LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4740/2007 proposto da:
MONDO & SCAGLIONE DI MONDO PIERGIOVANNI & SCAGLIONE
DARIO SNC, - ricorrente -
e contro
P.G.; - intimato -
avverso la sentenza n. 83/2006 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 31/01/2006; R.G.N. 720/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2012 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l'Avvocato GIOVANNI MEINIERI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

P.G. propose, davanti al tribunale di Asti, opposizione agli atti esecutivi in relazione all'ordinanza pronunciata nell'ambito del procedimento di esecuzione n. 259/2003, notificatagli il 19.3.2004, con la quale il giudice dell'esecuzione, disponendo la vendita dei beni pignorati, aveva rigettato ogni istanza proposta dal debitore, compresa, quindi, l'istanza di sospensione in precedenza proposta, a seguito di altra opposizione all'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione, adottato provvisoriamente i provvedimento di sospensione dell'esecuzione, fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituì la snc Mondo e Scaglione contestando la fondatezza dell'opposizione proposta.
Il tribunale, con sentenza del 6.2.2006, accolse l'opposizione.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la società Mondo & Scaglione snc di Mondo Piergiovanni e S.D.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivazione

Preliminarmente, va dato atto che al presente ricorso si applica la norma dell'art. 617 c.p.c., nella sua formulazione originaria, posto che il provvedimento impugnato è stato depositato il 6.2.2006, anteriormente all'1.3.2006, data di entrata in vigore della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, conv. con modif., dalla L. n. 80 del 2005.
Nella specie, non si applica neppure l'art. 366 bis c.p.c., essendo il provvedimento impugnato anteriore al 3.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto la norma citata (successivamente abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69).
Trattandosi, peraltro, di opposizione agli atti esecutivi, il mezzo di impugnazione è stato correttamente individuato nel ricorso per cassazione.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dei principi che regolano l'onere della prova (art. 2697 c.c.) e violazione dell'art. 611 c.p.c.
Il motivo non è fondato.
In tema di opposizione agli atti esecutivi, vale il principio che il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti in virtù della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, conv. con modif., dalla L. n. 80 del 2005, e succ. modificazioni ed integrazioni) di cui all'art. 617 cod. proc. civ., per la proposizione dell'opposizione, coincide con il momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone (v. anche Cass. 22.8.2007 n. 17880).
Nella specie, relativa all'impugnazione dell'ordinanza con cui era disposta la vendita dei beni pignorati emessa fuori udienza, il termine per proporre opposizione decorre dalla comunicazione del provvedimento e non dal deposito dell'atto (nello stesso senso anche Cass. 22.8.2007 n. 17880).

Inoltre, ai fini della verifica della tempestività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione (ma il medesimo principio vale anche per l'ordinanza di vendita emessa fuori udienza) emessa dal giudice dell'esecuzione, l'opponente non può limitarsi ad allegare la data la quale si è perfezionata la comunicazione dell'ordinanza opposta, essendo tenuto, a fronte di un'eccezione, ancorchè generica, di tardività, a fornire la prova del ricevimento della notificazione dell'atto che intenda impugnare nel dies a quo allegato, salvo, però, che la dimostrazione della tempestività non emerga documentalmente dagli atti del procedimento (v. anche Cass. ord. 7.7.2011 n. 15062).
Ora, nel caso in esame è la stessa sentenza a dare atto, nella parte espositiva, che l'ordinanza pronunciata fuori udienza il 4 marzo 2004 era stata notificata al P., attuale intimato, il 19 marzo 2004 (pag. 2), ritenendo, pertanto, tempestivo il ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato il 24.3.2004; entro il termine, quindi, di cinque giorni (applicabile ratione temporis nella specie) dalla notificazione del provvedimento al difensore costituito.
Se, poi, la ricorrente avesse voluto contestare la correttezza dell'indicazione contenuta nella sentenza impugnata, trattandosi di un supposto vizio revocatorio, il corretto mezzo di impugnazione sarebbe stata la revocazione.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dei principi inerenti l'interesse ad agire ( art. 100 c.p.c.).
Il motivo non è fondato.
Come si rileva dalla stessa decisione impugnata (pagg. 4-5) "l'oggetto della presente causa di opposizione agli atti esecutivi è limitato alla verifica della validità o meno dell'ordinanza depositata in cancelleria il 4.3.2004 dal g.e. nell'ambito del procedimento di esecuzione di cui al n. 259/03 R.g.e.), con il rilievo che la valutazione dell'opportunità e della legittimità di un eventuale provvedimento di sospensione esula dalla materia del contendere".
Nessun rilievo, pertanto, presenta ai fini della affermazione della persistenza dell'interesse ad agire da parte dell'opponente, l'eventuale provvedimento di sospensione dell'esecuzione, che la ricorrente sostiene essere già stata disposta con provvedimento in data 11.1.2005, posto che - come già detto - lo stesso non formava oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che riguardava esclusivamente la validità o meno dell'ordinanza di vendita.
L'interesse dell'opponente - ai sensi dell'art. 100 c.p.c. - ad una pronuncia sul punto è fin troppo evidente, essendo l'opposizione finalizzata a dimostrare l'erroneità dei presupposti in base ai quali era stato adottato il provvedimento di vendita, avverso il quale era stata proposta l'opposizione agli atti esecutivi.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012


 

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