Civile Ord. Sez. 6 Num. 418 Anno 2018
Presidente: SCHIRO' STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO
Data pubblicazione: 11/01/2018

ORDINANZA
sul ricorso 25667-2016 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA CORRENTI;
- ricorrente -
contro
S. G. H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato FABIO CANTARO, rappresentato e difeso dall'avvocato CANTARO GABRIELE;
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2307/21/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il
13/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Svolgimento del processo

Rilevato che:
Con sentenza in data 9 maggio 2016 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l'appello proposto da S. G. H. avverso la sentenza n. 423/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Enna che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento/estratto di ruolo per II.DD. ed IVA 1989/1993. La CTR osservava in particolare che era fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, posto che la cartella esattoriale impugnata gli era stata notificata il 15 novembre 2000, senza che poi ulteriori atti interruttivi venissero effettuati
dall'Agente della riscossione prima dell'impugnativa dei relativi estratti di ruolo avvenuta il 22 febbraio 2013.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia spa deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha depositato una memoria.
L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso adesivo a quello dell'Agente della riscossione.

Motivazione

Considerato che:
In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso e del controricorso agenziale per violazione della prescrizione di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Per un verso infatti l'atto di impugnazione dell'Agente della riscossione risulta autosufficiente poiché il primo motivo riguarda un vizio intrinseco della sentenza impugnata, il secondo un vizio di ultrapetizione giudicabile ex actis semplicemente accedendo al ricorso in appello del contribuente, il terzo una violazione di legge che non implica un puntuale riferimento agli atti processuali.
Per altro verso ne consegue la speculare autosufficienza del controricorso dell'Agenzia delle entrate, trattandosi di atto difensivo meramente adesivo del ricorso di Riscossione Sicilia spa.

Ciò posto, con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata poiché non risulta dalla medesima deducibile che si tratti di una sezione distaccata della CFT siciliana, nella specie, di Caltanissetta.

La censura è infondata.
Chiaro è che, trattandosi di appello avverso una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Enna e recando la pronuncia del giudice tributario di appello l'indicazione del luogo di deliberazione in Caltanissetta, l'omissione nella intestazione della sentenza medesima della specificazione che si tratta di decisione assunta dalla sezione distaccata di Caltanissetta non può che essere una mera omissione materiale, correggibile con la relativa procedura.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR ha pronunciato sulla prescrizione dei crediti portati dalla cartella esattoriale impugnata senza che la stessa fosse stata riproposta, specificamente, quale motivo dell'appello.

La censura è infondata.
In primo luogo deve essere rilevato che la circostanza della riproposizione dell'eccezione di prescrizione, accertata in fatto dalla CTR siciliana, emerge con tutta evidenza dal ricorso in appello prodotto dal controricorrente (rispettivamente alle pagine 10, 12-14), atto cui può pacificamente accedersi, trattandosi di questione processuale sulla quale questa Corte ha piena cognizione in fatto.
In secondo luogo, essendo stata dunque ritualmente devoluta la questione della prescrizione, nessuna ultrapetizione può essere ravvisata nel punto argomentativo della sentenza impugnata relativo all'assenza di fatti interruttivi, trattandosi all'evidenza di una questione che doveva necessariamente formare oggetto di valutazione a fronte della ri-proposta eccezione di prescrizione dei crediti erariali portati dalla cartella esattoriale impugnata, posto che comunque il fatto interruttivo della prescrizione è rilevabile ex officio (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013, Rv. 627483 — 01).

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli art. 49, d.P.R. 606/1973, 615, 617, cod. proc. civ., poiché la lite doveva essere proposta avanti al GO in base alle due disposizioni del codice di rito civile evocate.

La censura è infondata.
Risulta invero evidente che, trattandosi di impugnazione di una cartella di pagamento cumulativa per crediti tributari, ai sensi degli artt. 2, 19, comma 1, lett. d), d.lgs. 546/1992 la giurisdizione speciale di merito appartiene senza dubbio alcuno alle Commissioni tributarie.
Il ricorso va dunque rigettato.
Non può essere adottata alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di appello, non essendo stata impugnata incidentalmente dal contribuente controricorrente la correlativa statuizione della CTR.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, a carico della ricorrente e della controricorrente agenzia fiscale in solido, con riduzione della metà ex art. 130, d.P.R. 115/2002, disponendosene la condanna in favore dello Stato ex art. 133, stesso d.P.R., tenuto conto che il contribuente
controricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che il ricorso è da ritenersi manifestamente infondato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente e la controricorrente agenzia fiscale in solido al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, 6 dicembre 2017
Pubblicata in data 11.01.2018


 

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