Le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione dovranno essere accertate secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59, ovvero, innanzi il Giudice delegato nominato nell'ambito della misura cautelare adottata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica nella persona del Dott. Giovanni Campisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.72 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2012, vertente
TRA
La società C. S.r.l., in amministrazione giudiziaria, con sede in ______, in persona degli amministratori giudiziari e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Esposito – opponente -
e
La Società Consortile A. V. F. in liquidazione, con sede in _______, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G.B.G. - opposta -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: in accoglimento della domanda spiegata con l'atto introduttivo, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
PER L'OPPOSTA: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per la tardiva costituzione in giudizio e, nel merito, rigettare l'opposizione per l'infondatezza delle motivazioni addotte.

Motivazione

con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente premesso che, con decreto emesso il 6 dicembre 2011 e depositato il successivo giorno 7, il Tribunale di Catania, sez. misure di prevenzione, aveva ordinato il sequestro, ai fini dell'eventuale confisca ai sensi dell'articolo 2 ter della legge 575/65, della società C. S.r.l., già C. S.p.a., già C. S.r.l.; che la nuova normativa dettata dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, prevede che l'accertamento delle ragioni dei terzi, debba essere compiuto innanzi il Giudice Delegato, ovvero, nel caso di specie, innanzi il Tribunale di Catania, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiararne la revoca.
Costituitasi l'opposta, questa, preliminarmente, eccepiva la tardività della costituzione della società debitrice chiedendo dichiararsi l'improcedibilità del giudizio e, conseguentemente, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminare all'esame del merito appare, quindi, la disamina dell'eccezione di improcedibilità del giudizio di opposizione sollevata dalla convenuta/opposta che va rigettata per i motivi che seguono.
Notificato l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 9 gennaio 2012, l'opponente ha proceduto ad iscrivere a ruolo la causa in data 16 gennaio 2012, ovvero a sette giorni dalla notifica. Avendo fissato l'udienza di prima comparizione a meno di 90 giorni dalla data di notifica, l'iscrizione sarebbe dovuta avvenire, secondo un orientamento ormai pacifico, entro cinque giorni dalla notifica, ovvero, entro il 14 gennaio 2012. Rilevato, tuttavia, che il 14 gennaio 2012 ricadeva di sabato e che, ai sensi del disposto dell'articolo 155, comma quinto, c,p.c., “la proroga prevista dal comma quarto si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza che scadono nella giornata di sabato", deve concludersi che l'iscrizione a ruolo del presente procedimento, avvenuta il giorno 16 gennaio, lunedi, è legittima e tempestiva.
Rigettata l'eccezione preliminare, per quanto attiene al merito della presente controversia, come noto, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura tra le parti un vero e proprio giudizio di cognizione "in cui il giudice non dove limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge" ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere dell'attore/opposto con il ricorso per ingiunzione, nel caso che ci occupa, è possibile rilevare quanto segue.
Con decreto adottato il 6 dicembre 2011, il Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione, ha disposto nei confronti del sig. C.E.G., il sequestro, in funzione della futura confisca, dei beni di cui all'elenco allegato a detto provvedimento e, tra questi, della società C. S.r.l., avente p.iva _____.
L'assoggettamento della società opponente alla misura di cui innanzi determina l'applicazione, alla fattispecie sussunta al vaglio di questo decidente, della disciplina dettata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e, per quanto di interesse, delle disposizioni dettate dagli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. 159/2011, in virtù delle quali le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione dovranno essere accertate secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59, ovvero, innanzi il Giudice delegato nominato nell'ambito della misura cautelare adottata.
La complessità della materia e la circostanza che il decreto ingiuntivo è stato adottato e notificato all'opponente prima che nei confronti della stessa venisse adottata la misura cautelare inducono a disporre la compensazione di lite

PQM

Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando sulle domande ed eccezioni sollevate dalle parti
- accoglie l'opposizione e, dato atto che nei confronti della società C. S.p.a. è stata adottata la misura del sequestro ai fini dell'eventuale confisca, revoca il decreto ingiuntivo n.417/2011, emesso in data 14.10.2011 dal Tribunale di Trapani nel giudizio iscritto al numero m1671/2011 R.G.;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trapani il 15 ottobre 2012
Il Giudice
Dott. Giovanni Campisi
Depositato in Cancelleria in data 19 ottobre 2012


 

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