REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Rosaria M. Castorina, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.7539/2007
tra M***** G****** - opponente -
Contro Inail e Serit Sicilia S.p.a. - opposti -
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
All'udienza del 11.2.2010 i procuratori delle parti concludevano come da scritti difensivi.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 3.8.2007 M**** G**** esponeva di aver appreso di una iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà.
Evidenziava che non le era mai stata notificata alcuna cartella esattoriale ed eccepiva la nullità per mancata motivazione, la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei contributi richiesti nonchè l'intervenuta prescrizione degli stessi stante il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 della l. n.335/1995.
Concludeva quindi chiedendo dichiararsi nulla o comunque disporre l'annullamento delruolo opposto con condanna dei resistenti al pagamento delle spese.
La Serit Sicilia S.p.a. costituendosi in giudizio eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di opposizione.
Resisteva l'INAIL il quale evidenziava che i premi oggetto dell'iscrizione ipotecaria erano relativi alla cartella n.021**** la quale era stata interamente sgravata e alla cartella n.014**** ancora dovuti.
Sospesa l'esecutività del ruolo, all'udienza del 11.2.2010 la causa veniva definita nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

Osserva preliminarmente il decidente che la Serit Sicilia ha solo dedotto, ma non provato che le cartelle esattoriali siano state effettivamente notificate.
La iscrizione ipotecaria effettuata sulla base di una cartella esattoriale non notificata o mal notificata deve essere, pertanto dichiarata illegittima, mancando la preventiva notifica del titolo esecutivo.
In tema di riscossione dei contributi previdenziali la mancata previa notifica della cartellaesattoriale di pagamento - o, a maggior ragione, dell'avviso di accertamento - comporta la invalidità della iscrizione ipotecaria.
L'ente riscossore, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute.
Altra conseguenza è costituita dal fatto che devono considerarsi ammissibili le contestazioni riguardanti il merito della pretesa contributiva da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo, atteso che la mancata notifica della cartella ha impedito che decorresse il termine di decadenza fissato dall'art. 24 D. Lgs. n.46/99, ma non esclude che il ricorrente possa impugnare l'iscrizione a ruolo, che contiene un accertamento del debito contributivo e che rappresenta l'atto avverso il quale è prevista la possibilità di proporre opposizione.
Infatti, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/99, "Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore."
Il termine dalla notifica della cartella costituisce il momento finale entro il quale è possibile impugnare l'iscrizione a ruolo, ma nulla esclude che si possa chiedere un accertamento negativo del credito già iscritto a ruolo, ove di esso si abbia comunque sicura contezza.

Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla cartella n. 2931****** sgravata dall'istituto previdenziale per come dallo stesso dedotto.

Con riferimento alla cartella n.29310***** parte opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito contributivo preteso relativo al 1996. Lo stesso opponente ha evidenziato di aver appreso della iscrizione ipotecaria solo nel luglio 2007.
I contributi relativi all'anno 1996 sono irrimediabilmente prescritti.
Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge n.335 del 1995, infatti, il termine prescrizionale per il versamento dei contributi previdenziali è divenuto quinquennale a partire dal gennaio del 1996, fatti salvi dal successivo comma 10, per le contribuzioni relative alle annate precedenti, gli atti interruttivi già compiuti o le procedure iniziate.
Nella specie è pacifico che alcun atto interruttivo sia stato posto in essere in data precedente e che non vi fossero in corso procedure di recupero crediti.
Sicchè - a parere di questo decidente - trova esclusiva applicazione il nuovo termine di prescrizione quinquennale, nella specie ampiamente decorso.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico solidale si Serit e Inail.

PQM

Il Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella 2931PPPP;
accoglie l'opposizione e dichiara illegittima l'iscrizione ipotecaria effettuata sulla cartella esattoriale n.293**** perchè non notificata.
Dichiara prescritti i crediti di cui all'iscrizione a ruolo relativi al 1996.
Condanna la Serit Sicilia spa e l'Inps in persona dei legali rappresentanti in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 700,00 di cui euro 300,00 per onorari (oltre iva e cp e rimborso spese generali).
Così deciso il 11.2.2010
Depositato in cancelleria oggi 11.2.2010


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.