REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Sonia Di Gesu, all’udienza del 05 luglio 2016, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha emesso, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10403/2011 R.G. promossa
DA
S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Orazio Esposito, giusta procura a margine del ricorso;
- opponente -
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Livia Gaezza, per procura generale alle liti;
Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Illuminato Lupo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
- opposti -

Oggetto: opposizione a iscrizione ipotecaria e a cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive, competenza anni 2000, 2002, 2004, 2005, e contributi da DM10 periodo 06/2004.
Si dà atto che il sottoscritto magistrato è stato immesso nell’Ufficio di Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania in data 17 febbraio 2014.

Svolgimento del processo

Con il presente giudizio il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria versata in atti (cfr. doc. n. 1) e alle sei cartelle di pagamento indicate a pag. 2 del ricorso, che si intende in questa sede integralmente richiamato e trascritto, aventi ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive, competenza anni 2000, 2002, 2004, 2005, e contributi da DM10 periodo 06/2004.
Ha eccepito l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria - cui sono sottese, tra l’altro, le sei cartelle opposte - per omessa notifica della comunicazione preventiva prevista dall’art. 77 DPR n. 602/1973 come modificato dalla legge n. 106/2011; ha altresì dedotto la prescrizione dei crediti previdenziali portati dalle cartelle di pagamento impugnate maturata in epoca successiva alla notifica delle stesse.

Si sono costituite le parti opposte eccependo l’inammissibilità dell’opposizione, e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze attoree.
Il procedimento è stato chiamato dinnanzi a questo giudice per la prima volta dopo il trasferimento del precedente titolare del ruolo; ritenuta la causa matura per la decisione, viene definita nei termini che seguono.

Motivazione

In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione giacché proposta oltre i termini di legge.
In proposito va ricordato che, secondo l’insegnamento della S. C., nella materia in esame, in relazione ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull’an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull’esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l’iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l’iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l’opposizione va qualificata come opposizione all’iscrizione a ruolo.
Relativamente alle doglianze riguardanti il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica alla notifica della cartella di pagamento), l’opposizione va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99.
Infine, riguardo ai motivi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell’intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all’esecuzione forzata (nullità per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l’azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.


Nel caso di specie, la domanda, nella parte in cui viene dedotta l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per non essere stata preceduta dalla comunicazione preventiva prevista dall’art. 77 DPR n. 602/1973 come modificato dalla legge n. 106/2011, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, rispetto a cui è legittimato passivamente il concessionario del servizio di riscossione.
A tal riguardo giova evidenziare che nella specie l’opponente fa valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la comunicazione preventiva di ipoteca) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (comunicazione di iscrizione di ipoteca).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall’art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell’art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80).
Tale termine nel caso, come quello in esame, di impugnazione di un atto per omessa notifica di quello prodromico va riferito all’atto validamente notificato, ovverosia la comunicazione di iscrizione ipotecaria.
In proposito va ricordato che l’accertamento della tempestività dell'opposizione, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo dell’eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass. civ. n. 4506 del 27.2.2007).
Orbene, lo stesso ricorrente ha dedotto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 29/7/2011.
Pertanto, alla data di instaurazione del presente giudizio (04/10/2011), il termine di venti giorni previsto per proporre l’opposizione agli atti esecutivi era decorso.
Da tanto discente l’inammissibilità del motivo di opposizione con cui il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva.

Il motivo di opposizione con cui il ricorrente deduce la prescrizione del credito portato dalle sei cartelle di pagamento opposte, maturata successivamente alla notifica delle stesse, invece, va qualificata come opposizione all’esecuzione, venendo in considerazione un fatto estintivo della pretesa creditoria intervenuto successivamente alla notificazione del titolo esecutivo.
A tal riguardo va osservato che l’opponente ha chiaramente dedotto in ricorso (cfr. parte motiva e conclusioni) la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, notificazione che, pertanto, nell’atto introduttivo della lite, non è stata specificamente contestata.
Le deduzioni contenute per la prima volta nelle note conclusive, con cui il ricorrente ha lamentato l’omessa notifica di alcune cartelle esattoriali, vanno, quindi, reputate tardive, giacché formulate per la prima volta nelle note, mentre, com’è noto, “il thema decidendum della controversia deve essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell’art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite” (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008 n. 13989).
Ciò precisato, il debitore dei contributi, anche oltre il termine di cui all’articolo 24 D.Lgs. n. 46/99, può contestare il diritto del creditore INPS (e, per esso, dell’Agente della riscossione) a procedere all’esecuzione coattiva degli stessi.
E’, infatti, possibile far valere i fatti estintivi della pretesa creditoria, intervenuti successivamente alla formazione e notifica della cartella (titolo esecutivo), mediante opposizione che, avendo natura di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., può essere proposta in qualsiasi tempo, fino alla conclusione della procedura esecutiva.

Ciò premesso, giova ricordare che secondo il disposto di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, il termine prescrizionale per il versamento dei contributi previdenziali (in precedenza decennale) è divenuto quinquennale a partire dal gennaio del 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza.
Per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane soltanto laddove siano stati compiuti dall’Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell’evasione contributiva (cfr. in questo senso, Cass., sez. lav., 2008, n. 6173; Cass., sez. lav., 2006, n. 26621; Cass., sez. lav., 2005, n. 3846; Cass., sez. Lav. 2005, n. 9962; Cass., sez. lav., 2004, n. 46; Cass., sez. lav., 2003, n. 19334).
Nella fattispecie, le sei cartelle di pagamento opposte hanno ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive, competenza 2000, 2002, 2004, 2005, e contributi da DM10 periodo 06/2004.
Pertanto, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, n. 12715 del 20/06/2016).

In proposito va osservato che questo Giudice non ignora l’esistenza del difforme orientamento giurisprudenziale, secondo il quale trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c. dopo la notifica della cartella di pagamento non opposta.
Tuttavia, ad avviso di questo Decidente la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale, poiché l’incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
Pertanto, va ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 3 l. 335/1995 anche alla successiva azione esecutiva.
La cartella esattoriale può, infatti, essere assimilata all’ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, sicché la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Nella specie può farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale, secondo cui “l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr. C. Cass. civile, sez. trib.12263/2007).
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell’ipotesi in esame, giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale, con conseguente inidoneità al giudicato.
Pertanto, l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.

Alla luce di quanto esposto, considerato che l’iscrizione ipotecaria è stata comunicata il 29/7/2011, dopo la data di notifica delle sei cartelle di pagamento indicate in ricorso (come risultante dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria e dalle relate prodotte dall’agente della riscossione) è decorso il termine di prescrizione quinquennale per le cartelle esattoriali indicate a pag. 2 del ricorso sub a - b - d - e.
In proposito va osservato che:
- la cartella indicata a pag. 2 del ricorso sub a) risulta notificata il 05/4/2001, e nessun atto interruttivo è stato prodotto;
- la cartella indicata a pag. 2 del ricorso sub b) risulta notificata il 06/5/2002, e nessun atto interruttivo è stato prodotto;
- la cartella indicata a pag. 2 del ricorso sub d) risulta notificata il 16/7/2004, e nessun atto interruttivo è stato prodotto.
- la cartella indicata a pag. 2 del ricorso sub e) risulta notificata il 16/02/2006, cui seguiva la notifica di intimazione di pagamento in data 12/4/2011, allorquando il termine di prescrizione quinquennale era ormai decorso.
Di conseguenza, alla data di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, era maturato il termine di prescrizione quinquennale dopo la notificazione delle predette cartelle di pagamento.
Va, pertanto, dichiarato prescritto il credito previdenziale portato dalle cartelle di pagamento indicate a pag. 2 del ricorso sub a - b - d - e, che, per l’effetto, vanno annullate.
Va, altresì, disposta la riduzione dell’ipoteca opposta limitatamente al credito previdenziale portato dalle cartelle esattoriali annullate.
Con riguardo alle cartelle di pagamento indicate a pag. 2 del ricorso sub c e sub f, invece, è infondata l’eccezione di prescrizione successiva.
In proposito va osservato che:
- dopo la notifica della cartella indicata a pag. 2 del ricorso sub c (avvenuta il 30/7/2003, come riportato nella comunicazione di iscrizione ipotecaria e non contestato specificamente dal ricorrente) seguiva la notifica di avviso di intimazione in data 11/6/2008 (la riferibilità dell’avviso di intimazione alla cartella si evince dalle indicazioni portate nell’avviso di ricevimento relativo al predetto avviso);
- la cartella indicata a pag. 2 del ricorso sub f) risulta notificata il 03/7/2006, cui seguiva notificazione di intimazione di pagamento in data 24/02/2011 (la riferibilità dell’avviso di intimazione alla cartella si evince dal raffronto tra il numero dell’intimazione riportato nell’avviso di ricevimento e il numero dell’intimazione riportato nella stampa “interrogazione documenti”).
Di conseguenza, va rigettata l’eccezione di prescrizione successiva con riguardo alle cartelle di pagamento indicate a pag. 2 del ricorso sub c e sub f.
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti esposti.
La parziale soccombenza e l’esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali in materia di prescrizione successiva giustifica la compensazione delle spese di lite.

PQM

Definitivamente pronunciando sull’opposizione a iscrizione ipotecaria e a cartelle di pagamento, aventi ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive, competenza 2000, 2002, 2004, 2005, e contributi da DM10 periodo 06/2004;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiara estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive, portato dalle cartelle di pagamento indicate a pag. 2 del ricorso sub a - b - d - e, che, per l’effetto, annulla;
Dispone la riduzione dell’iscrizione ipotecaria impugnata limitatamente ai crediti previdenziali portati dalle cartelle di pagamento annullate;
Rigetta l’opposizione all’esecuzione relativa alle cartelle di pagamento indicate a pag. 2 del ricorso sub c, sub f;
Dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi;
Compensa le spese di lite.
Catania, 05 luglio 2016
IL GIUDICE
dott.ssa Sonia Di Gesu


 

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