REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al N. 10313/2014 R.G., avente ad oggetto: opposizione al ruolo d.lgs. 46/1999
PROMOSSA DA
S. S., con il patrocinio dell’Avv.to ESPOSITO ORAZIO STEFANO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA CARMELO PATANE’ ROMEO 28 CATANIA
RICORRENTE
CONTRO
S.C.C.I. SPA- SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS , con il Patrocinio dell’Avv.to V. R., elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA C/O UFFICIO LEGALE INPS 26 95131 CATANIA
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , con il Patrocinio dell’Avv.to V. R., elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA C/O UFFICIO LEGALE INPS 26 95131 CATANIA
RESISTENTE/I
All’odierna udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all’esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ex art. 429 c.p.c., con motivazione contestuale.

Motivazione

1. Premessa
Parte attrice ha promosso opposizione avverso l’avviso di addebito indicato in ricorso con il quale le è stato richiesto il pagamento di somme per asserito omesso versamento di contributi previdenziali inerenti alla gestione agricola relativi al periodo di competenza 2013/1.
Deduce di non essere tenuta al pagamento delle somme richieste, atteso che, come risulta dalla documentazione prodotta, ha cessato l’attività di che trattasi dal 31.12.2008.
Si sono costituiti l’INPS e la SCCI i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati e trascritti.

2. Competenza territoriale
Alla luce degli atti di causa, sussiste la competenza territoriale di questo Ufficio ai sensi dell’art. 444 c.p.c.,

3. Qualificazione della domanda.
Preliminarmente, occorre qualificare la domanda proposta dal ricorrente.
In generale, va osservato come nella materia in scrutinio, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull’an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull’esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l’iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l’iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l’opposizione va qualificata come opposizione all’iscrizione a ruolo.
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica alla notifica della cartella di pagamento), l’opposizione va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99.
In ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell’intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all’esecuzione forzata (nullità della cartella o dell’intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l’azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce motivi che attengono al merito della pretesa contributiva, sicché l’opposizione va qualificata come opposizione al ruolo.

4. Tempestività
Il termine per proporre opposizione al ruolo va desunto dall’art. 24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999 secondo cui “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Il ricorso, pertanto, avuto riguardo alla data di deposito dello stesso, nonché della data di notifica degli atti opposti, come documentata in atti, è tempestivo.

5. Merito
Nel merito, il ricorso proposto nei confronti dell’INPS è fondato e va accolto.
Risulta provato dalla documentazione prodotta che parte ricorrente ha cessato di svolgere l’attività per la quale le è stato richiesto l’adempimento dell’obbligo contributivo quantomeno a partire dal 2009, se non prima.
Si consideri, a tal riguardo, la domanda di cancellazione proposta ed in atti del 21.7.2009, la sentenza emessa inter partes da questo ufficio il 24.5.2014 (proc. n. 10470/2010), le svariate comunicazioni proposte dalla parte ed in atti.
Sicché appare evidente come la stessa, in assenza di ogni diversa e concreta deduzione da parte dell’Istituto, che non è stato in grado di offrire alcuna prova in ordine alla permanenza dei presupposti del credito contributivo (sul punto appaiono inammissibili i capitoli di prova dedotti, in quanto eccessivamente generici ed esplorativi), non sia tenuta al pagamento dei contributi richiesti, relativi ad anni successivi alla data della cessazione, per come emerge dall’esame della documentazione in atti.
Sul punto, va peraltro ricordato che “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma” (Cass. civ. sez. lav. 12 aprile 2010 n. 8651).
Alla luce degli atti di causa, deve pertanto concludersi per la fondatezza dell’opposizione proposta.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’INPS ex art 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per la condanna dell’istituto alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che, nonostante i numerosi solleciti della parte ricorrente alla cancellazione dalla gestione agricola, la sentenza emessa inter partes il 24.5.2014 (che ha appunto accertato l’insussistenza dei requisiti quantomeno a partire dal 2009), l’INPS ha proseguito nella notifica di titoli (nel caso odierno l’avviso di addebito), sull’erroneo presupposto della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti legittimanti l’iscrizione, senza neppure avere cura, in sede giudiziaria, di giustificare il proprio operato (del tutto generici risultano gli elementi dedotti in questa sede), che appare pertanto del tutto temerario ed intrapreso con colpa grave.

In ordine alla quantificazione del danno, questo può, in via equitativa, rapportarsi al 50% dell’importo richiesto con l’avviso oggi opposto, essendo evidente il nocumento morale e patrimoniale derivante alla parte dalla ricezione di atti unilaterali, intimanti il pagamento di somme, e soggetti a termini di impugnazione perentoria, nonostante il giudizio già concluso nel maggio del 2014 e le precedenti comunicazioni di cancellazione.
In ogni modo, si osserva come chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 30.07.2010 n. 17902), l’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha aggiunto il terzo comma all’art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell’avversario.
Pertanto l’INPS va condannata in favore del ricorrente al pagamento della somma, a titolo risarcitorio, di €.1550,00.

PQM

Il Tribunale di Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso nei confronti dell’INPS e SCCI e, per l’effetto, annulla gli atti opposti;
CONDANNA l’INPS al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente-opponente, che si liquidano in €.1.245,00 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del Procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
CONDANNA l’INPS al pagamento, in favore del ricorrente, dell’importo di €.1550, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Così deciso e pubblicato, in Catania, lì 21/04/2017
IL GIUDICE
(Dott. Mario Fiorentino)


 

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