REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZIONE 10
riunita con l'intervento dei Signori:
- VARI LUIGI Presidente
- CAVALLO MARIA BARBARA Relatore
- GRANDE FELICE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso n. 2738/2018
depositato il 20/02/2018
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO no 09720060032404376 IRPEF-ALTRO 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO no 09720070096351866 IRAP 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE no 0972017048955036 IRPEF-LAV.AUTON 2001
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE no 0972017048955036 IV A-ALIQUOTE 2001
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE no 0972017048955036 IRAP 2002
contro:
AG.ENT.- RISCOSSIONE- ROMA
VIA GIUSEPPE GREZAR 14 00142 ROMA
proposto dai ricorrenti:
C. S.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANE' ROMEO N.28 95126 CATANIA CT
difeso da:
SALERNO STEFANO
VIA UGO FOSCOLO 28 00012 GUIDONIA MONTECELIO RM

Motivazione

S. C. ha impugnato avverso la intimazione di pagamento n. 0972017048955036 notificata in data 15 .12.2018 dalla Riscossione Sicilia spa, Agente per la Riscossione per la Provincia di Catania, nonché avverso le cartelle nn. 09720060032404376 e 0972007009635866, asseritamente mai notificate
Lamenta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta e l'intervenuta prescrizione del credito.
Agenzia delle Entrate Riscossione pur regolarmente intimata non si è costituita.
All'udienza dell'1 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto, in quanto parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, regolarmente intimata (come confermato dalla ricevuta pec depositata in atti), non si è costituita in giudizio. Pertanto, il non aver depositato nei termini le cartelle attestanti la prova della conoscenza, da parte del contribuente, dell'atto presupposto, equivale a non aver dimostrato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, senza la cui prova l'intimazione è nulla per mancanza dell'atto presupposto.
La ricorrente ha invece debitamente dimostrato di aver correttamente evocato in giudizio le parti resistenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di S. C.

PQM

la Commissione
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia Riscossione al pagamento di euro 1500,00.
Deciso in Roma, il 1 aprile 2019.
Depositata in segreteria il 21.05.2019


 

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