REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico dott. Massimo Escher
ha emesso la seguente SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N.5597/2007 R.G.A.C., avente ad oggetto: "opposizione a decreto ingiuntivo", promossa da
E******** s.n.c. - attore opponente -
contro S****** spa - convenuta-opposta -

CONCLUSIONI: all'udienza del 23.6.2010 le parti precisavano come in atti

Svolgimento del processo

Con vitazione ritualmente notificata il 26 aprile 2006, E***** s.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.365/07 - R.G. 1328/07 emesso dal Tribunale di Catania il 13.12.2007, con il quale veniva ingiunto alla ricorrente ed a R***** il pagamento in favore della S***** spa della somma di € 10.013,01, oltre agli interessi di mora e le spese del procedimento a titolo di servizi di pubblicità.
A fondamento dell'opposizione affermava di aver già corrisposto il pagamento degli ordini pubblicitari, precisamente affermavadi aver pagato euro 4.273,15 a mezzo effetti cambiali consegnati alla Fides srl, e quanto ad euro 5.270,15, a mezzo n.7 cambiali.
Costituitasi in giudizio S****** spa, chiedeva il rigetto dell'opposizione perchè infondata in fatto ed in diritto.
Acquisita la documentazione, precisate le conclusioni, all'udienza del 23.6.2010 la causa veniva posta in decisione.

Motivazione

Preliminarmente va dichiarata tempestiva la costituzione dell'attore (avvenuta nel termine di 10 giorni dalla notifica della citazione all'opposto) avendo egli assegnato al creditore opposto un ampio termine a comparire - superiore ai 90 giorni di cui all'art. 163 bis c.p.c. - così rinunciando ad avvalersi della facoltà di dimidiazione prevista dall'art. 645 c.p.c.
Ed invero, si intende confermare (sia per cause pendenti al momento della pubblicazione della sentenza 2010 n.19246 sia per quelle successive) l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il dimezzamento del termine di costituzione dell'opponente si ha solo quando quest'ultimo si avvalga in concreto della facoltà di assegnare alla controparte un termine a comparire inferiore a quello ordinario, in nulla rilevando quanto si legge nella motivazione di Cass Sezioni Unite 2010 n.19246, laddove (capovolgento un consolidato indirizzo) si assume che l'opposizione sia improcedibile ove l'opponente non si costituisca nel termine di 5 giorni della notifica della citazione.
L'orientamento, per così dire, tradizionale è stato più volte affermato dalla Suprema Corte in questi anni ultimi decenni, a titolo meramente esemplificativo si riporta sul punto lo stralcio di motivazione di Cass. 20.11.2002, n.16332, la quale ha opinato quanto segue: "va rilevato che, secondo l'orientamento da tempo consolidato di questa Suprema Corte (ex plurimis Cass. 2640-1995) la riduzione a metà dei termini di comparizione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, prevista dall'art. 645 comma 2 c.p.c., costituisce una mera facoltà dell'opponente e solo nel caso in cui questi si sia effettivamente avvalso di tale facoltà anche i termini di costituzione sono automaticamente ridotti della metà. E' stato rilevato che il potere di abbreviazione dei termini nelle cause che richiedono pronta spedizione attribuito al giudice dall'art. 163 bis comma 2 c.p.c. non è riferibile alle controversie in esame, per le quali sussiste la facoltà dell'opponente di avvalersi in via autonoma del mezzo più rapido e semplice costituito dall'astratta riduzione legislativa di cui al richiamato art. 645 comma 2c.p.c., sulla base dello implicito riconoscimento della specialità e dell'urgenza del procedimento peraltro l'eventuale interesse della controparte alla sollecita definizione della controversia trova adeguata tutela nella possibilitàdi richiedere l'abbreviazione del termine di comparizione assegnatole".
Posto che l'orientamento suddetto appare del tutto condivisibile, si rileva come la sentenza n.19246 delle sezioni unite - sotto il profilo che qui interessa - non riveste autorità di precedente.
Ed invero, la puntualizzazione in questione rappresenta un mero obiter dictum eccedente la necessità logico giuridica della decisione rivolto ad una fattispecie ipotetiva. Come infatti è stato già opportunamente rilevato (così Tribunale Roma 30.10.2010), nel caso sottoposto all'esame delle sezioni unite la questione era "capovolta", essendo stato assegnato dall'attore-opponente un termine a comparire inferiore a quello ordinario (sicchè la Corte era chiamata a valutare se il termine di costituzione fosse da ritenersi per ciò solo dimezzato).

Ciò detto "l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione [nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve esaminare tutti gli aspetti del merito della controversia], che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.)" (Cass. Sez. II, 4 dicembre 1997, n.12311 e altre, tutte conformi).
In tale processo è il creditore che avendo veste d'attore deve provare i fatti a fondamento della domanda, spettando all'opponente la prova dei fatti a fondamento dell'eccezione.
Nel caso di specie, è incontroverso (e quindi certo in base al principio di non contestazione) che la S****** spa ha eseguito le prestazioni pubblicitarie portate dalle fatture e per gli importi che seguono: Fattura n. 964682 per euro 927,60; fattura n.963852 per euro 3.833; fattura n.46590995 per euro 435,60; fattura n.964662 per euro 478,80; fattura n.944594 per euro 3.806; fattura n.181016821 per euro 696,96. Il tutto per complessivi euro 10.178,60.
Ed allora, in base ai principi generali incombeva sull'opponente la prova dell'adempimento della propria prestazione (pagamento del prezzo).
Tale prova invece è mancata. Ed infatti, nulla dimostra la prodotta la ricevuta di pagamento n.66496 rilasciata dalla F****** società di gestione crediti, relativa alla consegna di cambiali per euro 4.273,15 (peraltro in copia informe la cui corrispondenza all'originale è stata espressamente disconosciuta dalla S*****), e ciò atteso che tale scritto nulla dimostra quanto al soddisfacimento del creditore.
Peraltro, come rilevato dall'opposto, nell'estratto conto al 31.07.2005 non è presente nessuna annotazione del versamento di € 4.273,15 che l'opponente afferma d'avere effettuato il 25.05.2004.
Parimenti nulla provano le copie informi delle sei cambiali emesse dalla E****, non foss'altro perchè manca la copia del retro attestante la girata per l'incasso.
Infine quanto alla cambiale per euro 500,00 prodotta in originale, non vi è prova che essa sia mai stata consegnata alla S***** e da essa incassata.
Pertanto, rigettata l'opposizione, il decreto va confermato.
Le spese processuali sostenute seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile n.5597/2007 R.G.A.C., sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, conferma il decreto ingiuntivo n.365/07 - R.G. 1328/07 emesso da questo Tribunale su ricorso di S****** Spa.
Condanna E***** snc al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida in complessive euro 1200,00 per onorari, euro 750,00per diritti di procuratore e euro 10,00 per spese, oltre al 12,50% su diritti e onorari a titolo di spese generali ex art. 14 della tariffa professionale.
Così deciso in Catania il 7.12.2010


 

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