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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI SEZIONE 3
riunita con l'intervento dei Signori:
- SALEMI ANNIBALE RENATO Presidente e Relatore
- BARBERA FRANCO Giudice
- GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.803/2019
depositato il 26/09/2019
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE N.20338 IMP. CATASTALE 2019
contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TRAPANI
VIA F. MANZO 8
proposto dai ricorrenti
S.F.M.
difeso da:
CALLOTTA VITO
VIA G. ADRAGNA N.46 91100 TRAPANI TP
difeso da:
CATAUDELLA FABIANA
VIA G. ADRAGNA N.46 91100 TRAPANI TP
LETTI GLI ATTI
Udito il relatore
sentite le parti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26.9.2019 il Notaio Dott. F.M.S., rappresentato e difeso dall'avv. Stanca Vito Callotta nonché dell'avv. Fabiana Cataudella, impugnava l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Trapani per imposta di registro n.20338 del 8.2.2019, per imposta ipotecaria, sostenendone l'illegittimità.
Sostiene parte ricorrente che la tassazione dell'atto enunciato, accettazione tacita dell'eredità a seguito di atto di disposizione, costituisse formalità conseguente all'atto pubblico ricevuto da notaio e, pertanto esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali, catastali e dalla tasse ipotecarie, essendo di contro soggette all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva con proprie controdeduzioni insistendo nel suo operato ritenendo applicabile la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21.2.2014 e ritenendo di escludere la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità nel novero degli atti e formalità direttamente conseguenti ad atti traslativi.
All'udienza del 16.1.2020 la controversia veniva posta in decisione.
Motivazione
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente questo Collegio deve affrontare il valore della circolare posta a fondamento dell'imposizione da parte dell?Agenzia.
Essa pur rappresentando per il funzionario e il dirigente tributario una indicazione molto forte dell'azione amministrativa non può porsi in contrasto con la legge nella gerarchia delle fonti.
Nel merito la trascrizione tacita dell'eredità è lo strumento giuridico attraverso il quale si rende opponibile erga omnes una vicenda traslativa mortis causa di un immobile ereditario già inevitabilmente avvenuta prima dell'atto dispositivo che ad essa logicamente e giuridicamente consegue.
Il combinato disposto degli art. 476 e 2648 c.c. evidenza la peculiare natura del legame che sussiste tra l'accettazione tacita e l'atto dispositivo che la presuppone, legame in virtù del quale la prima può ritenersi una formalità direttamente conseguente al secondo. Ciò perché la trascrizione dell'accettazione tacita è proprio richiesta sulla base dell'atto traslativo. Essa è essenziale per assicurare l'efficacia della trascrizione dell'atto traslativo ed è funzionale per assicurare tale effetto.
Per tale ragione la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità deve ritenersi soggetta unicamente al pagamento dell'imposta ipotecaria nella misura fissa con esenzione da imposta bi bollo e da tassa ipotecaria.
I contrasti giurisprudenziali suggeriscono la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Trapani il 16 gennaio 2020.
Depositata in segreteria il 23 gennaio 2020
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
Tribunale Catania Quarta - Sentenza 1432/2024 del 18.03.2024
Nulla la confisca dell'auto emessa anni dopo il sequestro
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Nulla la confisca dell'automobile emessa dopo anni dal sequestro
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