SENTENZA EX ART. 281 – SEXIES C.P.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile iscritta al n.6435/10 RGL, avente ad oggetto opposizione al ruolo ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, promossa da G.G. (con l'avv. A.G.), contro INPS e SCCI spa (con l'avv.to R.V.), nonchè contro SERIT spa (contumace), dà lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che costituisce parte integrante del verbale di udienza al quale viene allegata.

Motivazione

Con l'odierno ricorso, depositato il 7.7.2010, parte attrice ha promosso opposizione avverso la cartella esattoriale numero 293_____, con la quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 5.475,25 per asserito omesso versamento di contributi previdenziali inerenti alla gestione commercianti relativi agli anni dal 2004 al 2009.
Deduce la generità della motivazione della cartella opposta, la decadenza dell'ente previdenziale dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.Lgs. n.46/99, la non debenza delle somme intimate per carenze di presupposto contributivo, non avendo parte opponente svolto attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza nell'ambito della società di cui ha rivestito la qualità di socio e di amministratore (v. documentazione prodotta).
Chiede pertanto, l'annullamento della cartella opposta con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si è costituito in giudizio l'INPS, anche quale mandatario della S.C.C.I. spa, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nonostante sia stata ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita Serit Spa, di cui va quindi dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, le parti presenti hanno discusso la causa come da verbale e la stessa viene decisa come da presente sentenza con contestuale motivazione allegata in atti e ritualmente letta.
Tempestività del ricorso
Al fine di verificare la tempestività dell'odierno ricorso, occorre effettuare delle notazioni di carattere preliminare.
A tal riguardo, va osservato come, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull'esigibilità: ad es. Rimessione in termini per eventi sismici, etc; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo.
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.Lgs. 46/99.
In ordine ai motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella a dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella a dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.Lgs. 46/1999.
Il termine per proporre opposizione al ruolo va desunto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999, come modificato dall'art. 4, d.l. 24 settembre 2002, n. 209, conv. con modificazioni, in l. 22 novembre 2002, n.265, secondo cui "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore".
II termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque anni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, l. 28 dicembre, 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce motivi che in parte attengono alla regolarità formale del titolo (v. primo motivo ricorso) e in parte al merito della pretesa contributiva.
Il ricorso è tempestivo, nella parte che attiene al merito della pretesa contributiva, in quanto proposto entro il prescritto termine di giorni 40 ex art. 24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999 (dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince che la notifica della cartella esattoriale è stata effettuata in data 31.05.2010, peraltro ex art. 140 c.p.c.; dalla documentazione versata in atti dall'Istituto, peraltro, risulta che la notifica si è perfezionata l'11.6.2010, v. estratto telematico cartella).
Il ricorso è invece tardivo con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti del concessionario, per asserita genericità e/o insufficienza della motivazione della cartella (motivo 1 del ricorso), in quanto proposto oltre il termine prescritto di venti giorni.
Competenza territoriale
Alla luce degli atti di causa, sussiste la competenza territoriale di questo Ufficio ai sensi dell'art. 444, I co., c.p.c., atteso che i crediti opposti riguardano contributi relativi alla gestione commercianti (e quindi sono relativi alla categoria dei lavoratori autonomi) e che parte ricorrente risulta risiedere in comune rientrante nel circondario di questo Ufficio.
Difetto di legittimazione passiva del Concessionario in ordine all'opposizione al ruolo.
In relazione all'opposizione all'iscrizione al ruolo, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Concessionario.
Ed infatti, in caso di opposizione per motivi di merito, detta legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore, in quanto la società concessionaria del servizio di riscossione è titolare unicamente dell'azione esecutiva.
Come già evidenziato, ai sensi dell'art. 24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999, come modificato dall'art. 4, d.l. 24 settembre 2002, n.209, conv. con modificazioni, in l.22 novembre 2002, n.265, "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore".
L'esclusione della qualità di litisconsorte necessario del concessionario è stata ripetutamente affermata dalla Suprema Corte anche sotto la vigenza del testo originario dell'art. 24 cit. La Corte ha in tal senso evidenziato che "secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione proposta ai sensi del D.Lgs. n.46 del 1999, art. 24 avverso cartella esattoriale notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre la notifica nei confronti del concessionario – prevista dall'art. 24 cit., comma5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n.209 del 2002, convertito in L. n.265 del 2002) – svolge solo la funzione di una denuntiatio litis (cfr. Da ultimo, Cass. n.11746 del 2004; n. 11274 del 2007; cfr. Altresì, Cass., S.U., n.16412 del 2007, ove – con riferimento al processo tributario – la precisazione dell'inesistenza di un litisconsorzio necessario anche in caso di opposizione fondata su vizi procedurali dell'atto di esazione e rivolta al solo ente impositore); tale denuntiatio, deve aggiungersi, si riferisce al concessionario che ha notificato la cartella, e non anche all'eventuale nuovo concessionario subentrato nel servizio, il quale è del tutto estraneo anche rispetto al rapporto di esazione, salvi gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c. derivanti dal trasferimento della concessione (cfr. Cass. n.13458 del 2000; n. 2735 del 204)" (Cass. Civ. Sez. lav. 12 maggio 2008 n.11687).
Deve pertanto escludersi che il concessionario possaessere legittimato passivo dell'opposizione, relativamente alle contestazioni che attengono al merito della pretesa contributiva.
Istanze istruttorie
Deve dichiararsi di inammissibilità delle prove orali dedotte dall'Istituto, atteso il carattere eccessivamente generico e/o valutativo delle circostanze ivi contemplate.
Merito
Nel merito, il ricorso, nella parte che attiene alla fondatezza della pretesa contributiva, è fondato.
A tal riguardo, giova osservare quanto segue.
L'articolo 1 della legge 27 novembre del 1960 n.1397, come sostituito a seguito dell'art. 29, primo comma, legge 3 giugno 1975, n.160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, legge 23 dicembre 1996, n.662, dispone che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 numero 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti;
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e o dirette prevalentemente con il lavororo proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
L'art. 1 comma 208, legge cit. ha previsto che qualora i soggetti "di cui ai precedenti commi" esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta in tal caso all'istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
In ordine all'interpretazione di tale norma, la giurisprudenza di legittimità, prima dell'intervento del legislatore con D.L. 31 maggio 2010 n.78, aveva affermato che "La regola dettata dall'art. 1 comma 208 l.n.662 del 1996, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente -, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta nell'iscrizione nella
gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1 comma 203 l. n. 662 del 1996, spetta all'Inps, secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza".

Successivamente, nella materia, come si accennava, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 30 luglio 2010, ha stabilito che "l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n.662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335".

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite (8 agosto 2011 n.17074), alla luce della suddetta disposizione, si delinea il seguente sistema.
Il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell'INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l'iscrizione in un'altra gestione assicurativa; ciò nel concorso con l'assenso dell'INPS che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo comma 208 dell'art. 1 cit., è chiamato a decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Questo criterio dell'attività prevalente non opera invece – prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata – per i rapporti di lavoro – quelli a carattere autonomo (come quello di socio amministratore di società di capitali) – per i quali è obbligatoriamente prevista liscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n.335, art. 2, comma 26 (disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa per i lavoratori autonomi, prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'asicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917), nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2 lett.a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n.426, art. 36).
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n.662, art.1 comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n.78, art. 12 comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio dell'attività prevalente.
Rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) - e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione (Cass. cit.).
Questa è quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica (sulla legittimità della quale, in ordine alla questione sollevata, si è pronunciata la Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2012 n. 15).
Orbene, nonostante le riferite modifiche, e l'inapplicabilità del criterio della prevalenza con riguardo ai soci (anche amministratori) di società di capitali, è fuor di dubbio che l'iscrizione nella gestione dei commercianti di tali categorie risulti in ogni modo subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società.
Non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore.
Sicchè, ove il socio amministratore non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
Or, venendo ai fatti oggetto del presente giudizio, va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall'istituto a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo, che di per sè non consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica della cartella esattoriale.
Come risulta dalla normativa sopra richiamata, ai fini della iscrizione nella gestione commercianti non è sufficiente il mero ruolo di socio rivestito da un soggetto, occorrendo invece che esso presti per la società attività lavorativa nell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza.
Nel caso di specie la prova di detti elementi non è stata acquisita.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall'INPS in sede di opposizione a ruolo, grava sull'Istituto il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta e il conseguente annullamento degli atti impugnati.
Assorbito ogni ulteriore profilo.
Statuizioni sulle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate equitativamente come in dispositivo.
Nei confronti del contumace non va emessa nessuna statuizione.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di SERIT, con riguardo all'opposizione al ruolo, e per l'effetto la rigetta nei confronti della predetta parte;
DICHIARA inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
ACCOGLIE, per il resto, il ricorso e, per l'effetto:
ANNULLA il ruolo e la cartella esattoriale opposti;
CONDANNA l'INPS al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente-opponente, che si liquidano in €.1000, di cui 450,00 per onorari, oltre IVA e CPA, come per legge.
NULLA sulle spese nei confronti della Serit, rimasta contumace.
Così deciso e pubblicato, in Catania, 11 luglio 2012
Il Giudice
Dott. Mario Fiorentino


 

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