REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dottor Rosario Maria Annibale Cupri, all’udienza di discussione del 16/04/2019 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10547/2014 R.G. Lavoro, promossa
DA
L. C. A. S., rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Stefano Esposito, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
CONTRO
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario di SCCI S.p.A. - SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. rappresentato e difeso dall’avv. Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti in Notar P. Castellini di Roma del 21/07/2015 rep. N.80974;
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 04/11/2014, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per l’annullamento dell’avviso di addebito n. 59520140002291679, col quale gli veniva intimato il pagamento dell’importo di Euro 21.891,90 per contributi IVS e somme aggiuntive dovuti alla Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi e associati per gli anni 2007-2008-2009-2010-2011-2012.
Eccepiva la prescrizione dei contributi relativi agli anni 2007-2008-2009 e la decadenza ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 46/1999.

Resisteva in giudizio l’INPS contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto; in subordine chiedeva che fossero dichiarato dovuti i contributi accertati in corso di giudizio.
Autorizzato il deposito di note all’udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da atti di causa; indi la causa è stata discussa e decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

I motivi di opposizione relativi alla regolarità della procedura e ai vizi formali della procedura esecutiva integrano un’opposizione agli atti esecutivi (Cassazione civile, sez. I, 3 agosto 2001, n. 10711; Cassazione civile, sez. I, 18.7.2005 n. 15149).
La domanda proposta dall’opponente va qualificata come opposizione agli atti esecutivi in relazione al dedotto vizio di decadenza ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 46/1999. Come affermato dalla Corte di Cassazione “l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi” (art. 617 c.p.c.; cfr, Cass., nn. 25757/2008; 18207/2003 6756/2012).
L’opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 c.p.c. deve essere proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (Dal primo marzo 2006, il termine di cinque giorni per l'opposizione previsto dal tenore originario dell'art. 617 c.p.c., è stato elevato a venti giorni dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80).
Nella specie l’avviso di addebito impugnato risulta notificato in data 23/09/2014, come ammesso dal ricorrente e non contestato dall’INPS, sicchè l’opposizione agli atti esecutivi appare tardivamente proposta essendo stato il relativo ricorso depositato in data 04/11/2014. L’opposizione agli atti esecutivi andava proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie).

Per quanto attiene al merito, va parzialmente accolto il motivo di opposizione, relativo alla prescrizione dei contributi e sanzioni per gli anni 2007, 2008 e 2009 esigibili sino al 23/09/2014 oggetto dell’avviso di addebito impugnato.
L’art. 3, comma 9, della legge n.335 del 1995, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 1996 le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso di cinque anni” e che, in forza del regime transitorio dettato dal comma 10 del citato art. 3, “i nuovi termini prescrittivi quinquennali si applicano anche alle contribuzioni precedenti la data di entrata in vigore della legge n.335/95 (vale a dire il 17 agosto 1995), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.
Nella fattispecie in esame trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale che risulta decorso per i contributi esigibili sino al 23/09/2014 per gli anni 2007, 2008 e 2009, posto che il primo atto di riscossione del credito è costituito dalla notifica dell’avviso di addebito oggetto del presente giudizio avvenuta appunto il 23/09/2014.

Per gli altri contributi portati dall’avviso di addebito per i quali non si è maturata la prescrizione si evidenzia un difetto di allegazione di specifici motivi di opposizione relativi al merito della pretesa creditoria, dal momento che dall’esame dell’atto impugnato si evince che i contributi richiesti afferiscono alla gestione agricola, sicchè era onere di parte opponente quantomeno contestare la sussistenza dei requisiti previsti per la iscrizione a tale gestione gravando, poi, sull’INPS la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva.
E in effetti, corrisponde al vero che in tema di riscossione di contributi previdenziali l’opposizione a cartella esattoriale e ad avviso di addebito apre un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto
previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo che va accertato secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l' onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l' onere di contestare i fatti costitutivi del credito (Cass. 06/11/2009 n. 23600).

Di contro, si osserva che di fronte alla pretesa contributiva esplicitata in cartella con l’indicazione di dati precisi (natura del contributo, anni di riferimento e importi) era onere di parte ricorrente contestare in maniera specifica i fatti costitutivi del credito dando dimostrazione della infondatezza della pretesa dell’INPS.
Visto che tale onere è rimasto inadempiuto, non avendo parte ricorrente dedotto nessun motivo di opposizione o meglio nessun fatto volto a contrastare la pretesa dell’INPS, il ricorrente deve pagare i contributi non coperti da prescrizione alla stregua della regola processuale relativa alle conseguenze della mancata contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dalla controparte (cfr. Cass. S.U. 17 giugno 2004 n. 11353 e la giurisprudenza successiva, come Cass. 3 maggio 2007 n. 10182).

Sulla base delle superiori considerazioni, l’opposizione proposta va parzialmente accolta e per l’effetto vanno dichiarati non dovuti i contributi e somme aggiuntive per gli anni 2007,2008 e 2009 esigibili sino al 23/09/2014, mentre nel resto il
ricorso va rigettato.
Avuto riguardo al parziale accoglimento della opposizione le spese di lite vanno compensate.

PQM

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10547/2014 RG;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara non dovuti i contributi e somme aggiuntive per gli anni 2007,2008 e 2009 esigibili sino al 23/09/2014 portati dall’avviso di addebito n. 59520140002291679;
rigetta nel resto l’opposizione;
Spese compensate.
Catania, 16/04/2019
Il Giudice del Lavoro
Dottor Rosario Maria Annibale Cupri


 

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