REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, dando pubblica lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all’udienza dell’11/12/2019, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 8319/2018
Promossa da
G. M. A. rappresentato e difeso dall’avv. ORAZIO ESPOSITO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Carmelo Patanè Romeo, 28
-ricorrente-
contro
I.N.P.S. (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. – S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONELLA TROVATI giusta procura generale in Notar Paolo Castellini di Roma
-resistente-

Svolgimento del processo

Brevi ragioni in fatto e in diritto
Con ricorso del 30/8/2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito n. 59320180003636762 notificato il 3/8/2018, con il quale gli era stato intimato il pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive dovuti alla Gestioni Artigiani, relativi al periodo 1/2017– 12/2017 dell’importo complessivo di euro 2.992,74.
Precisava che i contributi richiesti erano suddivisi in tre rate relative a tre periodi dell’anno (dall’1/2017 al 3/2017, dal 4/2017 al 6/2017 e dal 7/2017 al 9/2017) ed eccepiva che gli stessi non fossero dovuti in assenza del necessario presupposto impositivo in quanto, nell’anno in questione, il medesimo non aveva esercitato l’attività di artigiano ma piuttosto quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della C.s.r.l.
Produceva al riguardo il CUD dal quale si evinceva lo svolgimento della suddetta attività lavorativa dal 2014 al 2017 e contestava la sua iscrizione alla Gestione Artigiani, non essendo mai stato titolare di impresa commerciale e non avendo svolto altra attività che potesse giustificare la suddetta iscrizione. Eccepiva altresì che dall’atto impugnato non si evincessero i motivi dell’addebito, con conseguente lesione del suo diritto di difesa: chiedeva pertanto che, previa sospensione dell’esecuzione, fosse annullato l’avviso di addebito impugnato.

Con decreto del 31/8/2018, ravvisata la sussistenza di gravi motivi, veniva sospesa l’esecuzione e fissata l’udienza di discussione.

Con memoria del 10/10/2019, si costituiva in giudizio l’INPS documentando il sopravvenuto sgravio totale del ruolo e chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di lite. Produceva a tal uopo il “prospetto dettaglio sgravi AVA”.
Pertanto, delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario, all’odierna udienza, alla luce dell’intervenuto sgravio, parte opponente concordava sulla declaratoria di cessata materia del contendere sulla domanda principale, insistendo tuttavia nella domanda accessoria di condanna dell’ente impositore al pagamento delle spese processuali.
La causa viene indi decisa con la presente sentenza.

Motivazione

L’avvenuto sgravio totale dell’avviso di addebito, documentato dall’INPS, costituisce evento sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo esecutivo, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Infatti, quando le parti risolvono fuori dal processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d’essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell’agente.

L’interesse alla pronuncia giudiziale permane, tuttavia, con riferimento al riparto delle spese del giudizio, per cui è necessario comunque procedere all’esame dell’opposizione al fine della valutazione della soccombenza virtuale, procedendo dunque, secondo costante esegesi interpretativa, alla cognizione della controversia come sarebbe stata in assenza dell’evento determinante la parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 2957/1999).
Orbene, posto che l’unico motivo di opposizione verte sul merito dell’iscrizione a ruolo, eccependosi l’assenza nella specie del presupposto impositivo, l’opposizione va qualificata come opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999.
In assenza dello sgravio operato dall’INPS, avrebbe dovuto previamente – ed anche d’ufficio (cfr. sin da Cass. 27/2/2007 n. 4506) – verificarsi la tempestività del ricorso.
Va dunque preliminarmente dichiarata la tempestività dell’opposizione proposta nel termine perentorio di cui all’art. 24 d.lgs. 46/1999; il ricorso risulta infatti depositato in data 30/8/2018 entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell’avviso di addebito eseguita il 3/8/2018 (come dichiarato da parte ricorrente e rimasto incontestato).

Venendo all’esame del merito, le censure relative alla non debenza della somma ingiunta a titolo di contributi IVS per non aver svolto alcuna attività artigiana nel periodo di riferimento appaiono fondate. L’opponente ha infatti depositato certificazione Unica 2018 relativa all’anno 2017 dalla quale si evince lo svolgimento in quell’anno di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della C. s.r.l. con sede in San Giovanni La Punta, provando dunque la mancata ricorrenza nella specie dei presupposti per la sua iscrizione alla Gestione Artigiani.
Pertanto, in assenza dello sgravio costituente evento determinante la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, l’opposizione sarebbe stata accolta e l’iscrizione a ruolo sarebbe stata dichiarata illegittima.

Dall’altro lato, l’INPS ha riconosciuto la fondatezza delle censure mosse, emettendo il provvedimento di sgravio, sebbene in data successiva alla notifica dell’avviso di addebito e alla sua impugnazione.
Ai fini della statuizione sulle spese di lite rilevano pertanto, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente a fondamento dell’impugnazione proposta e, dall’altro, la condotta processuale dello stesso Istituto previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa del contribuente.

Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite, liquidate per l’intero in dispositivo, vanno poste a carico dell’INPS nella misura della metà, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e compensate per la restante parte.

PQM

Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l’INPS al pagamento, in favore dell’opponente ed in ragione della metà, delle spese processuali che si liquidano nell’intero in complessivi euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario; compensa la restante parte;
Così deciso in Catania l’11 dicembre 2019
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio


 

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