SENTENZA EX ART. 281 – sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile iscritta al n. 3254/2009 R.G.L, avente ad oggetto opposizione al ruolo ex art. 24 D. lgs. 46/1999 , promossa da B. E. (con l'avv. V.P.), contro INPS e SCCI (con l'Avv.to R. V.), nonché contro SERIT (con l'Avv.to C. I.), dà lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del verbale di udienza al quale viene allegata.

Motivazione

Con l'odierno ricorso, depositato il 20.4.2009, parte attrice ha promosso opposizione avverso i ruoli di cui alle cartelle esattoriali numeri 293___ e 293___, per asserito omesso versamento di contributi previdenziali relativi agli anni 1998 e 2001, presuntivamente notificate il 29.3.2004, di cui è stato chiesto il pagamento anche con intimazioni notificate il 24.3.2009 (v. ricorso, pag. 2).
Deduce l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si sono costituite I'INPS e la SCCI le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita tardivamente SERIT eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 24 quinto comma, del d.lgs. 46/199, visto che le cartelle esattoriali sono state notificate il 29.3.2004, come da relazioni di notificazione prodotte.
Preliminarmente, va qualificata l'azione svolta dal ricorrente.
In generale, va osservato come, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessioni in termini per eventi sismici, etc: eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo.
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o spravvenuto del titolo esecutivo (ad es. inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99.
In ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. Statuo del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.

Nel caso di specie, l'opposizione essendo incentrata su motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (in particolare, l'opponente lamenta l'avvenuta prescrizione del credito in epoca anteriore alla notifica della cartella esattoriale, che assume omessa, mentre non deduce nessun motivo che attenga al difetto originario o sopravvenuto del titolo), deve essere qualificata come opposizione al ruolo.
Il termine per proporre l'opposizione, per motivi che attengono al merito della pretesa contributiva, è sancito dall'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n.46 ai sensi del quale "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore"
Tale termine decorre non dalla notifica dell'avviso di pagamento, ma dalla notifica della cartella di pagamento,.
Trattasi di termine avente, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, natura perentoria, essendo finalizzato a determinare nel tempo la facoltà del debitore di proporre opposizione e consentire, in tempi brevi, la costituzione di un titolo definitivo a favore dell'ente creditore.
La scadenza del termine per l'opposizione ha pertanto l'effetto preclusivo non soltanto con riferimento alla censura dei vizi formali della cartella, ma anche con riguardo alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.
Pertanto, deve ritenersi inammissibile la richiesta della parte che, non avendo presentato opposizione alla cartella esattoriale, proponga, dopo la scadenza del termine dei quaranta giorni, un'azione di accertamento negativo del credito contributivo (Corte di Appello di Torino 4 novembre 2004 n.1406; Trib. Parma, 19 novembre 2004; Trib. Milano 7 marzo 2003).
Nè appare impugnabile l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (ai sensi del quale "Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. 2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica").
Ed infatti, "In tema di riscossione di contributi previdenziali il titolo esecutivo è costituito dalla cartella esattoriale di pagamento, con la conseguenza che, in caso di omessa opposizione o di opposizione tardiva contro la stessa, diventa definitivo l'accertamento del credito contributivo in essa contenuto" (Trib. Caltanissetta, 23 novembre del 2004).
Ed invero, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, del DPR 29 settembre 1973 n. 602, che ha sostituito il cd. Avviso di mora, previsto dalla precedente normativa, non è un atto autonomo e, pertanto, contro lo stesso non possano sollevarsi contestazioni o pretese relative all'accertamento contenuto nel titolo esecutivo, costituto dalla cartella esattoriale, ma lo stesso può essere impugnato soltanto per vizi propri (come, ad esempio, vizi della notifica, non conformità al modello ministeriale previsto dal 3° comma dello stesso articolo 50 e simili, in tal senso Trib. Caltanissetta cit.).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c. (che attualmente prevede il termine perentorio di 20 giorni), atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n.46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Come in tutti i casi di opposizione soggetta a termini perentori (si veda in tema di opposizione al decreto ingiuntiv l'art. 641 c.p.c., allo stato passivo exc art. 98 l.fall., all'ordinanza ingiunzione ex lege 689/1981, agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), è onere della parte che propone l'opposizione dimostrare l'avvenuto rispetto del termine perentorio, indipendentemente dall'eventuale eccezione della parte resistente, in quanto l'esame sul rispetto dei termini spetta esclusivamente al giudice, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, è la decadenza dal potere di proporre l'opposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Parte opponente è dunque onerata dal dovere di rendere conoscibile al giudice la data della notifica dell'atto avverso il quale presenta l'opposizone
(si vedano sul punto Trib. Agrigento, 29/11/1995; Tribunale di Milano, 25/9/1995, Corte Appello Firenze 24/4/1994; Cass. 2898/93).
Or, nel caso di specie, le cartelle esattoriali impugnate, come emerge dalla documentazione prodotta dalla Serit, che va acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c. (in quanto assolutamente necessaria ai fini della decisione della causa, gravando peraltro sul ricorrente l'onere della prova in ordine alla tempestività dell'opposizione), sono state ritualmente notificate il 29.3.2004, mentre l'impugnazione del ruolo è avvenuto con il deposito dell'odierno ricorso, il 20.4.2009, dunque oltre il termine di legge di quaranta giorni. Le intimazioni di pagamento sono state peraltro notificate, per stessa ammissione di parte ricorrente, il 24.3.2009, prima dunque del decorso del termine quinquennale dalla data di notifica delle cartelle.
L'opposizione si rivela pertanto inammissibile, in quanto proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto per l'opposizione per motivi di merito ex art.24 d.lgs. 46 cit., e oltre il termine di 20 giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, ex artt 617 c.p.c. E 29 d.lgs. 46 cit.
Nè, per quanto premesso, risulta ammissibile un'azione di accertamento negativo del debito.
Ciò premesso, essendo divenuta definitiva per mancata opposizione la cartella esattoriale cui si riferisce l'intimazione di pagamento opposta, l'odierno ricorrente non può sollevare alcuna contestazione sulla esistenza del credito vantato dall'inps, divenuto inoppugnabile per quanto sopra detto e non può riproporre, in questa sede, la questione dell'asserita non debenza dei contributi in contestazione, che è una questione di merito, che poteva essere dedotta solo in sede di opposizione alla cartella esattoriale, che nella specie, come si è detto, è stata omessa.
Per i motivi sopra esposti, l'opposizione al ruolo va dichiarata inammissibile.
In ordine all'opposizione al ruolo, va infine dichiarato il difetto di legittimazione passivo di SERIT.
Ed infatti, in caso di opposizione per motivi di merito, detta legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore, in quanto la società concessionaria del servizio di riscossione è titolare unicamente dell'azione esecutiva.
Ai sensi dell'art. 24 quinto comma, del d.lgs. 46/1999, come modificato dall'art. 4, d.l. 24 settembre 2002, n.209, conv. con modificazioni, in l. 22 novembre 2005, n.265, "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore".
L'esclusione della qualità di litisconsorte necessario del concessionario è sata ripetutamente affermata dalla Suprema Corte anche sotto la vigenza del testo originario dell'art. 24 cit. La Corte ha in tal senso evidenziato che "secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione proposta ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 avverso la cartella esattoriale notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre la notifica nei confronti del concessionario – prevista dall'art. 24 cit., convertito in L. n.265 del 2002) – svolge solo la funzione di una denunziatio litis (cfr., da ultimo, Cass. n.11746 del 2004; n. 11274 del 2007; cfr. altresì, Cass., S.U., n. 16412 del 2007, ove – con riferimento al processo tributario – la precisazione dell'inesistenza di un litisconsorzio necessario anche in caso di opposizione fondata su vizi procedurali dell'atto di esazione e rivolta al solo ente impositore); tale denuntiatio, deve aggiungersi, si riferisce al concessionario che ha notificato la cartella, e non anche all'eventuale nuovo concessionario subentrato nel servizio, il quale è del tutto estraneo anche rispetto al rapporto di esazione, salvi gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c. derivanti dal trasferimento della concessione (cfr. Cass. n.13458 del 2000; n.2735 del 2004)" (Cass., civ. Sez. lav., 12 maggio 2008 n.11687).
Deve pertanto escludersi che il concessionario possa essere legittimato passivo dell'opposizione, relativamente alle contestazioni che attengono al merito della pretesa contributiva.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. E sono liquidate equitativamente come in dispositivo nei confronti dell'INPS.
Possono compensarsi nei confronti della Serit, attesa la tardiva costituzione di quest'ultima.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA inammissibile l'opposizione a tuolo e agli atti esecutivi;
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di Serit con riguardo all'opposizione al ruolo;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese processuali, in favore di INPS-SCCI, che si liquidano in complessivi € 500 oltre iva e cpa se dovute come per legge;
COMPENSA le spese nei confronti della SERIT;
Così deciso e pubblicato in Catania 15 giugno 2012
Il Giudice
Dott. Mario Fiorentino


 

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