REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Paternò
Sezione Civile
Il Giudice di Pace di Paternò, Dott.ssa Anna Motta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 239/2016 R G. promossa con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c
da
C. D., elettivamente domiciliata a Catania in Via Carmelo Patane Romeo n. 28, presso lo studio dell'avv. Orazio Esposito che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Gennaro Esposito giusta procura in atti
- opponente-
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. Servizio Riscossione Tributi Agente della Riscossione per la provincia di Catania ( CF. 00833920150 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Catania in Via F. Battiato n. 9, presso lo studio dell'avv. Simona Maria Leanza che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- convenuta - opposta
contra
COMUNE DI PATERNO' ( CF. 00243770872 ) in persona del Sindaco pro- tempore, elettivamente domiciliato presso il Palazzo Municipale rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Platania giusta delega in atti
- convenuto -
contro
COMUNE DI CATANIA in persona del Sindaco pro-tempore ( CF. 00137020871 ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Gennaro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Catania, Via Umberto n. 151, presso l'Avvocatura dell'Ente convenuto-opposto
contro
PREFETTURA DI CATANIA in persona del Prefetto pro tempore ( CF.80009650872) con sede a Catania Via Prefettura n. 1
convenuto opposto - contumace

CONCLUSIONI: come in atti e verbale di udienza del 6.09.2016

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato per l'udienza del 13 maggio 2016 C. D., rappresentata e difesa come in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, meglio indicata nell'atto di opposizione, notificata in data 3.03.2016, per il mancato pagamento di cinque cartelle (n.ri _____) tutte relative a contravvenzione per violazione del Codice della Strada.
L'opponente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica delle cartelle e per l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81.
Per i motivi di cui sopra chiedeva che il Giudice di Pace adito dichiarasse nulla e illegittima l'impugnata intimazione di pagamento e le relative cartelle. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario.

Incardinatosi il contraddittorio rimaneva contumace la Prefettura di Catania ma si costituivano in giudizio sia la Riscossione Sicilia S.p.A. sia il Comune di Paternò che il Comune di Catania che impugnavano l'opposizione chiedendone il rigetto.
Precisate le conclusioni di cui a verbale e note conclusive, depositate solo dall'opponente, all'udienza del 6.09.2016 la causa veniva assegnata a sentenza.

Motivazione

Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia della Prefettura di Catania regolarmente citata e non costituitasi.

Sulla impugnabilità dell'intimazione di pagamento.
Il titolo notificato come intimazione di pagamento può ritenersi di per se autonomamente impugnabile, poiché contiene tutti gli elementi della cartella di pagamento.
Secondo la S.C. è impugnabile ogni atto che pone a conoscenza del contribuente una pretesa in relazione alla quale, sorge l'interesse del cittadino alla tutela delle proprie ragioni finalizzata a verificare la legittimità stessa della pretesa, senza la necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti espressamente dichiarati impugnabili dal D.Lgs. n.546/1992 art.19. L'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo cioè di uno degli atti considerati impugnabili dal D.Lgvo 31.12.1992 n. 546 art. 19 (Cass. N. 742/2010, Cassazione SU, 10672/09-11087/2010)

L'azione proposta dall'odierno opponente va inquadrata entro lo schema del rimedio processuale previsto dagli art. 615 cpc, essendo contestato il diritto dell'ente esattore a procedere esecutivamente riguardo alla carenza di un diritto alla tutela esecutiva, quale mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale pertinente a inefficacia del titolo esecutivo originaria o sopravvenuta.
"Soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella)" (Trib. di Catania sez. Lavoro sent. n.551/2010).

In relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, competente per territorio ex art. 27 c.p.c, che nel caso in oggetto è il giudice adito, risiedendo l‘opponente in Paternò.

Sempre in via pregiudiziale deve darsi atto che con riferimento al ruolo emesso dal Comune di Catania portato dalla cartella n._______, l'Ente impositore ha provveduto ad effettuare lo sgravio chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Questo decidente, pertanto, non può fare altro che dichiarare, con riferimento alla suddetta cartella, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

In relazione alle altre cartelle esattoriali l'opposizione è fondata e va accolta per intervenuta prescrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 Cds e 28 della legge n. 689/81.
L'art. 28 I. n. 269 del 1981 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di denaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione stessa la quale si pone come fonte di obbligazione. Conseguentemente la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata (Cass. Civ. Sez II 14 marzo 2007 n.5806).
Il titolo esecutivo è costituito dal verbale di accertamento e non dalla cartella esattoriale che è un'intimazione a pagare che ha solo lo scopo di mettere in mora il debitore e di interrompere la prescrizione.
Dalla notifica della cartella comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione di cinque anni.

Nel caso in esame la Riscossione Sicilia s.p.a nel costituirsi ha fornito la prova della notifica delle cartelle esattoriali n.____ (notificata l'8.05.2007); n.______ (notificata il 31.03.2007); n._______ (notificata l'8.05.2007); n._________ (notificata il 15.12.2007) ma non ha fornito la prova del compimento di atti interruttivi della prescrizione anteriormente
alla intimazione di pagamento del 3.03.2016.
Poiché l'atto opposto è stato notificato oltre cinque anni a far data dall'ultima cartella esattoriale ne segue che deve dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme portate nelle cartelle esattoriali impugnate e non dovuti i relativi importi.

Priva di efficacia probatoria la produzione delle sole fotocopie, prodotte dalla Riscossione, degli avvisi di ricevimento delle raccomandate del 11.10.2012 (prive dell'atto contenuto nel plico) atteso che l'avviso di ricevimento della raccomandata fa fede esclusivamente delle circostanze che vi sono attestate, dunque della sola ricezione della raccomandata e non già del suo contenuto.
Pertanto, secondo I‘assunto della difesa dell'opponente, che si condivide, non avendo il concessionario prodotto copia del relativo atto, è impossibile accertare se lo stesso è valido ai fini dell'interruzione della prescrizione.


Ogni altra questione resta assorbita e non merita approfondimento.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dei motivi che hanno portato all'accoglimento della domanda vengono poste a carico della Riscossione Sicilia S.p.A.

PQM

II Giudice di Pace di Paternò, definitivamente pronunciando nella causa n. 239/2016 RG - promossa con atto di citazione in opposizione da C. D. nei conftonti della Riscossione Sicilia S.p.A., della Prefettura di Catania del Comune di Catania e del Comune di Paternò, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- tempore, così decide:
dichiara la contumacia della Prefettura di Catania
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n._____ relativa a ruolo emesso dal Comune di Catania;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nulle e prive di efficacia alcuna le cartelle di pagamento n._________, messe a fondamento dell'atto impugnato, e, conseguentemente, dichiara estinta la obbligazione di pagamento in essa contenuta perché prescritto il diritto ad esigere;
-condanna la Riscossione Sicilia S.p.A. Servizio Riscossione Tributi Agente della Riscossione per la provincia di Catania in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in e 130,00 per spese ed e 450,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Orazio Esposito, che ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari;
- sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Paternò 10.10.2016
Depositato in cancelleria il 12.10.2016


 

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