dovuta una parte - sia pure modesta - delle somme reclamate, non può considerarsi, in base ad una considerazione complessiva dell'esito della lite (unica a rilevare, per giurisprudenza costante: da ultimo, v. Cass. 20 marzo 2014, n. 6522; Cass., ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 30 agosto 2010, n. 18837), come soccombente;
tale principio - esteso anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 12/05/2015, n. 9587) - può valere anche per il giudizio di opposizione a cartella esattoriale (che del primo mutua sostanzialmente la struttura), nel caso in cui l'opposizione trovi un sia pur limitato accoglimento, e ciò in ragione del principio della causalità della lite per il quale, laddove sia disposta la compensazione parziale delle spese di lite, è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, e alla quale quindi questi siano in maggior misura imputabili, quella che può essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura (cfr. Cass. 22 gennaio 1998 n. 588;
Cass., 30 maggio 2000, n. 7182, e, da ultimo, Cass. 22/02/2016, n. 3438, secondo cui «l'individuazione del soccombente si compie in base
al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col
comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi »);
al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito deve effettuare una
valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, il quale si specifica
nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, tali da giustificare la integrale compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo temporalmente vigente (in tal senso Cass., n. 3438/2016);
la corte di appello, come si è su evidenziato, in presenza di una situazione di reciproca soccombenza delle parti e nell'applicare la regola della parziale compensazione delle spese di lite, ha disatteso tale principio ponendo le spese residue a carico della società opponente senza esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto la stessa responsabile in misura prevalente della causazione della lite;
pertanto, il motivo deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza dev'essere cassata con rinvio ad altro giudice il quale
applicherà il principio su indicato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 20 novembre 2018
Pubblicato in data 7.01.2019


 

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