REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha
pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 438 /2019 R.G. promossa
da
L. S.,rappresentato e difeso dall’Avv. GIARDINA SIMONE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente
contro
INPS (c.f.80078750587 ), rappresentato e difeso dall‘Avv. RIZZO ANTONINO , elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 91100 TRAPANI
-resistente
OGGETTO: obbligo contributivo del lavoratore autonomo.
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art 83 comma 7 , lett.h) del d.L. 18/2020 , da intendersi qui integralmente trascritte.

Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso depositato il 9/03/2019, ha proposto opposizione avverso l’avviso di addebito n. 59920180003602624000 notificato in data 22/02/2019, riguardante contributi IVS, gestione esercenti attività commerciali, sul reddito eccedente il minimale in riferimento al periodo dal 01/2012 al 12/2012, per un importo totale pari ad € 7.223,59, compresi accessori, calcolato sulla base del maggior reddito accertato dall’agenzia delle entrate.
L’opponente ha dedotto ed allegato a sostegno delle sue ragioni:
1.di aver impugnato l’atto presupposto dell’Agenzia delle entrate e che il procedimento era pendente;
2. illegittimità dell’iscrizione a ruolo stante la non definitività dell’atto presupposto;


Nel costituirsi in giudizio, l’INPS ha chiesto rigettarsi l’opposizione in quanto infondata.

Motivazione

L’opposizione è fondata e va accolta, per quanto infra.
Ai fini del decidere va richiamato il condiviso principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte, secondo cui "in materia d'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" (Cass. Sentenza 9 aprile 2014, n. 8379).

Non vi è dubbio poi che, le disposizione sull’iscrizione a ruolo devono intendersi ora riferite all’avviso di addebito secondo quanto previsto dall’art. 30 D.L. 78/2010.
In definitiva, il ricorso va accolto poiché non poteva procedersi alla emissione e notifica dell’avviso opposto successivamente al 15/012018 data di proposizione del ricorso avanti al Giudice tributario.
Le spese di lite possono compensarsi tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate.

PQM

Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso e annulla la cartella opposta.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 19/11/2020
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra


 

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