REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all’udienza del 21.11.2017, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9301/2014 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e cartella esattoriale,
PROMOSSA DA
S. L., con l’Avv. Orazio Esposito;
- Ricorrente -
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, anche quale mandatario della SCCI S.p.A. – Società per la Cartolarizzazione dei crediti INPS, con l’Avv. Angelo Di Mauro;
- opposti -
E CONTRO
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’Avv. Simona Maria Leanza;
- opposta -

Motivazione

1. Premessa.
Con l’odierno ricorso, depositato il 3.10.2014, parte attrice ha promosso opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 293 2014 90146550 18 e avverso la sottostante cartella di pagamento n. 293 2008 01029810 72, avente a oggetto – tra l’altro – contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive, relativi agli anni 2004 - 2007.
Deduce l’omessa notifica della cartella di pagamento e l’intervenuta prescrizione ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995.
Si sono costituiti in giudizio l’INPS e la SCCI S.p.A., eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all’opposizione avverso l’intimazione di pagamento e la tardività dell’opposizione avverso la cartella di pagamento in esame e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio la Riscossione Sicilia S.p.A., eccependo, preliminarmente, il difetto di competenza del giudice adito per i ruoli concernenti sanzioni del codice della strada e l’inammissibilità dell’opposizione a ruolo per tardività e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e, all’esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell’art. 429 co. 1 c.p.c., come modificato ex art. 53 co. 2 D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008.

2. Precisazione domanda.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, siccome si evince dall’atto introduttivo del giudizio e peraltro precisato da parte ricorrente all’odierna udienza, la presente opposizione concerne esclusivamente i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dagli atti opposti (cfr. espresso riferimento ai contributi previdenziali IVS e al ruolo n. 617/2008 e verbale di odierna udienza).

3. Tempestività.
Ciò detto, occorre innanzitutto verificare la tempestività dell’opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell’opposizione va esaminata d’ufficio dal giudice, anche nell’ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l’impugnazione della cartella esattoriale dall’art. 24, comma 5°, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d’ufficio della inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l’art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l’art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).

Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l’indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).

Nella fattispecie, parte ricorrente ha allegato l’omessa notifica della cartella esattoriale impugnata, mentre il concessionario della riscossione ha specificamente contestato tale circostanza, producendo la relativa relata di notifica.
Orbene, sulla base della documentazione in atti dalle parti, non vi è prova del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento opposta.
In particolare, dalla documentazione versata in atti dal concessionario della riscossione emerge che la notifica della cartella di pagamento de qua non si è perfezionata, poiché manca la prova sia dell’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del soggetto ricevente sia della ricezione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, necessarie per il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., in aggiunta al deposito dell’atto presso la casa comunale.
In proposito, come già ritenuto in altri precedenti di questo stesso Ufficio, si evidenzia che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, cui va prestata adesione, la notificazione dell’avviso di accertamento tributario (ma analogo principio deve ritenersi valido per il caso – in questione – della notificazione delle cartelle esattoriali) deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all’art. 140 c.p.c., quando (come nella specie) siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma la notifica non sia avvenuta perché costui o altro possibile consegnatario non sia stato rinvenuto; deve essere effettuata, invece, applicando la disciplina di cui all’art. 60, lett. e), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sostitutivo, per il procedimento tributario, dell’art. 143 c.p.c., quando non si conosca in quale comune risieda il destinatario (cfr. C. Cass. 7352/2011; C. Cass. 7067/2008; C. Cass. 2834/2008; C. Cass. 7655/2006; C. Cass. 2003/10189, 7268/2002, 10799/1999, 5100/1997, 4654/1997, 4587/1997).
Da ultimo, peraltro, la Corte Costituzionale ha definitivamente statuito che “Il comma 3 dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, vigente anteriormente alla modifica operata dal d.l. n. 78 del 2010, conv., con mod., in l. n. 122 del 2010 (e corrispondente all'attualmente vigente comma 4) è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che, "Nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600", invece che: "Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, comma 1, alinea e lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600". Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità "relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c., dovuta alla temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto" n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del comma 1 dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 (analiticamente, per perfezionare la notificazione de qua occorrono: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa)” (cfr. C. Cost. 258/2012).

Nella specie, il concessionario ha versato in atti il referto di notificazione, dal quale si evince che il messo notificatore, non avendo reperito il contribuente all’indirizzo indicato nell’atto notificando, ha eseguito la notifica secondo le formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c., che concerne, appunto, i casi di momentanea irreperibilità del destinatario della notifica e delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.
In ordine al momento perfezionativo della notifica ex art. 140 c.p.c., la Suprema Corte ha avuto modo di affermare nella ordinanza interlocutoria a S.U. n. 458 del 13/01/2005 che la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione (cfr., nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, sentenza 15 maggio 2009, n. 11331).
Peraltro, la Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 3/2010 ha dichiarato parzialmente illegittimo il sopra citato articolo (140 c.p.c.), nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario della stessa, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Nella fattispecie, come emerge dalla relazione di notifica della cartella in discussione, la stessa è stata notificata al destinatario ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civile. Risultano curati, in particolare, sia il deposito della copia dell’atto nella casa comunale sia la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall’ultima parte del citato art. 140.
Non risulta invece curata l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del soggetto ricevente, non essendo tale attività attestata nella relata di notifica in atti.

In merito a tale evenienza, la Suprema Corte ha precisato che “Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi della norma suddetta, in caso di omissione di uno di tali adempimenti (nella specie l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario), restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale” (cfr. C. Cass. 11713/2011; C. Cass. 5450/2005; v. altresì C. Cass. 590/2006).
Con specifico riferimento al momento in cui si verifica l’anzidetta sanatoria, in particolare, la Suprema Corte ha precisato che “Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, in caso d'omissione di uno di essi (nella specie, mancata affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione), la notificazione è nulla e, benché la nullità sia sanata dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, l'effetto sanante si realizza soltanto nel momento di tale ricezione, con la conseguenza che il rispetto del termine d'impugnazione decorrente dalla notificazione dell'atto va computato avendo riguardo a quest'ultima data. (Nella specie, la Corte cass. ha riformato la pronuncia di merito, affermando che il reclamo proposto ex art. 26, legge fall., avverso il decreto del giudice delegato, doveva ritenersi tempestivo, dovendo computarsi il "dies a quo" dell'impugnazione avendo riguardo alla data della ricezione della raccomandata)” (cfr. C. Cass. 5450/2005; v. altresì C. Cass. 590/2006).

Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta non emerge la prova dell’effettivo ricevimento della raccomandata informativa da parte dell’odierno opponente.
È pertanto evidente che, non risultando la prova né dell’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario né del ricevimento della raccomandata con la quale si sarebbe dovuto dare notizia del compimento delle formalità (ex art. 140 c.p.c.) al destinatario dell’atto, la notifica della cartella di pagamento in esame non può ritenersi perfezionata né può ritenersi sanata la sua nullità.
Da quanto detto discende che, in mancanza della prova del perfezionamento della notifica e/o della sanatoria della sua nullità, l’opposizione al ruolo avverso la cartella di pagamento de qua non può ritenersi tardiva e si devono esaminare nel merito le contestazioni mosse dall’opponente, quanto all’esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.

4. Merito.
Ciò posto, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all’intervenuta estinzione del credito per prescrizione, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente.
In particolare, va ritenuta fondata l’eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali IVS e somme aggiuntive iscritti a ruolo in questione.
Al riguardo, l’art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”
.
Anche per tali contributi IVS (anni 2004 - 2007), pertanto, trova applicazione il nuovo termine di prescrizione quinquennale previsto dalla l. 335/1995.

Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale; in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U. 5076/2015).
Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano atti interruttivi precedenti alla notifica dell’intimazione di pagamento impugnata e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data, assorbita ogni altra questione, vanno dichiarati non dovuti perché prescritti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento opposta e illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va, in conseguenza, annullata in parte qua la cartella impugnata.
Parimenti, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, l’intimazione di pagamento impugnata è illegittima e va pertanto annullata in parte qua.

5. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico delle parti resistenti, in solido, e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.

PQM

Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento impugnata, che per l’effetto annulla in parte qua unitamente alla successiva intimazione di pagamento;
condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento, in favore del ricorrente-opponente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 850,00 per compensi, ex D.M. 55/2014 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore.
Catania, 21 novembre 2017
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto


 

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