REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Catania- Sezione Lavoro - composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott.ssa Concetta Maiore Presidente
dott.ssa Graziella Parisi consigliere relatore
dott.ssa Alessandra Santalucia consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella controversia di lavoro in grado d'appello iscritta al n. 581/2016 R.G. proposta da
P. S. rappresentato e difeso dall'avv. O. Esposito, giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, anche quale procuratore della società dl cartolarizzazione dei crediti S.C.C.I spa, elettivamente domiciliato in Catania presso la sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. R. Vagliasindi, per procura generale alle liti, richiamata in atti.
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a cartelle esattoriali.
All'udienza odierna i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2493/2016 del 13.6.2016 il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione proposta dall'appellante, come in epigrafe generalizzato, avverso le cartelle n. 2932008044188811, n. 29320090017985232, n. 29320090021797020, ritenendo l'opposizione tempestiva ma insussistenti i presupposti per l'iscrizione dell'opponente
alla gestione lavoratori agricoli autonomi.
Quanto alla cartella n.293201000021121436000 il tribunale dichiarava l'opposizione inammissibile per mancato rispetto del termine perentorio di giorni 40 ex art. 24 dlgs n. 46/1999, essendo stata la cartella notificata il 12.7.2010 e il ricorso depositato il 23.8.2010 (i 40 giorni scadevano il 21.8.2010).
Avverso tale pronuncia P. S. ha proposto appello affidato ad un solo motivo.
Ha resistito I'INPS.
La controversia, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza odierna viene decisa mediante lettura della presente sentenza.

Motivazione

Va in primo luogo rilevato che avendo il primo giudice dichiarato l'estraneità della Serit Sicilia spa al motivo posto a base della decisione e non essendo tale statuizione oggetto di critica la notifica dell'atto di appello al concessionario della riscossione assume la valenza di semplice litis denuntiatio.

Con l'unico motivo di appello si censura il capo di sentenza che ha ritenuto inammissibile l'opposizione ad una delle 4 cartelle, evidenziando che il 21 agosto 2010, data di scadenza del termine di giorni 40 di cui all'art. 24 dlgs n. 46/1999, era sabato per cui, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., lo stesso doveva ritenersi prorogato al 23 agosto, cioè al lunedi successivo.
La deduzione dell'appellante è corretta: effettivamente giorno 21 agosto (data indicata dallo stesso Tribunale quale scadenza dei 40 giorni) era sabato; in base al combinato disposto dei commi IV ("Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo") e V ("La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato") la scadenza viene prorogata al lunedi successivo 23 agosto 2010.

Non può condividersi la difesa dell'INPS, il quale sostiene che la norma in questione non si applichi all'opposizione a cartella esattoriale che non rappresenta un atto processuale, atteso che il ricorso contenente l'opposizione è un tipico atto processuale, attraverso il quale si instaura una controversia innanzi ad un giudice, cui pertanto si applica pacificamente la norma in esame.

L'opposizione risulta quindi tempestiva e poiché la valutazione in fatto circa la insussistenza dei presupposti per I'iscrizione alla gestione lavoratori agricoli autonomi, uguali per tutte le annualità contributive cui si riferiscono le varie cartelle, non è stata oggetto di censura e quindi sulla stessa si è formato il giudicato, deve dichiararsi l'insussistenza della pretesa contributiva relativa all'anno 2009 portata dalla cartella in esame, con conseguente illegittimità della iscrizione a ruolo e annullamento della medesima
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.

PQM

la Corte di Appello definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto conferma, annulla la cartella esattoriale n. 293201000021121436000; condanna I'INPS al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.000,00 quanto al giudizio di primo grado ed in euro 915,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Cost deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10.10.2017.


 

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