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SENTENZA EX ART. 281 - sexies C.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITA LIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile iscritta al n. 4036/2011 R.G.L, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione D.lgs. 46/1999, promossa da P. G. (con l'Avv. O. ESPOSITO), contro INPS, SCCI (con l'Avv.to R. Vagliasindi), nonchè SERIT SICILIA S.p.a. (con l'Avv.to R. Jamiceli), dà lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del verbale di udienza al quale viene allegata.
Motivazione
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato il 21.4.2008, parte attrice ha promosso opposizione all'esecuzione avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 293____, notificato il 5.4.2011, con il quale gli è stato richiesto il pagamento degli importi iscritti a ruolo ivi indicati (tra cui, contributi IVS e somme aggiuntive, relativi agli anni dal 1984 al 1992), e oggetto delle cartelle esattoriali n. 293_____, con l'avvertenza che trascorso il termine assegnato (venti giorni) sarebbe stata attivata la procedura di fermo amministrativo, come indicati nel suddetto preavviso, con l'aggravio delle somme dovute al Concessionario per gli adempimenti conseguenti.
Deduce l'illegittimità di tale atto, atteso la sospensione (e successivo annullamento da parte del Giudice del Lavoro) della prima cartella indicata, nonchè la mancata notifica delle altre cartelle, di cui chiede l'annullamento per la prescrizione dei crediti INPS ivi riportati, ovvero in subordine, avuto riguardo alla seconda cartella indicata in ricorso, per prescrizione successiva.
Con provvedimento reso all'udienza è stata disposta la parziale sospensione del provvedimento impugnato e fissata l'udienza di discussione.
Si è costituito l'INPS SCCI il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si costituito tardivamente anche il Concessionario.
All'odierna udienza le parti presenti hanno discusso la causa, come da verbale in atti, e la stessa, all'esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la presente sentenza, con contestuale motivazione allegata in atti e ritualmente letta.
2. Competenza territoriale
Alla luce degli atti di causa, sussiste la competenza territoriale di questo Ufficio ai sensi dell'art. 444, I co., c.p.c., richiamato dall'art. 24, comma sesto, d.lgs. 46/1999, atteso che i crediti opposti riguardano contributi relativi alla categoria dei lavoratori autonomi e che parte ricorrente risulta risiedere in comune rientrante nel circondario di questo Ufficio (Cass., civ. sez. lav., 17 aprile 2007 n. 9113).
3. Qualificazione della domanda
Preliminarmente, occorre qualificare la domanda proposta dal ricorrente.
In generale, va osservato come nella materia in scrutinio, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo.
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica alla notifxca della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99.
In ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 digs. 46/1999.
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce motivi che, in parte, riguardano il difetto originario e/o sopravvenuto del titolo esecutivo, sicchè l'impugnazione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 dlgs. 46/1999, in parte attengono al merito della pretesa contributiva, sicchè l'impugnazione va qualificata come opposizione al ruolo.
4. Questioni preliminari
4.1. Giurisdizione
Preliminarmente, giova affermare la giurisdizione di questo Ufficio, tenuto conto che l'opponente ha impugnato l'atto della procedura esecutiva, nella parte che riguarda le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi IVS (oggetto delle cartelle esattoriali ivi indicate), in relazione alle cui controversie risulta competente il Tribunale ordinario, in funzione di Giudice del lavoro ex art. 24 e ss. D.lgs. 46/1999.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che "Il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, deve accertare quale sia la natura - tributaria o non tributaria - dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di se, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii.
Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa, può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti" (Cass. Sez. Unite 5 giugno 2008 n. 14831; conf. 7 luglio 2009 n. 15846, Trib. Bari 7 luglio 2010 n. 2483).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi anche in materia di opposizione al preavviso di fermo amministrativo, specificandosi che anche "in materia di opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato dal concessionario della riscossione" (Cass. Sez. unite, 12 ottobre 2011, n. 20931).
4.2. Interesse ad impngnare il preavviso di fermo.
Ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento secondo cui "Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse alla
tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo" (Cass. Sez. Unite 7 maggio 2010 n. 11087; cfr. anche 10672/2009).
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente è perciò pienamente ammissibile.
5. Merito
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
Risulta provato, dalla documentazione versata in atti, che la prima cartella indicata in ricorso è stata oggetto di provvedimento di sospensione da parte del G.L. e di successivo annullamento.
In assenza di valido titolo esecutivo, pertanto, risulta illegittima la pretesa del Concessionario di richiedere il pagamento delle somme iscritte a ruolo, peraltro con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, si sarebbe proceduto al fermo amministrativo con ulteriore aggravio di spese per il contribuente, e ciò per quanto attiene alla parte delle pretese che rientrano nell'ambito di competenza di questo Tribunale.
Risulta dimostrata anche la prescrizione successiva dei crediti INPS relativi alla seconda cartella indicata in ricorso, tenuto conto che quest'ultima risulta notificata il 20.3.2003, e non sono stati acquisiti, ritualmente, altri atti interruttivi della prescrizione fino alla notifica del preavviso.
Dunque, dalla notifica della cartella in questione, risulta decorso il termine quinquennale previsto dall'art.3, comma 9, Legge 335/1995.
Quanto all'applicabilità di tale termine, deve rilevarsi, in termini generali, che al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto dell'ente creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), strumento attivato appunto dalla parte ricorrente (in via subordinata), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
L'odierno opponente, nell'eccepire il decorso della prescrizione, ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/1995, che, notoriamente, ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in in vigore di detta legge e anche per quelli precedenti per i quali non siano stati compiuti validi atti interruttivi entro lo stesso termine.
Sorge, però, il problema se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto dalla mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo – decennale - dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Questo decidente, pur non ignorando i differenti indirizzi espressi, sia pure incidentalmente, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 24 febbraio 2014, n. 4338), ritiene corretta la prima opzione interpretativa.
A tal riguardo ben può farsi riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte con la pronuncia Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007, che, sebbene riferiti alle cd. ingiunzioni fiscali, possono essere utilmente richiamati anche nella fattispecie in esame, per identita di ratio.
Ebbene, la summenzionata sentenza, partendo dalla premessa che l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (sicchè la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito), afferma la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione.
Ora, a non differenti conclusioni deve giungersi, anche nell'ipotesi di specie, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale; di guisa che, dalla mancata opposizione, discende l'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, ma non gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.
Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati contemplato dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge 335/1995.
Ne consegue che nell'ipotesi che ci occupa, limitatamente ai crediti ingiunti con la seconda cartella esattoriale indicata in ricorso, essendo decorsi oltre cinque anni tra la notifica del titolo e quella del primo, documentato, atto interruttivo successivo - ossia le intimazioni di pagamento oggetto di discussione - maturata la prescrizione del diritto a riscuoterli, con conseguente caducazione anche del provvedimento di preavviso di fermo impugnato nella parte in cui esso afferisce, accessoriamente, a credito non più esigibile dal creditore garantito.
Risulta invece tardiva l'opposizione al ruolo relativa alla terza cartella esattoriale indicata in ricorso, risultando dagli atti la rituale notifica della stessa in data 15.2.2007.
Il ricorso è stato depositato il 19.4.2011.
Risulta, pertanto, ampiamente spirato il termine di legge previsto per fare valere eventuali contestazioni nel merito delle pretese dell'Ente impositore (opposizione al ruolo) ovvero per dedurre eventuali vizi di legittimità del titolo (opposizione agli atti esecutivi), rivelandosi del tutto tardive le doglianze
espresse, in questa sede.
Or, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, il termine per proporre opposizione avverso la cartella esattoriale ha natura perentoria, essendo finalizzato a delimitare nel tempo la facoltà del debitore di proporre opposizione e consentire, in tempi brevi, la costituzione di un titolo definitivo a favore
dell'ente creditore.
La scadenza del termine per l'opposizione ha pertanto l'effetto preclusivo non soltanto con riferimento alla censura dei vizi formali della cartella, ma anche con riguardo alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.
Pertanto, deve ritenersi inammissibile la richiesta della parte che, non avendo presentato opposizione alla cartella esattoriale, proponga, dopo la scadenza del termine dei quaranta giomi, un'azione di accertamento negativo del credito contributivo (Corte di Appello di Torino 4 novembre 2004 n. 1406; Trib. Parma, 19 novembre 2004; Trib. Milano 7 marzo 2003).
Come in tutti i casi di opposizione soggetta a termini perentori (si veda in tema di opposizione al decreto ingiuntivo l'art. 641 c.p.c., allo stato passivo ex art. 98 l. fall., all'ordinanza ingiunzione ex lege 689/1981, agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), è onere della parte che propone l'opposizione dimostrare l'avvenuto rispetto del termine perentorio, indipendentemente dall'eventuale eccezione della parte resistente, in quanto l'esame sul rispetto dei termini spetta esclusivamente al giudice, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, è la decadenza dal potere di proporre l'opposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Parte opponente è dunque onerata del dovere di rendere conoscibile al giudice la data della notifica dell'atto avverso il quale presenta l'opposizione (si vedano sul punto Trib. Agrigento, 29/11/1995; Tribunale di Milano, 25/9/1995, Corte Appello Firenze 24/4/1994; Cass 2898/93).
Va peraltro evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "In tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall'istituto concessionario della gestione del servizio di riscossione, per il mancato pagamento di contributi pretesi dall'Inps, l'accertamento della tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli art. 421 e 437 c.p.c., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di "potestas iudicandi" derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale" (Cass. civ. sez. lav. 16 maggio 2007 n. 11274).
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso va accolto solo parzialmente, dovendosi procedere all'annullamento del preavviso di fermo limitatamente alle contribuzioni INPS relative alle prime due cartelle esattoriali indicate in ricorso.
L'accoglimento parziale del ricorso, la non corretta condotta processuale della ricorrente (che ha dedotto l'omessa notifica di due cartelle esattoriali, invece ritualmente notificate dal Concessionario), le oscillazioni giurisprudenziali della materia della prescrizione, inducono il decidente a
ravvisare le gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
DICHIARA l'illegittimità della procedura intrapresa dal Concessionario con il preavviso di fermo impugnato, limitatamente ai crediti INPS di cui alle prime due cartelle esattoriali indicate in ricorso,
non più esigibili dell'Ente impositore, per come indicato in motivazione;
ANNULLA, in tale misura, il provvedimento impugnato;
RIGETTA nel resto;
COMPENSA LE SPESE PROCESSUALI tra le parti costituite.
Cosi deciso e pubblicato, in Catania, 14.5.2014
Il Giudice Dott. Mario Fiorentino
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
Tribunale Catania Quarta - Sentenza 1432/2024 del 18.03.2024
Nulla la confisca dell'auto emessa anni dopo il sequestro
Giudice di Pace Acireale - Sentenza 66/2024 del 04.03.2024
Nulla la confisca dell'automobile emessa dopo anni dal sequestro
Giudice di Pace Catania Caltagirone - Sentenza 74 del 01.03.2024
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1655 del 21.04.2023
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1636/2023 del 20.04.2023
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