REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - rel. Presidente -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato CORDONE Alfredo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marostica n. 44, presso lo studio dell'Avvocato Marcella Lombardo;
- ricorrente -
contro
SERIT SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Palermo depositata in data 29 luglio 2011 (R.G. n. 10034/2011).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2014 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Svolgimento del processo

che il Giudice di pace di Palermo, con ordinanza ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, depositata il 29 luglio 2011, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da T.G. avverso l'intimazione di pagamento emessa da Serit Sicilia s.p.a., notificata il 20 maggio 2011;
che il Giudice di pace ha rilevato che l'opposizione è stata depositata in cancelleria il 16 luglio 2011, e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dalla citata L. n. 689 del 1981, art. 22;
che per la cassazione di questa ordinanza T.G. ha proposto ricorso affidato a due motivi;
che l'intimata non ha svolto difese;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti.

Motivazione

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle parti:
"(...) Con il primo motivo di ricorso il T. denuncia violazione dell'art. 240 bis C.d.S. (recte: 204), comma 1 (D.Lgs. n. 285 del 1992), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè in contrasto con la L. n. 689 del 1981, art. 23, dolendosi del fatto che il Giudice di pace non abbia considerato che l'opposizione aveva funzione recuperatoria, non avendo egli mai ricevuto la notifica del verbale presupposto, sicchè il termine per l'opposizione era, nel caso di specie, di sessanta giorni, come stabilito dal citato art. 204-bis C.d.S..

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alle ragioni per le quali non gli è stata concessa la possibilità di contestare i vizi di notifica che avevano determinato il mancato pagamento della multa.

Il primo motivo di ricorso è fondato.
Come esattamente rilevato dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l'opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile anche al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del C.d.S. (Cass. n. 3647 del 2007; Cass. n. 17132 del 2007; Cass. n. 12505 del 2011; Cass. n. 21043 del 2013).

Il Giudice di pace non ha tenuto conto di tale orientamento e ha erroneamente ritenuto applicabile il termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22.
Il ricorso si appalesa quindi fondato.
Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5, perchè lo stesso possa essere ivi accolto";

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che, dunque, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa, per nuovo esame dell'opposizione, al Giudice di pace di Palermo, in persona di diverso magistrato;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Palermo, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.