REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI SEZIONE 8
riunita con I'intervento dei Signori:
GRILLO SALVATORE Presidente
PICUNO CARLO Relatore
AVALLONE ADA CARMELA Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.4224/2015
depositato il 18/12/2015
- avverso CARTELLA Dl PAGAMENTO n.____ TAS.AUTOMOBILI
- avverso RUOLO N______ TAS.AUTOMOBILI
- avverso RUOLO N______ TAS.AUTOMOBILI
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:
__________________

proposto dal ricorrente:
F.S. srl
difeso da:
MACI AVV BIAGIO
MAVIGLIA AVV. BRUNO
VIA F.A.ASTORTE 7 73042 CASARANO LE

Svolgimento del processo

La Società ricorrente impugna la cartella di pagamento in epigrafe notificata nell'ottobre 2015 con la quale Equitalia Sud Spa richiedeva il pagamento di tasse automobilistiche anno 2008 per n. 6 veicoli alla medesima intestati lamentando:
1. Nullità per inesistenza delle notifica in quanto effettuata senza ricorso ai soggetti legalmente abilitati e ad indirizzo errato;
2. Nullità per intervenuta prescrizione in quanto la cartella è stata notificata oltre il termine triennale, in quanto non risultano mai notificati atti di accertamento precedenti;
3. Nullità per violazione dell'art. 25 del DPR n. 602/73 il quanto la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il Il anno successivo a quello in cui l'accertamento sarebbe divenuto definitivo: poiché gli avvisi di accertamento
sarebbero divenuti definitivi nel 2012, la cartella doveva essere notificata entro il 2014;
4. Nullità per violazione della legge n. 241/90 e l.n. 212/2000 per carenza di motivazione stante la mancata notifica degli avvisi di accertamento;
Lamenta inoltre mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli aggi, mancata indicazione della consegna del ruolo all'esattore, mancata sottoscrizione dei ruoli, mancata indicazione del responsabile del procedimento, assenza di firma del legale rappresentante di Equitalia Sud Spa.
Chiede declaratoria di nullità e condanna alle spese con distrazione.

Si è costituita Equitalia Sud Spa chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che le censure afferenti la notifica degli avvisi di accertamento devono essere rivolti alla Regione Puglia cui l'atto è stato dal difensore spedito con raccomandata. Ribadisce la legittimità del proprio operato contestando le formulazione della ricorrente.

La ricorrente ha depositato memorie illustrative eccependo la legittimità della costituzione di Equitalia Sud a mezzo di avvocato munito di delega e non di proprio funzionario, ribadendo le proprie eccezioni anche in ordine all'obbligo di chiamata in causa dell'Ente impositore da parte del Concessionario.

Motivazione

In via assorbente rispetto a tutte le motivazione del ricorso il collegio osserva che l'assenza agli atti della prova delle notifica degli avvisi di accertamento determina l'illegittimità della cartella di pagamento, per inutile decorso del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione di accertamento: la mancata rituale chiamata in causa della Regione Puglia da parte dell'onerata concessionaria per la riscossione - non trattandosi nel caso in specie di fattispecie sussumibile all'ipotesi di litisconsorzio necessario ( cfr. Cass. n.16412/07 - 1009/2016) - non consente a questo giudice di valutare l'effettiva avvenuta notifica degli avvisi di accertamento entro il termine decadenziale triennale.

Pertanto il ricorso merita accoglimento per intervenuta decadenza.
Il regime delle spese segue la soccombenza.

PQM

Il collegio accoglie il ricorso e condanna Equitalia Sud Spa alle spese di causa che liquida in complessivi € 300,00 oltre accessori di legge da distrarre ai procuratori costituiti antistatari.
Bari, 15 giugno 2016
Depositata in segreteria il 5 luglio 2016


 

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